stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-10-1996
al: 30-11-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a
sostegno del reddito; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni in materia previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  del  tesoro   e   del   bilancio   e   della
programmazione  economica   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
     Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili 
 
  1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili,
il Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  e'  incrementato  ai  sensi  del
comma 4 e, in attesa della  revisione  della  disciplina  sui  lavori
socialmente utili, a questi ultimi trova  applicazione  la  normativa
previgente a quella recata  dall'articolo  14  del  decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2.  Ai  fini  della
tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione  dei
lavori socialmente utili: 
    a)  per  gli  enti  locali  spetta  alla   giunta   assumere   le
deliberazioni in materia di promozione di progetti; 
    b)   per    gli    enti    locali,    la    giunta,    ai    fini
dell'approvvigionamento di  quanto  strettamente  necessario  per  la
immediata  operativita'  dei   progetti,   puo'   ricorrere,   previa
autorizzazione   del   commissario   del   Governo,    a    procedure
straordinarie, anche in deroga alle  normative  vigenti  in  materia,
fermo restando quanto previsto dalla normativa in  materia  di  lotta
alla criminalita' organizzata; 
    c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti,  secondo  le
disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  con
esclusione del comma 4 del medesimo articolo,  nonche'  dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
    d) la commissione regionale  per  l'impiego  e,  per  i  progetti
interregionali, la commissione centrale  per  l'impiego,  provvedono,
anche  attraverso  apposite  sottocommissioni,  all'approvazione  del
progetto entro sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  il  medesimo  si
intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata
al  soggetto  proponente  la   carenza   delle   risorse   economiche
necessarie; 
    e) il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
disporre, in considerazione della specificita',  anche  territoriale,
dell'emergenza    occupazionale,    modalita'    straordinarie    per
l'assegnazione  dei  lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili,  ivi
compresa l'adozione di criteri  quali  il  carico  familiare,  l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza; 
    f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto  nel  progetto,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentito  il  Ministro  dell'interno,  designa  un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle  seguenti
norme dell'articolo 14 del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451:
comma 1, relativamente ai soggetti promotori e  gestori,  nonche'  ai
soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati  dal
comma 3 del  presente  articolo;  comma  7.  Per  l'assegnazione  dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la  capacita'  dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per  i  progetti  formulati  con  riferimento  a  crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a  gruppi  di  lavoratori  espressamente  individuati  nel   progetto
medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 
451, dopo il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Ai  fini
dell'utilizzazione in  lavori  socialmente  utili  l'iscrizione  agli
elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5,  lettera  a),  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora  il
soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della  legge  4
gennaio 1968, n.  15,  attesti  che  all'iscrizione  non  corrisponde
l'esercizio della relativa attivita' professionale.". 
  3. All'articolo 14  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  "Tale  importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un numero di ore ridotto proporzionale alla  misura  del  trattamento
previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. I soggetti di cui  al  comma  1  che  non  fruiscono  di  alcun
trattamento previdenziale possono essere  impegnati  nell'ambito  del
progetto per  non  piu'  di  dodici  mesi  e  per  essi  puo'  essere
richiesto, a carico del fondo di cui al  comma  7,  un  sussidio  non
superiore  a  lire  800.000   mensili.   Il   sussidio   e'   erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  per  esso
trovano applicazione le disposizioni in materia  di  mobilita'  e  di
indennita'  di  mobilita'.  Ai  lavoratori   medesimi   puo'   essere
corrisposto, dai  soggetti  proponenti  o  utilizzatori,  un  importo
integrativo di  detti  trattamenti,  per  le  giornate  di  effettiva
esecuzione delle prestazioni.". 
  4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento dei piani per l'inserimento professionale  dei  giovani
privi di occupazione di cui  all'articolo  15  del  decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per  l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a decorrere dall'anno 1998.  Nell'ambito  delle  disponibilita',  per
l'anno 1995, un importo  non  inferiore  al  quaranta  per  cento  e'
ripartito a livello regionale in relazione al numero  dei  lavoratori
di cui al comma 5  e  all'articolo  3  e  le  relative  risorse  sono
impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i  medesimi
lavoratori. 
  5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i  trattamenti
di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre   1993,   n.   478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  1994,  n.  56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio
1995 i trattamenti di  cassa  integrazione  salariale,  i  quali  non
abbiano piu' titolo a fruire per  ulteriori  periodi  di  alcuno  dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del  secondo  comma
dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  come
sostituito dall'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge  16  maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi  e  limitatamente
ai periodi di loro  occupazione  in  lavori  socialmente  utili,  nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui  al  comma  4,  nei  limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma.  I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995. 
  6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma  5  che  non
siano utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto  un
sussidio fissato: 
    a) per il periodo dal 1 gennaio 1995  al  31  marzo  1995,  nella
misura del 70  per  cento  dell'ultimo  trattamento  di  integrazione
salariale, di mobilita' ovvero  di  disoccupazione  speciale  fruito;
tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo  derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5; 
    b) per il periodo dal 1 aprile 1995  al  31  maggio  1995,  nella
misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5,  ridotta  del  30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a). 
