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DECRETO LEGISLATIVO 16 settembre 1996, n. 564

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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vigente al 09/05/2024
  • Articoli
  • Disposizioni in materia
    di contribuzione figurativa
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non
    coperti da contribuzione
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 luglio 1996; 
 Acquisito il parere delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 1996; 
 Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                         Periodi di malattia 
 
  1. Dal 1°  gennaio  1997  il  riconoscimento  del  periodo  di  cui
all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e'
aumentato  nella  misura  di  due  mesi  ogni  tre   anni   fino   al
raggiungimento  di  ventidue  mesi,  per  eventi   verificatasi   nei
rispettivi periodi. 
  ((1-bis. Il limite dei ventidue mesi di  cui  al  comma  1  non  si
applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi
dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai  soggetti  che
abbiano conseguito  tale  inabilita'  a  seguito  di  infortunio  sul
lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo  restando
che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di  malattia
a carico dell'ente previdenziale)). 
  2.   Per   la   determinazione   della   contribuzione   figurativa
accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 
  3.  La   contribuzione   figurativa   e'   accreditata,   ai   fini
pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento. 
  4. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  2,  comma  22,  della
legge 8 agosto  1995,  n.  335,  per  il  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS)  gli  oneri  restano   addebitati   alla   relativa   gestione
pensionistica. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278.