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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-4-1996
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  16-4-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che hanno delegato il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;
Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1996;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la cittadinanza;
b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, semprechè non siano già iscritti;
d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva CEE n. 94/80 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 368 del 31 dicembre 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 dell'8 giugno 1995, 2a serie speciale.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
"Art. 11 (Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l'elezione dei consigli comunali). - 1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, è integralmente recepita nell'ordinamento.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1) la volontà di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno, con facoltà in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;
b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste per i candidati, cittadini italiani".
Note all'art. 1:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 295 (Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano), è il seguente:
"Art. 5. - Sono elettori dei consigli comunali della provincia di Bolzano i cittadini che, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, abbiano maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la ininterrotta residenza quadriennale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, sempre che il periodo di residenza - anche non continuativo - in detta provincia, sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.
I predetti elettori sono iscritti nelle liste elettorali del comune della provincia di Bolzano nel quale, alla predetta data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, abbiano maturato il maggior periodo di residenza ovvero, nel caso di periodo di pari durata, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza.
Gli elettori residenti in comuni della provincia di Bolzano che, nell'arco del quadriennio, abbiano maturato il maggior periodo di residenza nella provincia di Trento sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei comuni di quest'ultima provincia, sino a quando non abbiano maturato, a norma del primo comma, il diritto di voto nella provincia di Bolzano".