  7.  Per  consentire  una  migliore  utilizzazione   delle   risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate  alla  formazione
professionale, il sussidio  di  cui  al  comma  5  viene  erogato  ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo  3,  anche  per  i
periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a  corsi
di  formazione  approvati  prima  del  31  maggio   1995,   sino   al
completamento dei corsi e comunque non oltre  il  31  dicembre  1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine  dei  corsi,
possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili,  con
fruizione del sussidio previsto  dal  comma  5  per  un  periodo  che
sommato a quello del corso di formazione  non  puo'  superare  dodici
mesi. 
  8. Per il periodo dal  1  giugno  al  31  luglio  1995  gli  uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le sezioni circoscrizionali  per  l'impiego  ovvero  le  agenzie  per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e  all'articolo  3
non ancora occupati in lavori socialmente  utili,  a  partecipare  ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente  utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte  dei  predetti  uffici
della partecipazione alle  attivita'  predette,  e'  riconosciuto  al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i  casi  in
cui i lavoratori non siano ancora  occupati  nei  lavori  socialmente
utili  alla  data  del  1  agosto  1995  il  predetto   sussidio   e'
riconosciuto per un ulteriore periodo e  comunque  non  oltre  il  30
settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo  per  l'occupazione
di cui  al  comma  4,  nei  limiti  delle  risorse  preordinate  alle
finalita' di cui al medesimo comma. 
  9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8  trovano  applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al  31  luglio  1995,  il
riconoscimento d'ufficio di cui al  comma  9  dell'articolo  7  della
legge 23 luglio 1991, n.  223.  Per  i  sussidi  imputati  a  periodi
successivi a tale data e per quelli di cui al comma  3,  il  predetto
riconoscimento rileva ai soli fini  dell'acquisizione  dei  requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento. 
  10. Per consentire la  prosecuzione  dell'utilizzazione  in  lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati  ovvero
cessino i trattamenti  di  cassa  integrazione  o  di  mobilita',  ai
medesimi compete  il  sussidio  di  cui  ai  commi  3  e  5  fino  al
completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore  a
12 mesi a decorrere  dalla  predetta  cessazione,  a  condizione  che
questa fattispecie rientri tra i criteri e le  priorita'  determinate
dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli  enti
utilizzatori comunicano alla commissione regionale per  l'impiego  la
prosecuzione  dell'impegno  di  questi  lavoratori  nel  progetto   e
segnalano alla competente sede territoriale  dell'INPS  l'elenco  dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di integrazione salariale  e  mobilita'.  Dal  giorno  successivo  la
scadenza di detti trattamenti e fino alla data di  completamento  del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare
il sussidio. Quest'ultima  provvede  altresi'  a  segnalare  all'ente
utilizzatore,   ai   fini   della    determinazione    dell'eventuale
integrazione al sussidio, la data di cessazione  del  trattamento  di
integrazione salariale ovvero di mobilita'. 
  11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995,  sono  avviati  con  priorita'  ai
lavori  socialmente  utili  i  lavoratori  di  cui  al  comma  5   ed
all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino  al
31 dicembre  1995  concorrono  con  i  predetti  lavoratori  anche  i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di  cui  agli
obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n.  2081/93  del  Consiglio
del 20 luglio 1993, per  i  quali  il  trattamento  di  mobilita'  e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e  che
non abbiano  piu'  diritto  all'indennita'  di  mobilita'.  Essi,  se
avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995,  percepiscono
il sussidio di cui al comma 5;  se  avviati  per  progetti  approvati
successivamente alla predetta data, per essi  trova  applicazione  la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4,  del  decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n.  451,  come  modificato  dal  comma  3  del  presente
articolo. Ai predetti lavoratori si applica la  disposizione  di  cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente  utili  i  lavoratori  che
dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del  luogo  di
residenza la loro disponibilita', con  esclusione  dei  soggetti  che
abbiano  gia'  dichiarato  detta   disponibilita'   in   applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 
  12.  I  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi ultimi, sia richiesta  la  medesima  professionalita'  con  la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori. 
  13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita'  di
mobilita'  fino  alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione   di
anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto  nazionale
della previdenza sociale ai  sindaci  dei  comuni  di  residenza  dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola  e  lavoro  di
cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e  successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4,  comma  2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e  continua  per  essi  a  trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  6  agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La  medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2,  della  legge  8  agosto
1991, n. 274, non trova altresi'  applicazione  nei  confronti  degli
addetti ai lavori di forestazione,  sistemazione  idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche  amministrazioni,  fermo
restando per essi  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per  le  assunzioni  di
questi ultimi  lavoratori  continuano  ad  applicarsi  le  norme  sul
collocamento ordinario. 
