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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1996, n. 288

Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonchè disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-5-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1996, n. 391 (in G.U. 25/07/1996, n.173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
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Testo in vigore dal: 26-5-1996
al: 25-7-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rinviare la data
delle   elezioni  dei  Comitati  degli  italiani  all'estero  di  cui
all'articolo 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, al fine di evitare
la  concomitanza delle relative operazioni preparatorie e di voto con
quelle  per  le  elezioni  politiche  nazionali e per la elezione del
consiglio regionale siciliano;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  disposizioni  per  garantire  una piu' equa ripartizione dei
contributi   per  spese  elettorali  connesse  all'imminente  rinnovo
dell'assemblea regionale siciliana;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Elezioni dei COMITES
  1.  La  data  di  svolgimento  delle  elezioni  per  il rinnovo dei
Comitati  degli  italiani  all'estero (COMITES) e' rinviata di dodici
mesi  rispetto  alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16
della legge 5 luglio 1990, n. 172.
  2.  I  componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in
carica   fino   all'entrata   in   funzione   dei   nuovi   Comitati.
Conseguentemente  e'  prorogata  la  durata  in carica dei membri del
Consiglio generale degli italiani all'estero ai sensi dell'articolo 5
della legge 6 novembre 1989, n. 368.