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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1996, n. 473

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1996, n. 577 (in G.U. 14/11/1996, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1996)
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Testo in vigore dal: 15-11-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di adottare una
nuova   disciplina   delle   tariffe   elettriche   che  tenga  conto
dell'esigenza  di far cessare gli effetti connessi al pagamento delle
quote  di  prezzo  sostitutive  dei  conferimenti statali al fondo di
dotazione dell'ENEL, che sia coerente con le regole della concorrenza
e del mercato, che assicuri la trasparenza dei meccanismi tariffari e
la  tutela  degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del
bilancio statale e delle societa' operanti nel settore;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Gli  effetti  delle  disposizioni di cui ai capitoli I e II del
provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30
giugno 1996.
  2.  A  decorrere  dal 30 giugno 1997 non e' ammissibile alcun onere
aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno
determinate  ((ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 17, della legge 14
novembre  1995, n. 481, e secondo le finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, della citata legge n. 481 del 1995)). Il sovrapprezzo per la
copertura  dell'onere  termico  e  gli  altri  sovrapprezzi  comunque
denominati,  purche'  non  destinati  alle  entrate dello Stato, sono
inglobati  nella  tariffa dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  entro  il  30  giugno  1997,  in misura comunque coerente con le
normali condizioni della concorrenza e del mercato.
  ((2-bis.  Il  comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995,
n.  481,  e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita', nell'esercizio
delle  funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera
c),  e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione
delle  diverse  componenti  le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei
tributi.")).
  3.  Ferme  restando  le  verifiche di competenza dell'Autorita' per
l'energia  e  il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
abrogati  i  commi  238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
  ((4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas, al fine di
eliminare  progressivamente  i fattori distorsivi della concorrenza e
di  garantire  sia  la  trasparenza delle tariffe che i diritti degli
utenti,  dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche
di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.))