stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 1 luglio 1996, n. 346

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 428 (in G.U. 19/08/1996, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-8-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'accordo di pace sottoscritto fra i Presidenti della Serbia,
della  Bosnia-Erzegovina e della Croazia il giorno 15 dicembre 1995 a
Parigi;
  Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite  n.  1031,  con  la  quale  la  NATO  e'  stata
autorizzata  ad intervenire nella Bosnia-Erzegovina per assicurare il
rispetto degli accordi militari relativi al piano di pace;
  Ritenuto che l'Italia debba impegnarsi concretamente e fattivamente
nelle  attivita'  volte  a  ristabilire  la  pace  nella regione e ad
instaurare  condizioni  di convivenza nello spirito della Carta delle
Nazioni Unite;
  Considerato  che la presenza italiana nell'area, nel contesto delle
attivita',  decisa  dall'ONU  si  deve  attuare  con  l'invio  di  un
contingente militare delle Forze armate;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   assicurare   la   partecipazione  italiana  alle
operazioni decise dall'ONU;
  Tenuto  conto  delle comunicazioni fatte dal Governo alle Camere il
14 dicembre 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  difesa  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della
NATO  nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione
del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n.
1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.
  2.  Ai fini indicati nel comma 1, e' inviato nella "ex" Jugoslavia,
non  oltre  il  31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze
armate.
  ((2-bis.  Al  fine  di  intensificare  il  contributo  italiano  al
processo  di  pace  e  di  ricostruzione  della Bosnia-Erzegovina, il
Ministero  della  difesa  autorizza  gli  enti convenzionati ai sensi
della  legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, ad
inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di
massima   sicurezza   individuate   dal   Comando  militare  italiano
nell'ambito  del  territorio  sottoposto  alla  sua  responsabilita',
obiettori  di  coscienza  che  ne  facciano  richiesta,  senza  oneri
aggiuntivi  per lo Stato, ne' interferenze con la missione della NATO
svolta   dal   contingente   militare  italiano  e  sotto  la  totale
responsabilita'  degli  enti  presso  cui  detti  obiettori  prestano
servizio)).