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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 535

Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  22-10-1996

Art. 16

Differimento di termini
1. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1 gennaio 1995.
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1 luglio 1994.
3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.