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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 570

Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-11-1996
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 23-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto l'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale prevede la possibilita' di  effettuare  accertamenti  ai  sensi
dell'art.  39,  primo  comma,  lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, utilizzando  i  parametri
di cui al comma 184 del medesimo art. 3, ai fini della determinazione
presuntiva  dei  ricavi  e compensi, anche nei confronti dei soggetti
esercenti attivita' d'impresa o  arti  e  professioni  in  regime  di
contabilita'  ordinaria  quando  dal  verbale d'ispezione, redatto ai
sensi dell'art. 33 del  citato  decreto  n.  600  del  1973,  risulti
l'inattendibilita' della contabilita';
  Vista la lettera b) del citato comma 181 dell'art. 3 della legge n.
549  del 1995, la quale dispone, tra l'altro, che, con regolamento da
emanare  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ai   sensi
dell'art.  17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del
1995, sono stabiliti i criteri  in  base  ai  quali  la  contabilita'
ordinaria   e'   considerata   inattendibile  in  presenza  di  gravi
contraddizioni o irregolarita' delle  scritture  obbligatorie  ovvero
tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Inattendibilita' della contabilita'
                 degli esercenti attivita' d'impresa
  1.  Ai  soli fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 181, lettera
b), della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  le  irregolarita'  delle
scritture   obbligatorie   degli  esercenti  attivita'  d'impresa  si
considerano gravi e rendono inattendibile la  contabilita'  ordinaria
di tali soggetti, quando:
    a)  le  disponibilita'  liquide  non  sono  specificate nei conti
relativi ai depositi bancari e postali, al denaro e agli altri valori
in  cassa  e  i  predetti  depositi  non  risultano  dalle  scritture
ausiliarie  di  cui all'art. 14, primo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  che
possono  essere sviluppate anche in sottoconti o partitari, intestati
analiticamente a ciascuna banca o dipendenza  di  essa  o  a  ciascun
ufficio postale;
    b)  i  conti  che si riferiscono a crediti e a debiti, diversi da
quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti, non sono  integrati
dalle  scritture  ausiliarie menzionate alla lettera a), in cui siano
indicati singolarmente i  creditori  e  i  debitori,  ovvero,  per  i
crediti  derivanti  dalle  operazioni  effettuate dai soggetti di cui
all'art. 22 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, con riguardo alle quali non e' emessa fattura oppure e'
emessa  fattura registrata ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto
n. 633 del 1972,  da  scritture  elementari  in  cui  siano  rilevati
singolarmente i debitori;
    c)  i  versamenti e i prelevamenti effettuati dall'imprenditore o
dai soci non sono  rilevati  in  contabilita'  ed  evidenziati  nelle
scritture    ausiliarie    menzionate    alla   lettera   a),   anche
complessivamente;
    d) i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono
indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari.
  2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1, le contraddizioni tra  le
scritture  obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati
si considerano gravi e rendono altresi' inattendibile la contabilita'
ordinaria degli esercenti attivita' d'impresa, quando:
    a) i valori rilevati a seguito di ispezioni  o  verifiche,  anche
parziali, compresi quelli dei beni di cui alla successiva lettera b),
abbiano  uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilita',
superiore  al  10  per  cento  del  valore  complessivo  delle   voci
interessate,  a condizione che tale scostamento non sia riconducibile
a  errata  applicazione  dei  criteri  di   valutazione   ovvero   di
imputazione   temporale   sempreche'  le  annotazioni  effettuate  in
violazione dei criteri di cui  all'art.  75  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  risultino  dalle  scritture
contabili obbligatorie del periodo d'imposta antecedente o successivo
a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di
impostazione  contabile.  A tal fine per le rimanenze di cui all'art.
59 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,  il  controllo
deve  riguardare  beni o categorie di beni il cui valore contabile e'
non inferiore al  25  per  cento  di  quello  complessivo  risultante
dall'inventario  riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta
per il quale  e'  stata  presentata  la  dichiarazione  dei  redditi.
