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LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

note: Entrata in vigore della legge: 25/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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vigente al 09/05/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
    DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI
    FONDAMENTALI
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 26
  • 27
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITÀ E AMBIENTE
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    LAVORO
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VIII
    TELECOMUNICAZIONI
  • 51
  • 52
  • 53
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI
    SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IX
    RELAZIONI CON LA COMUNITÀ
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-1996
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Delega al Governo per l'attuazione di
                       direttive comunitarie).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano
deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia
prevista  l'emanazione  di  regolamenti attuativi, tra i principi e i
criteri  generali  dovranno sempre essere previsti quelli della piena
trasparenza  e  della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al
fine  di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una
corretta  informazione  dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i
diritti dei consumatori e degli utenti.
   2.  Se  per  effetto  di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno  di  cui  al  comma 1 la disciplina risultante da direttive
comprese  nell'elenco  di  cui all'allegato A e' modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
   3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il  coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente
ai  Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, se non proponenti.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro  il  termine  di  cui  al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei
deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  perche'  su  di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale termine i
decreti  sono  adottati.  Qualora  il  termine previsto per il parere
delle  Commissioni  scada  nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del  termine  previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
   5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
               (Delega al Governo per l'attuazione di
                       direttive comunitarie).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle
direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano
deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia
prevista  l'emanazione  di  regolamenti attuativi, tra i principi e i
criteri  generali  dovranno sempre essere previsti quelli della piena
trasparenza  e  della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al
fine  di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una
corretta  informazione  dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i
diritti dei consumatori e degli utenti.
   2.  Se  per  effetto  di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno  di  cui  al  comma 1 la disciplina risultante da direttive
comprese  nell'elenco  di  cui all'allegato A e' modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
   3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il  coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente
ai  Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, se non proponenti.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro  il  termine  di  cui  al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei
deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  perche'  su  di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale termine i
decreti  sono  adottati.  Qualora  il  termine previsto per il parere
delle  Commissioni  scada  nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del  termine  previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
   5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.