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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 258

Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-5-1996
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Testo in vigore dal: 30-5-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 26 della legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  recante
delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del
Consiglio  del  14  dicembre  1992,  relativa  alla  fabbricazione  e
all'immissione  in  commercio  di  talune  sostanze  impiegate  nella
fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  Visto l'art. 6, comma 1,  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1994;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 146 del
1994;
  Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993,
che  sostituisce  e  modifica  gli  allegati  alla  citata  direttiva
92/109/CEE;
  Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre
1990,  recante  misure  intese  a scoraggiare la diversione di talune
sostanze  verso  la  fabbricazione  illecita  di  stupefacenti  o  di
sostanze  psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che
modifica il citato  regolamento  n.  3677/90,  e  n.  3769/92,  della
Commissione  del  21  dicembre  1992,  concernente  l'esecuzione e la
modificazione del citato regolameno n. 3677/90;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo  unico  sugli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' soppresso.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 26 della legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  recante
delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del
Consiglio  del  14  dicembre  1992,  relativa  alla  fabbricazione  e
all'immissione  in  commercio  di  talune  sostanze  impiegate  nella
fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
  Visto l'art. 6, comma 1,  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria 1994;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera h), della citata legge n. 146 del
1994;
  Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993,
che  sostituisce  e  modifica  gli  allegati  alla  citata  direttiva
92/109/CEE;
  Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre
1990,  recante  misure  intese  a scoraggiare la diversione di talune
sostanze  verso  la  fabbricazione  illecita  di  stupefacenti  o  di
sostanze  psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che
modifica il citato  regolamento  n.  3677/90,  e  n.  3769/92,  della
Commissione  del  21  dicembre  1992,  concernente  l'esecuzione e la
modificazione del citato regolameno n. 3677/90;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 aprile 1996;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e dell'interno, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo  unico  sugli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' soppresso.