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DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 436

Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-8-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal: 25-8-1996
al: 14-9-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  ed,  in  particolare,
l'articolo 49, e l'allegato A; 
 Vista la direttiva 94/25/CE del Consiglio del  16  giugno  1994  sul
ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari   ed
amministrative degli Stati  membri  riguardanti  le  imbarcazioni  da
diporto; 
 Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50; 
 Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51; 
 Vista la legge 26 aprile 1986, n. 193; 
 Vista la legge 5 maggio 1989, n. 171; 
 Vista la legge 8 agosto 1994, n. 498; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1996; 
 Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  dei
trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del  tesoro  e  delle  poste  e
delle telecomunicazioni; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unita' da 
diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo  2
nonche' ai componenti delle  unita'  da  diporto,  sia  separati  che
installati, indicati nell'allegato I. 
 2. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  anche  alle
unita' da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per
l'insegnamento della  navigazione  da  diporto,  purche'  immesse  in
commercio per finalita' ricreative. 
 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
  a)  alle  unita'  da  diporto  destinate  unicamente  alle  regate,
comprese  quelle  a  remi  e  per  l'addestramento  al   canottaggio,
qualificate in tal senso dal fabbricante; 
  b) canoe e kayak, gondole e pedalo'; 
  c) tavole a vela; 
  d) tavole a motore,  moto  d'acqua,  ed  altre  unita'  analoghe  a
motore; 
  e) originali e singole riproduzioni di unita' da diporto  storiche,
progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali
originali e classificate in tal senso dal fabbricante; 
  f) unita'  da  diporto  sperimentali  sempreche'  non  vi  sia  una
successiva immissione sul mercato comunitario; 
  g) unita' da diporto costruite per proprio uso e  non  immesse  sul
mercato comunitario per un periodo di cinque anni; 
  h) unita' da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di
equipaggio  e  a  trasportare  passeggeri  a  fini  commerciali,   in
particolare quelle definite  dal  decreto  ministeriale  28  novembre
1987, n. 572; 
  i) sommergibili; 
  j) veicoli a cuscino d'aria; 
  k) aliscafi. 
    



          Avvertenza:

                      Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato
          redatto  ai  sensi  dell'art.  10, comma 3, del testo unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

                      -  La  legge  6  febbraio  1996, n. 52 recante:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994" e' stata pubblicata nel supplemento
          ordinario  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 34 del 10 febbraio
          1996  -  serie  generale.  Il  testo  dell'art.  49  e'  il
          seguente:
                      "Art.  49 (Marcatura CE. Costruzione e messa in
          esercizio  di unita' per la navigazione da diporto: criteri
          di  delega).  -  1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE
          del   Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  si  provvede
          apportando  le  necessarie  modifiche  ed integrazioni alla
          legge  11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
          per  adeguarla  alle  disposizioni  della direttiva stessa,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                       a)  fissare  dei  limiti  di abilitazione alla
          navigazione  in  relazione  alle categorie di progettazione
          delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva;
                       b)  adeguare  le abilitazioni al comando delle
          unita' da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
                       c)  adeguare  le norme sulla costruzione delle
          unita'   da   diporto   alle  disposizioni  previste  dalla
          direttiva;
                       d)  adeguare  la  regolamentazione nazionale a
          quanto    previsto    dalla   direttiva   in   materia   di
          certificazione e marcatura CE;
                       e)   adeguare  la  regolamentazione  nazionale
          sulla  motorizzazione,  sui  carichi  ammissibili  e  sulle
          persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
                      -  La direttiva 94/25/CE del Parlamento Europeo
          e  del  Consiglio  del 16 giugno 1994, "Sul riavvicinamento
          delle    disposizioni    legislative,    regolamentari   ed
          amministrative    degli   Stati   membri   riguardanti   le
          imbarcazioni   da   diporto",  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -2  serie  speciale  -  n.  69  del 12
          settembre 1994.
                      -  La  legge  11  febbraio  1971, n. 50 recante
          "Norme  sulla  navigazione  da diporto" e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale - n. 69 del 18 marzo 1971.
                      -  La  legge  6  marzo  1976, n. 51, contenente
          "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971,
          n.  50 recante norme sulla navigazione da diporto" e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  74 del 20 marzo
          1976.
                      -  La  legge  26  aprile  1986, n. 193, recante
          "Modifiche  ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n.
          50  e  6  marzo  1976, n. 51, sul diporto nautico" e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 116 del 21 maggio
          1986.
                      -  La  legge  5  maggio  1989,  n. 171, recante
          "Modifiche  alle  leggi  11  febbraio  1971, n. 50, 6 marzo
          1976,  n.  51  e  26  aprile  1986,  n.  193, nonche' nuova
          disciplina  sulla  nautica  da diporto" e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1989.
                      -   La   legge   8   agosto  1994,  n.  498  di
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          16  giugno  1994,  n.  378, recante modifiche alla legge 11
          febbraio  1971,  n.  50,  e successive modificazioni, sulla
          nautica  da  diporto"  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994.
    
          Nota all'art. 1: 
            - Il decreto  ministeriale  28  novembre  1987,  n.  572:
          "Attuazione della  direttiva  n.  82/714/CEE  che  fissa  i
          requisiti tecnici per le navi della navigazione interna" e'
          stato pubblicato sul supplemento ordinario  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1988. Il testo dell'art.  2
          del decreto suindicato e' il seguente: 
            "Art. 2. - La presente direttiva si applica: 
             alle navi  di  portata  lorda  pari  o  superiore  a  15
          tonnellate o,  se  si  tratta  di  navi  non  destinate  al
          trasporto di merci, il cui dislocamento e' pari o superiore
          a 15 m3; 
             ai rimorchiatori e  agli  spintori,  anche  se  il  loro
          dislocamento e' inferiore a 15 m3,  quando  sono  costruiti
          per rimorchiare, per  spingere  o  per  la  propulsione  in
          formazione in coppia di navi. 
            - La presente direttiva non si appplica: 
             alle navi passeggeri; 
             alle navi traghetto; 
             agli impianti galleggianti; 
             agli impianti galleggianti e ai  materiali  galleggianti
          anche quando possono essere dislocati; 
             alle navi da diporto; 
             alle navi di servizio delle  autorita'  di  controllo  e
          alle navi del servizio antincendio; 
             alle navi militari; 
             alle navi  per  la  navigazione  marittima,  compresi  i
          rimorchiatori e gli spintori per la  navigazione  marittima
          che navigano e stazionano nelle acque fluvio-marittime o si
          trovano  temporaneamente  nelle  acque   interne   e   sono
          provvisti di un titolo di navigazione valido; 
             ai rimorchiatori e agli spintori il cui dislocamento  e'
          inferiore a 15 m3, quando sono costruiti  per  rimorchiare,
          per spingere o per la propulsione in formazione  in  coppia
          soltanto delle navi il cui dislocamento e' inferiore  a  15
          m3".