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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1996, n. 408

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/8/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1996, n. 515 (in G.U. 05/10/1996, n.234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1996)
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Testo in vigore dal: 1-1-1997
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                               Art. 1.

  1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia
di  Venezia  e  della  sua  laguna ed al suo recupero architettonico,
urbanistico,  ambientale  e  socio-economico, ai sensi delle leggi 29
novembre  1984,  n.  798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati
limiti   di   impegno  quindicennali  di  lire  125.000  milioni  con
decorrenza   dall'anno   1997  e  di  ulteriori  60.000  milioni  con
decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.
  2.  I  limiti  di  impegno  di  cui al comma 1 sono rispettivamente
ripartiti,  relativamente  agli  anni 1997 e 1998, in ragione di lire
49.100  milioni e lire 20.600 milioni per gli interventi in regime di
concessione  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, purche'
affidati  anteriormente  al  1  giugno 1995; di lire 19.800 milioni e
lire  11.000  milioni  per gli interventi di competenza della regione
Veneto;  di  lire  41.800  milioni  e  lire  21.000  milioni  per gli
interventi  di  competenza  dei  comuni  di  Venezia e Chioggia ((ivi
compresi,   limitatamente   a   lire   9   miliardi,  quelli  per  il
completamento  della ricostruzione del teatro "La Fenice")) ; di lire
2.050  milioni  e  lire  900  milioni  per  gli  interventi  relativi
all'aeroporto  Marco Polo, in regime di concessione di competenza del
Ministero  dei trasporti e della navigazione; di lire 3.500 milioni e
lire  2.500  milioni  per gli interventi di competenza dell'Autorita'
portuale  di Venezia, da effettuare nel rispetto delle competenze del
Ministero  dell'ambiente;  di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni
per  gli interventi di competenza dell'Universita' di Ca' Foscari; di
lire  1.200  milioni  e  lire  600  milioni  per  gli  interventi  di
competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di
lire  5.200  milioni  e  lire  2.200  milioni  per  gli interventi di
competenza della provincia di Venezia.
  3.  A  valere  sui  limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti
indicati  al  comma  2  dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del
1992,  nonche'  l'Autorita'  portuale  di Venezia, sono autorizzati a
contrarre mutui con le modalita' di cui al medesimo articolo 1, comma
2.
  4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a
decorrere  dal  1998,  si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per  i  medesimi  anni  dell'accantonamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1996-1998,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, parzialmente
utilizzando   l'accantonamento   relativo  al  Ministero  dei  lavori
pubblici.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.