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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1996, n. 467

Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, MassaCarrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 novembre 1996, n. 569 (in G.U. 08/11/1996, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-11-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti   gli   eccezionali  eventi  alluvionali  verificatisi  nelle
province  di  Lucca,  Massa-Carrara,  Udine  e  Pordenone nel mese di
giugno 1996;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di sospendere e
prorogare  per  i  soggetti colpiti dai predetti eventi alluvionali i
termini  legali,  tributari, previdenziali e contributivi, nonche' di
adottare provvedimenti a favore di lavoratori dipendenti da datori di
lavoro privati danneggiati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
di  concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del
lavoro  e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e della difesa;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                      Proroga termini tributari

  1.  Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti nei
comuni  delle  province  di  Lucca  e  Massa  Carrara,  nonche' delle
province  di  Udine  e Pordenone interessati dagli eventi alluvionali
del  19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze
del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449
del  25  giugno  1996  e n. 2451 del 27 giugno 1996, le quali abbiano
subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi
((fino  al  30  giugno  1997)),  a  decorrere dalla data in cui si e'
verificato  l'evento,  i  termini  relativi  agli  adempimenti  ed ai
versamenti  tributari,  nonche' ai connessi adempimenti civilistici e
amministrativi,  ivi  compreso il versamento di entrate aventi natura
patrimoniale  ed  assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e
ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.
  2.  Nei  confronti  dei  soggetti,  diversi  dalle persone fisiche,
aventi  sede  nei  comuni  individuati  ai  sensi  del comma 1, e dei
soggetti,  comprese  le  persone  fisiche,  aventi  residenza  o sede
altrove,  i quali svolgono nei predetti comuni la propria attivita' o
possiedono  immobili  ivi  ubicati,  si applicano le disposizioni del
comma  1,  a  condizione  che  i  medesimi  soggetti  abbiano  subito
rilevanti  danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in
via  esclusiva  alle attivita' stesse o agli immobili danneggiati. La
sospensione  non  si  applica  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'
bancaria o assicurativa.
  3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2
i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
  4.  Nei  confronti  dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni
indicati  ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede
operativa  altrove  che  svolgono  nei  predetti  comuni  la  propria
attivita', a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini
di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge
29  giugno  1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre
1996,  sono  rispettivamente  differiti  al  1  ottobre 1996 ed al 15
ottobre 1996.
  5.  I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di
tributi  locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al
presente articolo, sono prorogati al ((30 giugno 1997)).
  6.  Nei  confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini
per  l'accertamento  e  la riscossione relativi ai tributi diretti ed
indiretti,  che  scadono  nel  periodo  di sospensione sono prorogati
((fino al 30 giugno 1997)).
  7.  Per  i  soggetti  di  cui  ai  commi  1 e 2 gli adempimenti e i
versamenti  disposti  dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e
74,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  dell'articolo  22  del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini
sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.
  8.  I  termini  per  la  presentazione delle dichiarazioni previste
dagli  articoli  9,  10  e 11 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  600  del  1973,  nonche'  i  termini  per  i relativi
versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al
((30 giugno 1997)).
  9.  L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria indicate
nel    presente   articolo   e'   subordinata   alla   presentazione,
all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:
    a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono
verificati  gli  eventi  alluvionali,  in uno dei comuni indicati nel
comma  1,  ovvero  lo  svolgimento  nello stesso comune della propria
attivita', ovvero la proprieta' o il possesso di immobili;
    b)  un  rilevante  danno, conseguente ai predetti eventi. La sola
effettiva  sussistenza del danno e' attestata dal sindaco o da un suo
delegato.
  10.  Ai  fini  del  presente articolo si intende rilevante il danno
superiore  ad  un  sesto  del  reddito  dichiarato,  per  il  periodo
d'imposta  1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel comma
1.  Non  si  considerano  in  ogni  caso rilevanti i danni di importo
inferiore a lire due milioni.
  11.  Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte
nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.
  12.  I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati
ai  sensi  del comma 1 o che, alla data in cui si sono verificati gli
eventi   alluvionali  indicati  nel  medesimo  comma,  vi  svolgevano
un'attivita' per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture
contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto  e  che,  a  seguito  dei  predetti  eventi, hanno subito la
perdita  dei  documenti  stessi, debbono rendere apposita denuncia al
competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto entro trenta
giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro
la  stessa  data  debbono  ripristinare  la  documentazione contabile
dispersa,  necessaria  per  effettuare  le  annotazioni  di legge. La
denuncia   deve   contenere  l'elencazione  specifica  dei  documenti
contabili  dispersi  e  l'attestazione  che  l'evento  alluvionale ha
interessato  il  luogo  ove  erano  tenute  le scritture predette. Si
applica  l'articolo  26  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15. Non si
applicano  le  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  per  le
violazioni  relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture
contabili  nel  periodo  compreso fra la data in cui si e' verificato
l'evento  alluvionale  nel  luogo  di tenuta e di conservazione delle
scritture  stesse  ((ed  il  6 ottobre 1996)) successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  13.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabiliti le
modalita' e i termini per la ripresa della riscossione.