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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

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Testo in vigore dal: 7-5-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in  particolare  l'art.
43;
  Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art.
1, comma 5, nonche' l'articolo 6, comma 7;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  recante
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,  90/269/CEE,   90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE   e
91/383/CEE,  riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  Considerata la necessita' di apportare integrazioni e correzioni al
citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 1995;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 1996;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  della
sanita',  di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia,   del   tesoro,   dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, dell'interno;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  di  seguito  denominato  decreto  legislativo  n.  626/1994, e'
sostituito dal seguente:
  " 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei  servizi  di
protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'  istituzionali  alle
attivita'  degli  organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica,   delle   universita',   degli   istituti   di   istruzione
universitaria,  degli  istituti  di  istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari  e  dei
mezzi  di  trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze  connesse  al
servizio  espletato,  individuate con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
della sanita' e della funzione pubblica.".
  2.  All'art.  1 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti,
in fine i seguenti commi:
  "4-bis. Il datore di lavoro che esercita le  attivita'  di  cui  ai
commi  1,  2,  3  e  4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le
stesse attivita', sono tenuti all'osservanza delle  disposizioni  del
presente decreto.
  4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto,
il  datore  di  lavoro non puo' delegare quelli previsti dall'art. 4,
commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo determinato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87 della Costituzione conferisce al  Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  prolungare le leggi e di
          emanare  i  decreti  aventi  il  valore  di   legge   e   i
          regolamenti.
             -  La  legge  19 febbraio 1992, n. 142 reca disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1991). L'art. 43 cosi' recita:
             "Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori  durante  il
          lavoro:    criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione delle
          direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
          sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
               a) fissare in materia di sicurezza  del  lavoro  e  di
          prevenzione  il rispetto dei livelli di protezione previsti
          dalla legislazione  nazionale,  ove  piu'  favorevoli  alla
          sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
               b)  fissare gli obblighi generali e le responsabilita'
          per l'attuazione delle misure di sicurezza  negli  ambienti
          di  lavoro  e  per l'osservanza delle condizioni e le altre
          finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori;
               c) definire le  forme  organizzative  di  sicurezza  a
          livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori
          al processo prevenzionale;
               d)  dettare  le disposizioni generali sull'impiego dei
          mezzi personali di protezione;
               e) indicare  le  caratteristiche  e  le  funzioni  dei
          servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo
          altresi'  la  definizione  delle  competenze, dei requisiti
          professionali e delle responsabilita' del medico incaricato
          della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
               f)  dettare  le  misure  di  sicurezza  in presenza di
          condizioni particolari di rischio;
               g)  prevedere,  al  fine  di   assicurare   il   pieno
          raggiungimento  delle  finalita' di prevenzione e di tutela
          dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
               1)  il  necessario  coordinamento  tra   le   funzioni
          esercitate  dallo  Stato  e quelle esercitate nella materia
          dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie  locali,
          anche   al  fine  di  assicurare  unita'  di  indirizzi  ed
          omogeneita'  di  comportamenti  in  tutto   il   territorio
          nazionale  nell'applicazione  delle disposizioni in materia
          di sicurezza del lavoro;
               2) che  i  competenti  enti  ed  istituzioni  svolgano
          attivita'  di  informazione,  consulenza  ed  assistenza in
          materia antinfortunistica e prevenzionale, con  particolare
          riferimento  alle piccole e medie imprese, anche tramite la
          istituzione  di  specifici  corsi,  anche  obbligatori,  di
          formazione in detta materia;
               3)  i  criteri  per la raccolta e l'elaborazione delle
          informazioni  relative  ai  rischi  e  ai  danni  derivanti
          dall'attivita' lavorativa;
               4)  che  per  attivita'  lavorative comportanti rischi
          particolarmente elevati, da  individuare  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta dei
          Ministri del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  della
          sanita',  l'attivita'  di vigilanza possa essere esercitata
          anche dall'ispettorato del lavoro;
               5) che le interruzioni periodiche di  cui  all'art.  7
          della   direttiva  del  Consiglio  90/270/CEE,  nonche'  le
          prescrizioni  minime  di  cui  all'allegato  alla  medesima
          direttiva,  siano espressamente definite e quantificate nel
          decreto legislativo di attuazione.
             2. Il decreto legislativo recante  le  norme  necessarie
          per  l'attuazione  delle  direttive  di  cui  al comma 1 in
          materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante  il
          lavoro  deve  assicurare  il  mantenimento  dei  livelli di
          protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza  e  alla
          tutela   della   salute   dei   lavoratori  previsti  dalla
          legislazione italiana vigente.
             3. In deroga  a  quanto  previsto  nell'articolo  1,  il
          termine   per   l'emanazione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione delle direttive di cui al comma 1  del  presente
          articolo  e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge".
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il  1993).  L'art.  1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          il   Governo   puo'   emanare  disposizioni  integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          da  essa  fissati,  con la procedura indicata nei commi 3 e
          4".
             -  L'art. 6, comma 7, della medesima legge cosi' recita:
          "7. Il termine di cui all'art. 43, comma 3, della legge  19
          febbraio  1992, n.  142, e' prorogato fino a sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge".
             - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,  reca  attuazione
          delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,
          89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,  90/679/CEE
          e 91/383/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
             -  La direttiva 89/391 /CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 183 del 29 giugno 1989.
             - La direttiva 89/654/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.  n.
          L. 393 del 30 dicembre 1989.
             -  La  direttiva 89/655/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 393 del 30 dicembre 1989.
             - La direttva 89/656/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L.
          393 del 30 dicembre 1989.
             - La direttiva 90/269/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.  n.
          L. 156 del 21 giugno 1990.
             -  La  direttiva 90/270/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 156 del 21 giugno 1990.
             - La direttiva 90/3094/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.  n.
          L. 196 del 26 luglio 1990.
             -  La direttiva 90/6z79/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 374 del 31 dicembre 1990.
             - La direttiva 91/383/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.  n.
          L. 206 del 29 luglio 1991.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  D.Lgs.  n. 626/1994 vedi nota alle premesse.
          L'art. 1 cosi' recita:
             "Art. 1  (Campo  di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto  legislativo  prescrive  misure per la tutela della
          salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,
          in tutti i settori di attivita' privati o pubblici.
            2. Nei riguardi delle Forze armate e  di  Polizia  e  dei
          servizi di protezione civile, le norme del presente decreto
          sono  applicate  tenendo  conto  delle particolari esigenze
          connesse al servizio espletato e  delle  attribuzioni  loro
          proprie, individuate con decreto del Ministro competente di
          concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e della previdenza
          sociale, della sanita' e della funzione pubblica.
            3. Nei riguardi dei  lavoratori  di  cui  alla  legge  18
          dicembre  1973, n. 877, nonche' dei lavoratori con rapporto
          contrattuale privato di portierato, le norme  del  presente
          decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
            4.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si
          applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
          rispettivi statuti e relative norme di attuazione".