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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-9-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2008)
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Testo in vigore dal: 24-9-1996
al: 18-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 Vista  la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
6, comma 3;
 Vista  la  direttiva  92/57/CEE,  del  Consiglio del 24 giugno 1992,
concernente  le  prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di salute da
attuare   nei   cantieri   temporanei   o  mobili  (ottava  direttiva
particolare,  ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE);
 Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
 Acquisiti  i  pareri  delle  competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro,
della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della   salute  e  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  nei  cantieri
temporanei  o  mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a).
  2.  Le  disposizioni  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  come  modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di  seguito  denominato  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e della
vigente  legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del  lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
   a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
   b)  ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
   c)  ai  lavori  svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della  miniera  ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio
1927,   n.   1443,   anche  se  ubicati  fuori  del  perimetro  delle
concessioni;
   d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura
dei  prodotti  delle  cave  ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali;
   e)   alle   attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  territorio
nazionale,  nel  mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 Vista  la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
6, comma 3;
 Vista  la  direttiva  92/57/CEE,  del  Consiglio del 24 giugno 1992,
concernente  le  prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di salute da
attuare   nei   cantieri   temporanei   o  mobili  (ottava  direttiva
particolare,  ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE);
 Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
 Acquisiti  i  pareri  delle  competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro,
della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela
della   salute  e  per  la  sicurezza  dei  lavoratori  nei  cantieri
temporanei  o  mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a).
  2.  Le  disposizioni  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  come  modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di  seguito  denominato  decreto  legislativo  n.  626/1994,  e della
vigente  legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del  lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
   a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
   b)  ai  lavori  svolti  negli  impianti  connessi  alle  attivita'
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
   c)  ai  lavori  svolti negli impianti che costituiscono pertinenze
della  miniera  ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio
1927,   n.   1443,   anche  se  ubicati  fuori  del  perimetro  delle
concessioni;
   d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura
dei  prodotti  delle  cave  ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali;
   e)   alle   attivita'  di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  territorio
nazionale,  nel  mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.