Indipendentemente  dal  superamento  del menzionato limite del 10 per
cento, la disposizione non si applica quando  lo  scostamento  e'  di
importo  inferiore  a  cinque  milioni  di lire e si applica comunque
quando e' superiore all'importo di cinquanta milioni di lire, che  va
aumentato, con riferimento ai beni di cui al predetto art. 59, dell'1
per  cento  del  valore  complessivo  dei  beni  o  categorie di beni
rilevati a seguito dell'ispezione o verifica fino a tre  miliardi  di
lire  e  dello 0,5 per cento di tale valore per la parte che eccede i
tre miliardi di lire;
    b) non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili  o,
in  mancanza  dell'obbligo  di  indicazione  nelle  stesse,  in altra
documentazione attendibile, uno  o  piu'  beni  strumentali,  diversi
dagli   immobili   relativi   all'impresa   individuale,   utilizzati
nell'attivita' - anche se non posseduti  a  titolo  di  proprieta'  e
anche  se  completamente ammortizzati - il cui valore complessivo sia
superiore al 10 per cento di  quello  di  tutti  i  beni  strumentali
utilizzati,  esclusi  i  menzionati  immobili.  Indipendentemente dal
superamento del predetto limite percentuale, la disposizione  non  si
applica  quando  lo  scostamento  e'  di  importo  inferiore a cinque
milioni di lire e si applica comunque quando e' superiore a cinquanta
milioni di lire. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si
tiene conto del costo storico, comprensivo degli oneri  accessori  di
diretta  imputazione  e degli eventuali contributi di terzi, dei beni
materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli articoli  67  e
68  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  al  lordo degli
ammortamenti e delle eventuali rivalutazioni, nonche' di  quello  dei
beni  di  costo  unitario  non superiore ad un milione di lire; per i
beni acquisiti in dipendenza di contratti di  locazione  finanziaria,
si  tiene  conto  del  costo  sostenuto  dal concedente e, per quelli
acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di  locazione
non  finanziaria,  del  valore  normale  al  momento  dell'immissione
nell'attivita'.   I   costi   relativi   ai   beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  ed  all'uso  personale o
familiare dell'imprenditore si computano  nella  misura  del  50  per
cento;
    c)   sono  impiegati  lavoratori  dipendenti  che  non  risultano
iscritti nei libri da tenere ai fini della legislazione sul lavoro  e
per  i  quali e' scaduto il primo termine utile per il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti,  o  altri  addetti,
diversi  dai  familiari  di  cui all'art. 5, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi che prestano attivita' occasionale, il  cui
rapporto non risulta dalle scritture contabili o da altra attendibile
documentazione  rinvenuta  nel  luogo in cui sono tenute le scritture
contabili. Detta disposizione si applica a condizione che i  compensi
non  contabilizzati,  calcolati  sulla  base  dei  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro ovvero, per gli  addetti  diversi  dai
lavoratori dipendenti, sulla base delle retribuzioni mensili previste
dagli  stessi  contratti,  siano complessivamente superiori al 10 per
cento delle spese per  prestazioni  di  lavoro  contabilizzate  nello
stesso  periodo  nel  corso  del  quale i lavoratori dipendenti e gli
altri addetti hanno prestato l'attivita'. A tal fine non rilevano gli
scostamenti riconducibili  ad  errata  applicazione  dei  criteri  di
imputazione   temporale,  sempreche'  le  annotazioni  effettuate  in
violazione dei criteri di cui  all'art.  75  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi emergano dalle scritture contabili obbligatorie
del  periodo  di  imposta  antecedente  o  successivo  a  quello   di
competenza   e   derivino   dall'adozione   di   metodi  costanti  di
impostazione  contabile.  Indipendentemente   dal   superamento   del
predetto  limite  percentuale,  la disposizione non si applica quando
l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilita'  e'
di  importo  inferiore a cinque milioni di lire e si applica comunque
quando e' superiore a cinquanta milioni di lire.
  3.  Le  contraddizioni  riscontrate  ai  sensi  del  comma  2  sono
imputabili  al  periodo  d'imposta  1995 anche se rilevate in periodi
d'imposta successivi, salvo che il contribuente dimostri, in base  ad
elementi  certi e precisi, che le stesse sono riferibili a periodi di
imposta diversi dal 1995.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'  art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei  Ministri)  prevede  che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  L'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549 (Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),
          dispone che:
             "181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli
          accertamenti  di  cui all'art. 39, primo comma; lettera d),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  e successive modificazioni, possono essere
          effettuati,  senza  pregiudizio  della   ulteriore   azione
          accertatrice   con   riferimento   alle   altre   categorie
          reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184  del
          presente  articolo  ai fini della determinazione presuntiva
          dei  ricavi,  dei  compensi  e  del  volume  d'affari.   Le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  da 179 a 189 del presente
          articolo si applicano nei confronti:
               a) dei soggetti diversi da quelli  indicati  nell'art.
