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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 429

Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1996, n. 532 (in G.U. 21/10/1996, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1996)
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Testo in vigore dal: 22-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata la situazione di estrema gravita' determinatasi a causa
dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;
  Considerata  la straordinaria necessita' ed urgenza di potenziare i
controlli  sanitari,  al  fine  di prevenire l'insorgenza di malattie
infettive,  nonche'  di  tutelare il consumatore con controlli mirati
alla qualita' delle carni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  sanita'  e  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del
bilancio  e della programmazione economica e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive
degli  animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute
pubblica   nel   campo  veterinario,  alimentare  e  dei  trattamenti
fitosanitari  (( o che comporti rischi per il benessere degli animali
da  allevamento,  ))  in  adempimento anche ad obblighi comunitari ed
internazionali, il Ministero della sanita':
    a)  qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo,
utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a
tempo  determinato  e  revocabili, secondo le modalita' stabilite dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 maggio 1985, n. 254, e
successive  modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal
decreto del Ministro della sanita' in data 7 ottobre 1987, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del 25 gennaio 1988, e successive
modificazioni;
    b)  organizza ed impiega le unita' di crisi, previste dalle norme
nazionali e comunitarie, nonche' i centri nazionali di referenza;
    c) provvede alla specifica formazione del personale.