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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 luglio 1996, n. 501

Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-10-1996
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-10-1996
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo
unico  delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa
e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;
  Visto  il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.
315,   concernente  la  soppressione  dei  consigli  e  degli  uffici
dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e
agricoltura,  nonche'  degli  uffici provinciali dell'industria e del
commercio;
  Vista  la  legge  26  settembre  1966,  n.  792,  con  la  quale la
denominazione  di  dette camere e detti uffici e' stata modificata in
quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993, n. 580, per il riordino delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura ed in
particolare   gli  articoli  12  e  14  inerenti  rispettivamente  la
costituzione del consiglio camerale e la giunta;
  Visto  il  comma  3  del  predetto  art. 12 che demanda al Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, l'emanazione di norme per
l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 dello stesso
art. 12 nonche' al comma 1 dell'art. 14;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'11 aprile 1996;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 488343 del 26 giugno 1994;
                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
    a) "legge", indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    b)   "Ministro   dell'industria"   e  "Ministero  dell'industria"
indicano  rispettivamente il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e  il  Ministero  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato;
    c)   "camera   di  commercio"  indica  la  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
    d)  "organizzazioni  imprenditoriali"  indica  le  organizzazioni
rappresentative  delle  imprese  appartenenti  ai settori individuati
dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;
    e)  "organizzazioni sindacali" indica le organizzazioni sindacali
dei lavoratori;
    f)  "associazioni  dei  consumatori"  indica  le  associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e utenti;
    g)  "numero  delle  imprese"  indica  il  numero  complessivo dei
soggetti  operanti  nelle  singole  circoscrizioni territoriali delle
camere  di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese -
ovvero  fino  alla sua completa attuazione nel registro delle ditte -
nonche'  dei  soggetti  le  cui attivita' siano state denunciate alla
camera  di  commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le
sedi secondarie e le unita' locali;
    h)  "numero  degli  occupati"  indica il numero complessivo degli
addetti,  individuati  in  base  alla classificazione contenuta nello
schema di cui all'allegato A del presente decreto;
    i) "valore aggiunto per addetto" indica il rapporto tra il valore
aggiunto  calcolato  per  ciascun  settore  ai  sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21  settembre 1995, n. 472, recante il
regolamento  di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, ed il numero degli addetti dello stesso settore;
    l) "piccole imprese", indica:
    per  il  settore  dell'industria  le imprese che hanno meno di 50
occupati;
    per  il  settore  del commercio le imprese iscritte nella sezione
speciale  dei  piccoli  imprenditori del registro delle imprese. Fino
alla  completa attuazione del registro delle imprese sono considerate
piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli
elenchi  nominativi degli esercenti attivita' commerciale di cui alla
legge 27 novembre 1960, n. 1397;
    per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
    m)  "circoscrizione"  indica  la  circoscrizione  territoriale di
competenza della camera di commercio.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  R.D.  20  settembre  1934,  n.  2011 (in Gazzetta
          Ufficiale  21  dicembre  1934, n. 299), reca: "Approvazione
          del  testo  unico  delle  leggi  sui  consigli  provinciali
          dell'economia   corporativa   e  sugli  uffici  provinciali
          dell'economia corporativa".
             -  Il  D.L.L.  21  settembre  1944,  n. 315 (in Gazzetta
          Ufficiale, serie speciale, 23 novembre 1944, n. 85), reca:
          "Soppressione  dei  consigli  e  degli  uffici  provinciali
          dell'economia  e  istituzione  delle  camere  di commercio,
          industria  e  agricoltura, nonche' degli uffici provinciali
          del commercio e dell'industria".
             -  La  legge  26  settembre  1966,  n.  792 (in Gazzetta
          Ufficiale  10 ottobre 1966, n. 252), reca: "Mutamento della
          denominazione del Ministero dell'industria e del commercio,
          degli  uffici  provinciali  e  delle  camere  di commercio,
          industria ed agricoltura".
             - La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (in suppl. ord. alla
          Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994), reca:
          "Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura" si trascrivono qui di seguito i
          testi degli articoli 10, 12 e 14:
             "Art.  10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
          consiglio  e'  determinato  in base al numero delle imprese
          iscritte  nel  registro  delle imprese o nel registro delle
          ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
               a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
               b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
              c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
             2.   Gli   statuti   definiscono   la  ripartizione  dei
          consiglieri  secondo  le  caratteristiche  economiche della
          circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
          dei   settori   dell'agricoltura,  dell'artigianato,  delle
          assicurazioni,  del commercio, del credito, dell'industria,
          dei  servizi  alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
          turismo  e  degli  altri settori di rilevante interesse per
          l'economia    della    circoscrizione    medesima.    Nella
          composizione   del  consiglio  deve  essere  assicurata  la
          rappresentanza    autonoma    delle   societa'   in   forma
          cooperativa.
             3.  Con  regolamento  emanato,  entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sono  definiti i criteri generali per la ripartizione
          di  cui  al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
          numero  delle  imprese,  dell'indice  di  occupazione e del
          valore aggiunto di ogni settore.