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, che si avvalgono della disciplina di  cui  all'art.
          79  del  medesimo  testo  unico  e  degli  esercenti arti e
          professioni che abbiano conseguito, nel periodo di  imposta
          precedente,  compensi  per un ammontare non superiore a 360
          milioni di lire e che non  abbiano  optato  per  il  regime
          ordinario di contabilita';
               b)  degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione redatto ai sensi dell'art.  33  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600,
          risulti l'inattendibilita'  della  contabilita'  ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge, sono stabiliti i
          criteri in base  ai  quali  la  contabilita'  ordinaria  e'
          considerata    inattendibile    in    presenza   di   gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero  tra  esse  e  i  dati  e  gli elementi direttamente
          rilevati".
             - L'art. 39, primo comma,  lettera  d),  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, dispone che:
             "Per   i   redditi  di  impresa  delle  persone  fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
              a)-c) (omissis);
               d) se l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri  atti  e  documenti relativi all'impresa, nonche' dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti  dall'art.  32.    La  esistenza  di attivita' non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti".
             - L'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995,  n.
          549  (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica),
          dispone che:
          "184. Il  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
          entrate,  elabora  parametri in base ai quali determinare i
          ricavi, i  compensi  ed  il  volume  d'affari  fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita'
          svolta. A tal fine  sono  identificati,  in  riferimento  a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli stessi sono determinati parametri che  tengano  conto
          delle    specifiche    caratteristiche    della   attivita'
          esercitata".
             - L'art. 33  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,
          dispone che:
             "Art.   33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le disposizioni dell'art.  52 del D.P.R. 26  ottobre  1972,
          n. 633.
             Gli  uffici  delle  imposte  hanno  facolta' di disporre
          l'accesso  di   propri   impiegati   muniti   di   apposita
          autorizzazione  presso le pubbliche ammiministrazioni e gli
          enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di  rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende e istituti di credito e  l'Amministrazione  postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a  norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o  allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati  sospetti  che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia dei conti trasmessa,  rispetto  a  tutti  i  rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
             La Guardia di  finanza  coopera  con  gli  uffici  delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per  la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette procedendo di propria  iniziativa  o  su  richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art. 32 e al precedente  comma.  Essa  inoltre,  previa
          autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle
          norme  che  disciplinano  il  segreto, utilizza e trasmette
          agli  uffici  delle  imposte  documenti,  dati  e   notizie
          acquisiti  direttamente  o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze di polizia,  nell'esercizio  dei  poteri  di  polizia
          giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti.
             Ai  fini  del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia di finanza  con  quella  degli  uffici  finanziari,
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba procedere ad indagini sistematiche, tra la  direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
             Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi  della Guardia di
          finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si  devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche intraprese.  L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione puo' richiedere all'organo che sta  eseguendo
          l'ispezione   o   la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli e l'acquisizione di  specifici  elementi  e  deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai fini dell'accertamento. Al  termine  delle  ispezioni  e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve  comunicare  gli  elementi   acquisiti   agli   organi
          richiedenti.
             Gli  accessi  presso  le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione postale debbono essere  eseguiti,  previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica non inferiore a quella di funzionario  tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse  e'  data  immediata  notizia  a  cura  del   predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le ispezioni e le rilevazioni o  vengono  in  possesso  dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie  alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.   Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita'  di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare  per   ogni   accesso;   al   rilascio   e   alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione; alle condizioni di tempo,  che  non  devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in  cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e   alla
          redazione dei processi verbali".
           Note all'art. 1:
             -  L'art.  14,  primo  comma,  lettera c), del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600, dispone che:
             "Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di
          cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
              a) - b) (omissis);
               c) scritture  ausiliarie  nelle  quali  devono  essere
          registrati   gli   elementi   patrimoniali   e  reddituali,
          raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di
          desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi
          e  negativi  che   concorrono   alla   determinazione   del
          reddito;".