  15. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997  ed  in  lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede: 
    a) quanto a lire 342 miliardi per  l'anno  1995  a  carico  degli
stanziamenti iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo anno, rispettivamente, per lire  129  miliardi  e  lire  213
miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per  l'anno  1996,  e  a  lire
514,3  miliardi  a  decorrere  dall'anno   1997,   a   carico   dello
stanziamento  iscritto  sul  capitolo  1176  dello  stesso  stato  di
previsione per l'anno 1996 e corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi; 
    b)  quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,   mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita'  in  conto  residui  dei
capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164  dello  stato
di previsione del  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6,  del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal  medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96;  quanto  a  lire  200  miliardi   per   l'anno   1995,   mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di  cui
al   capitolo   191   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  per  lo  stesso
anno;  quanto  a  lire  141  miliardi  per  l'anno   1995,   mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della  gestione  di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi  a  decorrere  dall'anno  1998,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. 
  16. Le  somme  di  cui  al  comma  15,  lettera  b),  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnate  anche
nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995,  il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e'  pari,  fino  al  31
gennaio 1996, a L. 8.000 orarie per un massimo di cento ore  mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto  riguarda
i sussidi, per  i  lavoratori  in  esso  impegnati,  le  agenzie  per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti  proponenti,  i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza  dei  meccanismi  di  calcolo   del   sussidio   di   cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
come modificato dal comma 3, che  per  essi  viene  applicato  dal  1
febbraio 1996. 
  18.  I  progetti  di  lavoro  socialmente  utile   possono   essere
presentati dalle cooperative sociali di cui  alla  legge  8  novembre
1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati  nell'ambito
dell'attivita'  ordinaria  delle  cooperative  medesime.  I  progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. 
Essi  possono  essere  approvati   quando   ricorrano   le   seguenti
condizioni: 
    a) l'attivita' della cooperativa deve  essere  stata  avviata  da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991; 
    b) il numero dei soggetti da impegnare non deve  eccedere  il  30
per cento o il 15  per  cento  dei  lavoratori,  dipendenti  e  soci,
rispettivamente per le cooperative  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'articolo 1 della predetta legge; 
    c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale  nei
dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le  cooperative
sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro  socialmente  utile
ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti  quando
almeno il 50 per  cento  dei  lavoratori  impegnati  sulla  base  del
precedente progetto sia stato  assunto  ovvero  sia  diventato  socio
lavoratore. 
  19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono  tenuti
a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle  agenzie
per l'impiego o dalle  sezioni  circoscrizionali  ad  intervalli  non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di  svolgimento  delle  predette
attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli  uffici  agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori continuano  a  percepire  il  medesimo  sussidio  ad  essi
spettante durante i lavori socialmente utili. 
  20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo  per  l'occupazione  di
cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei  lavori  socialmente
utili, e non destinate al finanziamento dei progetti  gia'  approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per  cento,  a  livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia'
approvati nel 1995 e  al  numero  dei  disoccupati  di  lunga  durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma  2,  determinano  criteri  e  priorita'  nell'assegnazione  dei
soggetti, tenendo conto  in  particolare  del  criterio  del  maggior
bisogno  e  delle  professionalita'  acquisite  nell'attuazione   dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo
non  inferiore  al  15  per  cento  delle   risorse   assegnate   per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui alla legge  23  luglio  1991,  n.
223, articolo 25, comma 5, lettera  a),  cosi'  come  modificato  dal
comma 2, che  non  abbiano  fruito  di  trattamenti  di  integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro  disposizione
da parte delle regioni e di altri enti pubblici  proponenti  ai  fini
dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati  nei
progetti di  lavori  socialmente  utili  approvati  utilizzando  tali
risorse competono, con l'applicazione  della  disciplina  di  cui  al
presente articolo, il sussidio  di  cui  al  comma  3  e  i  relativi
benefici  accessori;  l'erogazione  sara'  effettuata   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale. 
  21. Allo scopo di creare  le  necessarie  ed  urgenti  opportunita'
occupazionali per  i  lavoratori  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente  utili,  i  soggetti  promotori  di  cui   al   comma   1
dell'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio   1994,   n.   299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
possono  costituire  societa'  miste  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che
il personale dipendente delle predette societa' sia costituito  nella
misura del 60 per cento da lavoratori  gia'  impegnati  nei  predetti
progetti e nella misura del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e',
comunque,  consentita  a  cooperative  formate  da  lavoratori   gia'
impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa',
in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio,  i  predetti
soggetti promotori possono stipulare, anche  in  deroga  a  norme  di
legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non  superiore
a  36  mesi,  aventi  esclusivamente  ad  oggetto  attivita'  uguali,
analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori
socialmente utili, precedentemente  promossi  dai  medesimi  soggetti
promotori. 
  22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 350 miliardi
per l'anno 1996. A tal fine il Ministro del tesoro e'  autorizzato  a
contrarre mutui quindicennali  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti,
nell'ambito dei  mutui  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344. Le  somme  derivanti  dai  mutui
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale. 
  23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche  sulla
base  degli  elementi  forniti  dalle   commissioni   regionali   per
l'impiego,  riferisce  semestralmente  alle  competenti   commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
sull'andamento  dell'utilizzo  dei  lavoratori  impegnati  in  lavori
socialmente utili e fruitori del sussidio di cui al comma 3 ripartiti
per eta', sesso, professionalita' ed anzianita' contributiva. Analoga
comunicazione  e'  resa  per  i   lavoratori   collocati   in   cassa
integrazione guadagni straordinaria.