             4.  Il  numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza dei
          settori  dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria
          e  del  commercio  deve  essere  pari almeno alla meta' dei
          componenti    il    consiglio   assicurando   comunque   la
          rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
             5.   Nei   settori   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'agricoltura  deve essere assicurata una rappresentanza
          autonoma per le piccole imprese.
             6.   Del   consiglio   fanno  parte  due  componenti  in
          rappresentanza,   rispettivamente,   delle   organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori  e  delle associazioni di tutela
          degli  interessi  dei consumatori e degli utenti, designati
          dalle     organizzazioni    maggiormente    rappresentative
          nell'ambito    della    circoscrizione    territoriale   di
          competenza.
             7. Il consiglio dura in carica quattro anni".
             "Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti
          del   consiglio   sono   designati   dalle   organizzazioni
          rappresentative  delle  imprese  appartenenti ai settori di
          cui  all'art.  10,  comma  2,  nonche' dalle organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori  e  dalle associazioni di tutela
          degli  interessi  dei  consumatori e degli utenti, ai sensi
          dell'art. 10, comma 6.
             2.  Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
          al  comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori
          di   cui  all'art.  10,  comma  2,  avvengono  in  rapporto
          proporzionale   alla   loro  rappresentativita'  in  ambito
          provinciale.
             3.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi
          dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per
          l'attuazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
          presente  articolo  nonche'  al  comma  1 dell'art. 14, con
          particolare   riferimento  ai  tempi,  ai  criteri  e  alle
          modalita'  relativi  alla  procedura  di  designazione  dei
          componenti  il  consiglio  e  alle modalita' per esperire i
          ricorsi       relativi       all'individuazione       della
          rappresentativita'  delle  organizzazioni di cui al comma 1
          del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della
          giunta.
             4.  Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
          regionale.
             5.  I  consigli  nominati ai sensi del presente articolo
          possono  prevedere  nello  statuto disposizioni relative al
          rinnovo  dei  consigli stessi mediante elezione diretta dei
          componenti   in   rappresentanza  delle  categorie  di  cui
          all'art.   10,  comma  2,  da  parte  dei  titolari  o  dei
          rappresentanti  legali  delle imprese iscritte nel registro
          di cui all'art. 8.
             6.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  sentita  la  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  stabilisce  con proprio decreto le
          modalita'  per  l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in
          particolare:
               a)  l'espressione  del voto anche per corrispondenza o
          attraverso  il ricorso a supporti telematici che consentano
          il rispetto della segretezza del voto medesimo;
               b)  l'attribuzione  del  voto  plurimo in relazione al
          numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
               c)  la  ripartizione  proporzionale  per  liste  e per
          settori delle rappresentanze provinciali".
             "Art.  14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
          della  camera  di commercio ed e' composta dal presidente e
          da  un  numero  di  membri  non  inferiore  a  cinque e non
          superiore  ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato
          all'unita'   superiore,   secondo   quanto  previsto  dallo
          statuto.  Dei  suddetti membri almeno quattro devono essere
          eletti  in  rappresentanza  dei settori dell'industria, del
          commercio,     dell'artigianato     e     dell'agricoltura.
          Nell'elezione  dei  membri della giunta ciascun consigliere
          puo'  esprimere un numero di preferenze non superiore ad un
          terzo dei membri della giunta medesima.
             2.  La giunta dura in carica quattro anni in coincidenza
          con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
          rinnovabile per due sole volte.
             3.  La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
          che,  in  caso  di assenza o impedimento del presidente, ne
          assume temporaneamente le funzioni.
             4.  La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
          su  richiesta  di  quattro  membri,  con  indicazione degli
          argomenti che si intendono trattare.
             5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del
          consiglio  il  bilancio  preventivo, le sue variazioni e il
          conto consuntivo:
               a)   adotta   i   provvedimenti   necessari   per   la
          realizzazione  del programma di attivita' e per la gestione
          delle  risorse,  ivi  compresi  i provvedimenti riguardanti
          l'assunzione  e  la  carriera del personale, da disporre su
          proposta del segretario generale, in base a quanto previsto
          dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
               b)  delibera  sulla  partecipazione  della  camera  di
          commercio  a  consorzi, societa', associazioni, gestioni di
          aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni
          e di aziende speciali;
               c)  delibera  l'istituzione  di  uffici  distaccati in
          altri   comuni   della   circoscrizione   territoriale   di
          competenza.
             6.  La  giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
          delle  funzioni  e  delle attivita' previste dalla presente
          legge  e  dallo  statuto  che  non rientri nelle competenze
          riservate  dalla  legge  o  dallo statuto al consiglio o al
          presidente.
             7.  La  giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle
          materie  di  competenza  del  consiglio.  In  tali  casi la
          deliberazione  e'  sottoposta  al consiglio per la ratifica
          nella prima riunione successiva".
             -  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri),  come
          modificato  dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
          e' il seguente:
             "Art.  17  (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             -  Per il testo dell'art. 10 della legge n. 580/1993, si
          veda in note alle premesse.