             -  L'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone
          che:
             "Art. 22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate). -
          L'emissione della fattura non e' obbligatoria, e se non  e'
          richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione
          dell'operazione:
              1)  per  le cessioni di beni effettuate da commercianti
          al minuto autorizzati in  locali  aperti  al  pubblico,  in
          spacci   interni,   mediante  apparecchi  di  distribuzione
          automatica, per corrispondenza,  a  domicilio  o  in  forma
          ambulante;
              2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni
          di  alimenti  e  bevande  effettuate dai pubblici esercizi,
          nelle   mense   aziendali   e   mediante   apparecchi    di
          distribuzione automatica;
              3)  per  le prestazioni di trasporto di persone nonche'
          di veicoli e bagagli al seguito;
              4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di
          imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante  o
          nell'abitazione dei clienti;
              5)  per le prestazioni di custodia e amministrazione di
          titoli e per gli altri servizi resi da aziende  o  istituti
          di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
              6)  per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a
          5) e ai  numeri  7),  8),  9),  16)  e  22)  dell'art.  10,
          rientranti  nell'attivita'  propria  delle  imprese  che le
          effettuano.
             La  disposizione  del  comma  precedente   puo'   essere
          dichiarata  applicabile,  con  decreto  del Ministro per le
          finanze, ad altre categorie di  contribuenti  che  prestino
          servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
          e  importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
          l'osservanza   dell'obbligo   di   fatturazione   e   degli
          adempimenti connessi.
             Gli imprenditore che acquistano beni che formano oggetto
          dell'attivita'  propria  dell'impresa  da  commercianti  al
          minuto ai quali e'  consentita  l'emissione  della  fattura
          sono obbligati a richiederla".
             -  L'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone
          che:
             "Art.  24  (Registrazione  dei   corrispettivi).   -   I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art. 22, in luogo  di  quanto  stabilito  nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.  21,  sesto  comma  e,   distintamente,   all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione deve  essere  eseguita,  con  riferimento  al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo. Le  operazioni  assoggettate
          all'obbligo  del  rilascio  della  ricevuta  fiscale devono
          essere   annotate   distintamente,    secondo    l'aliquota
          applicabile.
             Nella   determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle indicate nel terzo comma  dell'art.  17,  includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
             Per determinate categorie di commercianti al minuto, che
          effettuano  promiscuamente  la  vendita di beni soggetti ad
          aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze puo'
          consentire, stabilendo le modalita' da  osservare,  che  la
          registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili
          sia   fatta   senza  distinzione  per  aliquote  e  che  la
          ripartizione  dell'ammontare  dei  corrispettivi  ai   fini
          dell'applicazione   e  e  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
             I commercianti al minuto che tengono il registro di  cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte  nel primo comma, nei termini indicati, anche in
          un registro di prima nota tenuto e conservato nel  luogo  o
          in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui  svolgono l'attivita' di
          vendita. Le relative modalita' sono stabilite  con  decreto
          del Ministro delle finanze".
             -  L'art.  75  del testo unico delle imposte sui redditi
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:
             "Art. 75 (Norme  generali  sui  componenti  del  reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi e negativi, per i quali le  precedenti  norme  del
          presente  capo  non  dispongono  diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni.
             2.   Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
               a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
               b) i corrispettivi delle  prestazioni  di  servizi  si
          considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
             3.  I  ricavi,  gli  altri  proventi di ogni genere e le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
             4.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati al conto dei profitti  e  delle  perdite  relativo
          all'esercizio  di  competenza.    Sono  tuttavia deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono o consentono il rinvio. Le  spese  e  gli  oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite concorrono a formare il reddito,  sono  ammessi  in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi e precisi, salvo quanto  stabilito  per  le  apposite
          scritture nel successivo comma 6.
             5.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare il reddito; se si  riferiscono  indistintamente  ad
          attivita'  o  beni  produttivi di proventi computabili e ad
          attivita' o beni produttivi  di  proventi  non  computabili
          nella  determinazione  del  reddito  sono deducibili per la
          parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2  e  3
          dell'art.  63.
             5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
          interessi  e  i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63 che
          eccedono  l'ammontare  degli  interessi  passivi,  fino   a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e gli altri componenti negativi di cui alla  seconda  parte
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto art. 63,  non  si  tiene  conto  di  un  ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
             6.  Le  spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
          prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
          ai fini delle imposte sui  redditi,  non  sono  ammessi  in
          deduzione  se  la  registrazione e' stata omessa o e' stata
          eseguita    irregolarmente,    salvo    che    si    tratti
          d'irregolarita' meramente formali".
