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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 - sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1996
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Testo in vigore dal: 4-10-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, modificato ed integrato dal decreto  legislativo  7  dicembre
1993, n. 517, recante norme per la disciplina  del  rapporto  fra  il
Servizio sanitario nazionale e  i  medici  di  medicina  generale  da
instaurarsi attraverso apposita  convenzione  da  stipularsi  con  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; 
  Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio
1993, n. 29, che individua la delegazione di parte  pubblica  per  il
rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario  a  rapporto
convenzionale; 
  Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie  e  degli  affari  regionali  costitutivo
della delegazione di parte pubblica; 
  Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza
Stato-regioni  di  conferma  della  delegazione  di  parte  pubblica,
nonche' della sua integrazione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio
del diritto di sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; 
  Preso atto che e' stato stipulato, in  data  25  gennaio  1996,  un
accordo collettivo nazionale regolante il  trattamento  normativo  ed
economico dei medici di medicina generale; 
  Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale  il
Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli  accordi
collettivi  nazionali  per  il   personale   sanitario   a   rapporto
convenzionale sono resi esecutivi  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 16 maggio 1996; 
  Atteso che in data 6 giugno 1996  e'  stato  stipulato  un  accordo
aggiuntivo  con  il  quale  sono  stati  modificati,  accogliendo  le
osservazioni del Consiglio di Stato, gli articoli 3, comma 1, secondo
punto, lettera i), e 25, comma 7 ; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1996; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro della sanita'; 
 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1. 
 
  1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per   la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina  generale  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, stipulato il 25 gennaio 1996,  come  modificato  dall'accordo
integrativo stipulato il 6 giugno 1996. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 22 luglio 1996 
 
                              SCALFARO 
 
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                                        BINDI, Ministro della sanita' 
 
Visto, il Guardiasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996 
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 7 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 48 delle legge  n.  833/1978,  istitutivo  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  reca  norme  relative   al
          Êpersonale a rapporto convenzionale'. 
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   modificato   e
          integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,
          e' il seguente: 
              "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario  nazionale  i
          medici di medicina generale ed i pediatri di libera  scelta
          e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale
          conformi agli accordi collettivi  nazionali  stipulati,  ai
          sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30  dicembre  1991,
          n.  412,  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente  rappresentative  in  campo  nazionale.  Detti
          accordi devono tener conto dei seguenti principi: 
              a) prevedere che la scelta del  medico  e'  liberamente
          effettuata  dall'assistito,  nel  rispetto  di  un   limite
          massimo di assistiti per medico, ha validita" annuale ed e'
          tacitamente rinnovata; 
              b) regolamentare la possibilita" di revoca della scelta
          da parte dell'assistito  nel  corso  dell'anno  nonche'  la
          ricusazione  della  scelta  da  parte  del  medico   quando
          ricorrano    eccezionali    e    accertati    motivi     di
          incompatibilita"; 
              c) prevedere le modalita"  per  concordare  livelli  di
          spesa programmati e disciplinare gli  effetti  al  fine  di
          responsabilizzare il medico  al  rispetto  dei  livelli  di
          spesa indotta  per  assistito  tenendo  conto  delle  spese
          direttamente indotte dal medico  e  di  quelle  indotte  da
          altri professionisti e da altre strutture specialistiche  e
          di ricovero; 
              d) prevedere che l'accertato  e  non  dovuto  pagamento
          anche parziale da parte  dell'assistito  delle  prestazioni
          previste in convenzione comporta il venir meno del rapporto
          con il Servizio sanitario nazionale; 
              e) concordare,  unitamente  anche  alle  organizzazioni
          sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di
          medicina  dei  servizi,  i  compiti  e  le  prestazioni  da
          assicurare in base ad un compenso capitario  per  assistito
          definendo  gli  ambiti  rimessi  ad  accordi   di   livello
          regionale, i quali dovranno prevedere  le  specificita"  di
          settori aventi caratteristiche particolari e  garantire  la
          continuita" assistenziale per l'intero arco della  giornata
          e per tutti i  giorni  della  settimana,  anche  attraverso
          forme graduali  di  associazionismo  medico,  e  prevedere,
          altresi", le prestazioni da  assicurare  con  pagamento  in
          funzione delle prestazioni stesse; 
              f) definire la  struttura  del  compenso  spettante  al
          medico prevedendo una  quota  fissa  per  ciascun  soggetto
          affidato, corrisposta su base  annuale  come  corrispettivo
          delle funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta
          una quota variabile  in  considerazione  del  rispetto  dei
          livelli di spesa programmati di cui  alla  lettera  c)  ed,
          eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli
          accordi di livello regionale; 
              g) disciplinare l'accesso alle funzioni  di  medico  di
          medicina generale del Servizio sanitario nazionale  secondo
          parametri definiti nell"ambito degli accordi regionali,  in
          modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente
          ai medici forniti dell'attestato  di  cui  all'art.  2  del
          decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  256,  o  titolo
          equipollente ai sensi  del  predetto  decreto.  L'anzidetto
          attestato non e' richiesto per i medici che, alla data  dei
          31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico  per  il
          servizio della guardia medica  per  i  medici  titolari  di
          incarico  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e  per  i  medici  che
          alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo  8
          agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria
          regionale di medicina generale; 
              h) prevedere la  cessazione  degli  istituti  normativi
          previsti   dalla    vigente    convenzione    riconducibili
          direttamente  o  indirettamente  al  rapporto   di   lavoro
          dipendente'. 
              - Il testo del comma  9  dell'art.  4  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412, e' il seguente: "La  delegazione  di
          parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti  il
          comparto del personale del Servizio sanitario nazionale  ed
          il  personale  sanitario  a   rapporto   convenzionale   e'
          costituita  da  rappresentanti  regionali  nominati   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
          Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro,  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della  sanita"   e,
          limitatamente al rinnovo dei  contratti,  del  dipartimento
          della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri.
          La  delegazione  ha  sede  presso   la   segreteria   della
          Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale  e'
          preposto un dirigente generale del Ministero della  sanita"
          a tal  fine  collocato  fuori  ruolo.  Ai  fini  di  quanto
          previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29
          marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall"art. 18 della legge
          12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale  trasmette
          al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla
          stipula". 
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  74  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: 
              "Art. 74 (Norme abrogate): art. 4, comma 9, della legge
          30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui
          contratti  di  lavoro  riguardanti   i   dipendenti   delle
          amministrazioni, aziende ed  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale'. 
              - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
              "Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) - c) (Omissis); 
              d)   l"organizzazione   e   il   funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge'.