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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1995, n. 582

Regolamento di cui all'art. 4, comma 3, della legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-2-1996
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Vista  la legge 28 dicembre 1993, n. 561, recante trasformazione di
reati minori in illeciti amministrativi;
  Considerato che l'art. 4, comma 3, della citata legge  n.  561  del
1993  prevede la individuazione degli uffici periferici ai quali deve
essere inviato il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689;
  Considerata la necessita' di procedere alla  suddetta  indicazione,
in  relazione ai reati minori trasformati in illeciti amministrativi,
di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561 del 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere inviato
il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24  novembre  1981,  n.
689, e dall'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, in relazione
alle  violazioni di cui agli articoli 1 e 3 della citata legge n. 561
del 1993, sono individuati come segue:
    a) Ministero dell'interno: prefetto, in relazione alle violazioni
di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), g), i)  e  m),  della  citata
legge n. 561 del 1993;
    b)  Ministero  delle finanze: direzione regionale delle entrate e
direzioni compartimentali delle dogane e delle imposte indirette,  in
relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 1, rispettivamente
lettera  b),  e  lettere  e), f) ed l), della citata legge n. 561 del
1993;
    c) Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato:
ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in  relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 561 del 1993;
    d) Ministero del lavoro e della previdenza  sociale:  ispettorato
del  lavoro, in relazione alla violazione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera d), della citata legge n. 561 del 1993;
    e) Ministero dei trasporti e della navigazione:  uffici  speciali
per i trasporti e impianti fissi (U.S.T.I.F.) e capitanerie di porto,
rispettivamente in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma
1, lettera h), ed all'art. 3, della citata legge n. 561 del 1993.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
  Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1996
  Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 9
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Il testo dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n.
          561   (Trasformazione   di   reati   minori   in   illeciti
          amministrativi), e' il seguente:
             "Art.  4  (Disposizioni  finali  e transitorie). - 1. Le
          disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3  della  presente
          legge   si   applicano   anche   alle  violazioni  commesse
          anteriormente alla data della sua entrata in vigore  quando
          il  procedimento penale non sia stato definito con sentenza
          passata in giudicato o con decreto irrevocabile.
             2. Per quanto non espressamente previsto nella  presente
          legge  si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
          1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  in   quanto
          compatibili.
             3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          emanare  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della  presente  legge,  sono  indicati  gli  uffici
          periferici  ai quali deve essere inviato il rapporto di cui
          all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            - Il comma 1, lettera a), dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti legislativi.   Il comma  4  dello  stesso  articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             -  Per  il  testo  dell'art.  4  della  citata  legge n.
          561/1993 si veda in nota al titolo.
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   689/1981
          (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
             "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
          l'agente  che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
          l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare  rapporto,
          con  la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
          all'ufficio periferico cui sono  demandati  attribuzioni  e
          compiti  del  Ministero  nella  cui  competenza  rientra la
          materia  alla  quale  si  riferisce  la  violazione  o,  in
          mancanza, al prefetto.
             Deve  essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n.  393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
             Nelle  materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
             Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
          il  rapporto  e' presentato, rispettivamente, al presidente
          della giunta provinciale o al sindaco.
             L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
             Il  funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
          centottanta   giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
          legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,  n.  407,
          saranno   indicati   gli   uffici  periferici  dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza.
             Con il decreto indicato  nel  comma  precedente  saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro previsto dall'art.   13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente".
             - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 561/1993 e'
          il seguente:
             "Art. 1 (Casi  di  trasformazione  di  reati  minori  in
          illeciti  amministrativi).  -  1. Non costituiscono reato e
          sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma di denaro le violazioni previste  dalle  seguenti
          disposizioni:
               a)  art.  10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
          436,
          convertito  dalla  legge  19  febbraio  1928,  n.  510,   e
          successive  modificazioni,  in  materia  di privilegi nella
          compravendita di autoveicoli;
               b) art. 114 del regio decreto-legge 19  ottobre  1938,
          n.  1933,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5
          giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia
          di operazioni di lotteria o di sorte in genere;
               c) art. 235 delle  disposizioni  approvate  con  regio
          decreto  16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
          in materia di elenchi di protesti cambiari;
               d) articoli 53 e 54 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica   30   giugno   1965,   n.  1124,  e  successive
          modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
               e) art. 8 del decreto-legge 20 aprile  1971,  n.  163,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971,
          n. 376, e successive modificazioni, in  materia  di  regime
          fiscale degli apparecchi di accensione;
               f)  art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          1 ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli
          accendigas per uso domestico;
               g) art. 195, comma 2, del  testo  unico  aprovato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
          156,  e  successive   modificazioni,   limitatamente   agli
          impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
               h)  articoli  19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  753,  in
          materia di trasporti ferroviari;
               i)  art. 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942,
          n.  1415,  e  successive  modificazioni,  in   materia   di
          ascensori e montacarichi;
               l)  articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge
          5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;
               m) articoli 5-quinquies, primo  comma,  e  17,  ultimo
          comma,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 giugno  1974,  n.  216,  e
          successive  modificazioni, in materia di mercato mobiliare,
          limitatamente  ai  fatti   di   tardiva   dichiarazione   o
          comunicazione  eseguite  con  un  ritardo  non  superiore a
          trenta  giorni;  articoli  18   e   18-ter   del   medesimo
          decreto-legge".
             -  L'art. 3 della medesima legge n. 561/1993 sostituisce
          il testo degli  articoli  1161  e  1174  del  codice  della
          navigazione con il seguente:
             "Art.  1161  (Abusiva  occupazione di spazio demaniale e
          inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
          arbitrariamente occupa uno spazio del demanio  marittimo  o
          aeronautico   o   delle  zone  portuali  della  navigazione
          interna, ne impedisce l'uso pubblico o  vi  fa  innovazioni
          non  autorizzate,  ovvero non osserva le disposizioni degli
          articoli  55, 714 e 716, e' punito con l'arresto fino a sei
          mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che  il
          fatto non costituisca un piu' grave reato.
             Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata con
          un  veicolo,  si  applica  la  sanzione  amministrativa del
          pagamento di una somma  da  lire  duecentomila  a  lire  un
          milioneduecentomila;  in  tal  caso  si puo' procedere alla
          immediata rimozione forzata  del  veicolo  in  deroga  alla
          procedura di cui all'art. 54".
             "Art.   1174  (Inosservanza  di  norme  di  polizia).  -
          Chiunque  non  osserva  una  disposizione  di  legge  o  di
          regolamento,   ovvero   un  provvedimento  legalmente  dato
          dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o
          degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce  un
          piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con
          l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
             Se     l'inosservanza    riguarda    un    provvedimento
          dell'autorita' in materia di circolazione  nell'ambito  del
          demanio  marittimo  o  aeronautico,  si applica la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
          a lire seicentomila".
          Note all'art. 1:
             - Per il  testo  dell'art.  17  della  citata  legge  n.
          689/1981 si veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  4  della  citata  legge n.
          561/1993 si veda in nota al titolo.
             - Per il testo degli articoli 1 e 3 della  citata  legge
          n. 561/1993 si veda in nota alle premesse.