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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 533

Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/11/1996
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 5-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  Visto   l'art.   4  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 16 maggio 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Soggetti
  1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle
opere  accessorie  connesse, necessarie al loro corretto svolgimento,
la costituzione delle societa' di cui all'art.  12,  comma  1,  della
legge  23  dicembre  1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
marzo  1995,  n.  95,  e' promossa da uno o piu' enti locali. Di tali
societa'  possono  essere  soci  le  regioni,  altre  amministrazioni
pubbliche, anche statali, e societa' a partecipazione pubblica.
  2.  Il  capitale  delle  societa' di cui al comma 1 e' stabilito in
misura non inferiore a un miliardo di lire.
  3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una
partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso
di piu' enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi.
  4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle societa' di cui
al comma 1, non inferiore al cinquantuno per  cento,  e'  assunta  da
imprenditori  individuali  o da societa', singolarmente o raggruppati
per lo scopo. Il socio privato di maggioranza e' scelto  dall'ente  o
dagli  enti  promotori  mediante una procedura concorsuale ristretta,
assimilata all'appalto concorso di  cui  al  decreto  legislativo  17
marzo  1995,  n.  157, con le specificazioni ed integrazioni disposte
dagli articoli seguenti.
  5. All'azionariato diffuso e' riservata una quota  determinata  del
capitale  sociale.  I soci pubblici e il socio privato di maggioranza
definiscono di comune accordo, dopo la costituzione  della  societa',
la  misura  della predetta quota e le modalita' del suo collocamento.
Si applicano le norme  del  codice  civile  e  delle  leggi  speciali
vigenti in materia.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Il  testo  dell'art.  12,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre  1992,  n.   498 (Interventi urgenti in materia di
          finanza pubblica), e' il seguente:  "1.  Le  province  e  i
          comuni  possono,  per l'esercizio di servizi pubblici e per
          la  realizzazione  delle  opere  necessarie   al   corretto
          svolgimento  del  servizio  nonche' per la realizzazione di
          infrastrutture ed altre opere di  interesse  pubblico,  che
          non  rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale
          e regionale, nelle competenze istituzionali di altri  enti,
          costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli
          accordi  di  programma  di cui al comma 9, senza il vincolo
          della proprieta' maggioritaria di cui al comma  3,  lettera
          e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche
          in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  9, primo comma,
          lettera d),  della  legge  2  aprile  1968,  n.  475,  come
          sostituita  dall'art.  10  della  legge 8 novembre 1991, n.
          362. Gli enti interessati provvedono alla scelta  dei  soci
          privati  e  all'eventuale  collocazione dei titoli azionari
          sul mercato con  procedure  di  evidenza  pubblica.  L'atto
          costitutivo   delle   societa'   deve  prevedere  l'obbligo
          dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori  e
          sindaci.  Nel  caso  di  servizi  pubblici locali una quota
          delle azioni puo' essere destinata all'azionariato  diffuso
          e resta comunque sul mercato".
             -  Il testo dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29  marzo  1995,
          n.  95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita'
          imprenditoriali), e' il seguente:
             "Art. 4 (Societa' miste per i servizi pubblici). - 1. Al
          fine di favorire l'immediato avvio  di  operativita'  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  12 della legge 23 dicembre
          1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste
          con la partecipazione non maggioritaria degli  enti  locali
          per  l'esercizio  di servizi pubblici e la realizzazione di
          opere pubbliche, si provvede con regolamento  da  adottarsi
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sulla  base  dei principi e dei criteri di cui al
          comma 2 del medesimo art. 12,  entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
             2.  Ai  trasferimenti  di  beni  destinati  a   pubblico
          servizio,  da  parte  di  province  e  comuni, in favore di
          societa' costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera
          e), della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  e  dell'art.  12,
          comma  1,  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, nonche'
          delle   aziende   speciali   e   dei   consorzi   di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno
          1990,  n.    142, non si applicano le disposizioni relative
          alla cessione dei beni  patrimoniali  degli  enti  pubblici
          territoriali.
             3.  Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende
          speciali alle  disposizioni  dell'art.  23  della  legge  8
          giugno  1999,  n.  142, entro il 30 settembre 1995. Entro i
          novanta giorni successivi, gli enti locali  iscrivono,  per
          gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice
          civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
              4. (Comma soppresso dalla legge di conversione 29 marzo
          1995,
          n. 95).
             5.  Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge 8 giugno
          1990, n.  142, sono fondamentali i seguenti atti:
               a) il piano-programma, comprendente  un  contratto  di
          servizio  che  disciplini  i  rapporti  tra  ente locale ed
          azienda speciale;
               b) i bilanci economici di  previsione  pluriennale  ed
          annuale;
               c) il conto consuntivo;
               d) il bilancio di esercizio.
             6.  Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione
          di lavoratori, i comuni e le province  sono  autorizzati  a
          costituire  societa'  per  azioni con la GEPI S.p.a., anche
          per la gestione di servizi pubblici locali.
             7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni
          e le province possono consentire, mediante appositi aumenti
          di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a.  in  societa'  da
          essi partecipate.
             8.  In conformita' alle disposizioni che ne disciplinano
          l'attivita', le  partecipazioni  azionarie  detenute  dalla
          GEPI  S.p.a.    nelle societa' di cui al presente articolo,
          sono cedute entro il termine di cinque anni  mediante  gara
          pubblica.
             9.  La  Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del
          Ministro  del  tesoro,  puo'  partecipare  al  capitale  di
          societa'  finanziarie  o  di  servizi  la cui attivita' sia
          prevalentemente volta al  supporto  di  amministrazioni  ed
          enti   pubblici,  anche  territoriali,  e  di  imprese,  in
          relazione  ad  iniziative  ammissibili  ai  cofinanziamenti
          comunitari".
           Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge
          n.  498/1992 si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il testo dell'art. 4 del citato D.L. n. 26/1995,
          convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 95 del
          1995, si veda in nota alle premesse.
             - Il D.Lgs. 17 marzo 1995,  n.  157,  reca:  "Attuazione
          della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
          servizi".