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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493

Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2008)
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Testo in vigore dal: 8-10-1996
al: 14-5-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
 Vista  la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo
6, comma 3;
 Vista  la  direttiva  92/58/CEE,  del  Consiglio del 24 giugno 1992,
concernente  le  prescrizioni  minime per la segnaletica di sicurezza
e/o  di  salute  sul  luogo di lavoro (nona direttiva particolare, ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
 Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
 Acquisiti  i  pareri  delle  competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia e giustizia, del tesoro,
della  sanita',  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Campo di applicazione e definizioni
 1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita'
privati  o  pubblici  di  cui  all'articolo  1,  comma 1, del decreto
legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  modificato  dal  decreto
legislativo  19  marzo  1996,  n.  242,  in  seguito complessivamente
indicati come decreto legislativo n. 626/1994.
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  segnaletica  di  sicurezza  e di salute sul luogo di lavoro, in
seguito  indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che,
riferita  ad  un  oggetto,  ad  una  attivita'  o  ad  una situazione
determinata,  fornisce una indicazione o una prescrizione concernente
la  sicurezza  o  la  salute  sul  luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda  dei  casi,  un  cartello,  un  colore, un segnale luminoso o
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
  b)  segnale  di  divieto, un segnale che vieta un comportamento che
potrebbe far correre o causare un pericolo;
  c)  segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o
pericolo;
  d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato
comportamento;
  e)  segnale  di  salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce
indicazioni  relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso
o di salvataggio;
  f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni di-
verse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
  g)  cartello,  un  segnale  che, mediante combinazione di una forma
geometrica,  di  colori  e  di un simbolo o pittogramma, fornisce una
indicazione  determinata,  la  cui  visibilita'  e'  garantita da una
illuminazione di intensita' sufficiente;
  h)  cartello  supplementare,  un  cartello  impiegato assieme ad un
cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni
complementari;
  i)  colore  di  sicurezza,  un  colore  al  quale  e'  assegnato un
significato determinato;
  j)   simbolo   o   pittogramma,  un'immagine  che  rappresenta  una
situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su
un cartello o su una superficie luminosa;
  k) segnale luminoso, un segnale emesso da un dispositivo costituito
da   materiale  trasparente  o  semitrasparente,  che  e'  illuminato
dall'interno  o  dal  retro  in modo da apparire esso stesso come una
superficie luminosa;
  l)  segnale  acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso
da  un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
  m)  comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con
impiego di voce umana o di sintesi vocale;
  n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle
mani  in  forma  convenzionale  per  guidare  persone  che effettuano
manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
 3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si applicano alla
segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario,
fluviale, marittimo ed aereo.
 4.  Per i termini non espressamente definiti, valgono le definizioni
di  cui  al  decreto  legislativo n. 626/1994, le cui disposizioni si
applicano  integralmente,  fatte  salve  le  disposizioni  specifiche
contenute nel presente decreto legislativo.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  redatto  ai  sensi
          dell'art.    10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.    1092,  al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per gli oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            - Le legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:  "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993".
            -  La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1994. L'art. 6, comma 3, cosi' recita:   "3. I  termini  di
          cui  all'art. 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n.
          146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge, salvo per quanto
          concerne  le   direttive   92/57/CEE   e   92/58/CEE,   per
          l'attuazione  delle  quali  dovra'  provvedersi con decreto
          legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. I decreti per  l'attuazione
          delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al
          parere   delle   Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia".
            - La direttiva 92/58/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  n.  L
          245 del 26 agosto 1992.
            -   Il  D.Lgs.  19  settembre  1994,  n.  626,  concerne:
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".    L'art.
          1,  comma 1, del suddetto decreto legislativo cosi' recita:
          "1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
          tutela della salute  e  per  la  sicurezza  dei  lavoratori
          durante  il lavoro, in tutti i settori di attivita' privati
          o pubblici".
            - Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, riguarda:  "Modifiche
          ed  integrazioni  al  D.Lgs.  19  settembre  1994,  n. 626,
          recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          sul luogo di lavoro".