             -  L'art.  59  del testo unico delle imposte sui redditi
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:
             "Art.  59  (Variazioni  delle  rimanenze).   -   1.   Le
          variazioni  delle  rimanenze  finali dei beni indicati alle
          lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  53,  rispetto  alle
          esistenze   iniziali,   concorrono  a  formare  il  reddito
          dell'esercizio. A tal fine  le  rimanenze  finali,  la  cui
          valutazione  non sia effettuata a costi specifici o a norma
          dell'art.  60, sono assunte per un valore non  inferiore  a
          quello   che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
          omogenee per natura e per valore e  attribuendo  a  ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
             2.   Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,  le
          rimanenze sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita'  il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni  prodotti  e  acquistati  nell'esercizio stesso per la
          loro quantita'.
             3. Negli esercizi  successivi,  se  la  quantita'  delle
          rimanenze  e'  aumentata rispetto all'esercizio precedente,
          le maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma  2,
          costituiscono  voci distinte per esercizi di formazione. Se
          la quantita' e' diminuita, la diminuzione  si  imputa  agli
          incrementi  formati  nei precedenti esercizi, a partire dal
          piu' recente.
             3-bis. Per  le  imprese  che  valutano  in  bilancio  le
          rimanenze  finali con il metodo della media ponderata o del
          'primo entrato, primo uscito' o con varianti di  quello  di
          cui  al  comma  3,  le rimanenze finali sono assunte per il
          valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
             4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
          determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e' superiore al
          valore   normale   medio   di   essi    nell'ultimo    mese
          dell'esercizio,  il  valore  minimo  di  cui al comma 1, e'
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore normale. Per le valute estere si assume come  valore
          normale  il  valore secondo il cambio alla data di chiusura
          dell'esercizio. Il minor valore attribuito  alle  rimanenze
          in  conformita'  alle  disposizioni del presente comma vale
          anche per gli esercizi successivi sempre che  le  rimanenze
          non  risultino  iscritte  nello  stato  patrimoniale per un
          valore superiore.
             5. I prodotti in corso di lavorazione  e  i  servizi  in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in  base  alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
          quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture  e
          i servizi di durata ultrannuale.
             6.  Le  rimanenze  finali di un esercizio nell'ammontare
          indicato  dal  contribuente  costituiscono   le   esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
             7.  Per  gli  esercenti attivita' di commercio al minuto
          che valutano le rimanenze delle merci  con  il  metodo  del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato anche in deroga alla disposizione del comma  1,
          a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di  applicazione  del   detto   metodo,   con   riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
             8.  Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni delle
          rimanenze effettuate fino  all'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  1984  in  applicazione dei criteri di valutazione
          previsti dall'art. 12 della legge 19  marzo  1983,  n.  72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni  e
          nei quattro esercizi successivi".
             -  L'art.  67  del testo unico delle imposte sui redditi
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che:
             "Art. 67 (Ammortamento dei  beni  materiali).  -  1.  Le
          quote   di   ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
          strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili  a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
             2.  La  deduzione  e'  ammessa in misura non superiore a
          quella risultante dall'applicazione al costo dei  beni  dei
          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ridotti  alla
          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti
          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo
          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
             3. La misura massima indicata nel comma  2  puo'  essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa  puo'  essere  elevata  fino  a   due   volte,   per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati  in  funzione  per  la  prima  volta  e   nei   due
          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
          sia stata accantonata in apposita riserva che agli  effetti
          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;
          nell'ipotesi di beni gia'  utilizzati  da  parte  di  altri
          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito
          dal nuovo utilizzatore soltanto  nell'esercizio  in  cui  i
          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro
          delle finanze,  la  indicata  misura  massima  puo'  essere
          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un
          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di
          ammortamento stanziate in bilancio  dopo  il  completamento
          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili
          e l'apposita riserva concorre  a  formare  il  reddito  per
          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai
          soci o imputato a capitale  in  eccedenza  alle  quote  non
          dedotte.
             4.  Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura
          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di
          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli
          esercizi successivi, fermi restando  i  limiti  di  cui  ai
          precedenti  commi.  Tuttavia  se l'ammortamento fatto in un
          esercizio e' inferiore alla meta' della misura  massima  il
          minore  ammontare  non  concorre  a  formare  la differenza
          ammortizzabile, a meno  che  non  dipenda  dalla  effettiva
          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del
          settore.
