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LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534

Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 6/11/1996
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Testo in vigore dal: 6-11-1996
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1997,  le  istituzioni  culturali  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda,
al contributo ordinario annuale dello  Stato  mediante  l'inserimento
nell'apposita tabella emanata, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro  per
i beni culturali e ambientali, di seguito denominato  "Ministro",  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  parere  delle
commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  del  competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e
ambientali. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre  anni,  con
la medesima procedura. 
  2. Lo schema del decreto di  cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alle
competenti commissioni parlamentari unitamente  ad  un  prospetto  in
cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e  consuntivi
relativi al bilancio ed all'attivita' delle istituzioni culturali  di
cui al medesimo comma 1.