             5.   In   caso   di  eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente ammortizzati  dal  complesso  produttivo,  il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
             6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1
          milione  di lire e' consentita la deduzione integrale delle
          spese di acquisizione  nell'esercizio  in  cui  sono  state
          sostenute.
             7.  Le spese di manutenzione, riparazione ammodernamento
          e trasformazione. che dal bilancio non  risultino  imputate
          ad  incremento  del costo dei beni ai quali si riferiscono,
          sono deducibili nel  limite  del  5  per  cento  del  costo
          complessivo  di tutti i beni materiali ammortizzabili quale
          risulta all'inizio dell'esercizio  dal  registro  dei  beni
          ammortizzabili;  per  le  imprese  di nuova costituzione il
          limite percentuale si calcola, per il primo esercizio,  sul
          costo  complessivo  quale risulta alla fine dell'esercizio;
          per i beni ceduti nel  corso  dell'esercizio  la  deduzione
          spetta  in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed e'
          commisurata per il cessionario, al costo  di  acquisizione.
          L'eccedenza  e'  deducibile  per  quote costanti nei cinque
          esercizi  successivi.  Per  specifici  settori   produttivi
          possono  essere  stabiliti,  con decreto del Ministro delle
          finanze, diversi criteri e modalita'  di  deduzione.  Resta
          ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
          compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi  per  la
          manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
          tiene conto nella  determinazione  del  limite  percentuale
          sopra indicato.
             8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote
          di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella
          misura   risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento
          finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato;  la
          deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'
          ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia
          inferiore a otto  anni,  se  questo  ha  per  oggetto  beni
          immobili,   e   alla  meta'  del  periodo  di  ammortamento
          corrispondente  al coefficiente stabilito a norma del comma
          2,  in  relazione  all'attivita'  esercitata   dall'impresa
          stessa,  se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo
          stesso decreto previsto dal  comma  3,  il  Ministro  delle
          finanze  provvede ad aumentare o diminuire nel limite della
          meta', la predetta durata  minima  dei  contratti  ai  fini
          della    deducibilita'    dei    canoni,    qualora   venga
          rispettivamente diminuita o  aumentata  la  misura  massima
          dell'ammortamento  di  cui  al secondo periodo del medesimo
          comma 3.
             8-bis.  Sempreche'  non  siano   destinati   ad   essere
          utilizzati    esclusivamente    come    beni    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
          quote  di  ammortamento,  i  canoni  di   locazione   anche
          finanziaria  o di noleggio e le spese di impiego, custodia,
          manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
               a) aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni  da
          diporto;
               b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e
          c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          15  giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore
          a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di  cilindrata
          superiore a 2500 centimetri cubici;
               c)  motocicli con motore di cilindrata superiore a 350
          centimetri cubici.
             8-ter.  Per  le  imprese  che  esercitano  attivita'  di
          locazione  o noleggio dei beni di cui alle lettere a), e c)
          del comma 8-bis  la  disposizione  del  medesimo  comma  si
          applica  per  quelli dati in uso agli amministratori, soci,
          collaboratori o dipendenti.
             9. Per le aziende date in  affitto  o  in  usufrutto  le
          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
             10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni  mobili
          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
          personale     o     familiare     dell'imprenditore    sono
          ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui  al  comma
          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
          deducibili i canoni di locazione  anche  finanziaria  e  di
          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni, per
          le imprese individuali  le  autovetture  o  autoveicoli  di
          cilindrata  non  superiore  a  2000 centimetri cubici o con
          motore diesel di cilindrata non superiore a 2500 centimetri
          cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano  in  ogni
          caso  adibiti  promiscuamente  all'esercizio dell'impresa e
          all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo  che
          per  gli  agenti  o  rappresentanti  di  commercio. Per gli
          immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una  somma
          pari  al  50 per cento della rendita catastale o del canone
          di  locazione  anche  finanziaria,  a  condizione  che   il
          contribuente   non   disponga  di  altro  immobile  adibito
          esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
             10-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
          anche finanziaria o di noleggio e le  spese  di  impiego  e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio radiomobile pubblico  terrestre  di  comunicazione
          soggette alla tassa di cui al n.  131 della tariffa annessa
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento".