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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1996, n. 40

Disposizioni urgenti in materia di collocamento e di lavoro agricolo, nonchè misure di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/2/1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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Testo in vigore dal: 3-2-1996
al: 3-4-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di collocamento e di lavoro agricolo;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri delle finanze e, ad interim, del  bilancio  e
della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche
dell'Unione   europea,   dei   lavori   pubblici   e   dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio  con
l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Disposizioni in materia di collocamento
  1.  Nell'ambito  di  applicazione della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati  e
gli  enti  pubblici  economici  procedono  direttamente  a  tutte  le
assunzioni. Restano ferme le  norme  in  materia  di  iscrizione  dei
lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui
all'articolo  8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo
2  del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
  2.  Entro  cinque  giorni  dall'assunzione  effettuata ai sensi del
comma  1,  il  datore   di   lavoro   deve   inviare   alla   sezione
circoscrizionale   per  l'impiego  una  comunicazione  contenente  il
nominativo  del  lavoratore  assunto,  la  data  dell'assunzione,  la
tipologia  contrattuale,  la  qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto  a
consegnare    al    lavoratore,    all'atto    dell'assunzione,   una
dichiarazione, sottoscritta, contenente i  dati  della  registrazione
effettuata  nel  libro  matricola  in  uso.  Nel  caso  in cui non si
applichi il contratto collettivo il  datore  di  lavoro  e'  altresi'
tenuto  ad  indicare  la  durata  delle  ferie, la periodicita' della
retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento  e  la  durata
normale  giornaliera  o  settimanale  di  lavoro. L'omessa o infedele
compilazione del libro matricola, la mancata consegna  al  lavoratore
della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla
sezione  circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al
comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a
lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.
  4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi  di  cui  ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della   previdenza   sociale   (I.N.P.S.)   prevista   dalle  vigenti
disposizioni. Il predetto Istituto provvede  periodicamente  a  darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
  5.  Ove  il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di  cui  al
comma  2,  viene  integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo
necessari. La sezione circoscrizionale per  l'impiego  provvede  alle
conseguenti   comunicazioni   agli   enti   gestori   delle  predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale,  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto,   viene   determinato   un   modello
semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.
  6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  per il tramite dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,
ovvero  dell'associazione  sindacale  dei datori di lavoro alla quale
egli aderisca o conferisca mandato.  Nei  confronti  di  quest'ultima
puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni
e  comunicazioni,  la  facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma
del citato articolo 5.
  7. Ai fini del computo  della  riserva  prevista  dall'articolo  25
della  legge  23 luglio 1991, n. 223, si tiene conto delle assunzioni
previste dal comma 1 del citato articolo 25 ad  eccezione  di  quelle
effettuate   con  contratto  di  apprendistato  e  con  contratto  di
formazione e lavoro previsto dall'articolo 16, comma 2,  lettera  a),
del   decreto-legge   16   maggio   1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451,  nonche'  ad
eccezione  delle assunzioni di lavoratori provenienti direttamente da
altra impresa, quando quest'ultima  appartenga  al  medesimo  gruppo,
ovvero  quando  il  passaggio  venga  effettuato  in  applicazione di
accordi collettivi di  gestione  delle  eccedenze  di  personale.  Le
assunzioni  effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto con contratto di apprendistato, con contratto di
formazione e lavoro, ovvero per passaggio diretto, non entrano  nella
base di computo della predetta riserva.
  8.  Nelle  circoscrizioni  in cui sussiste un rapporto tra iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente
in  eta'  da  lavoro  inferiore  alla  media  nazionale,  la   misura
percentuale  di  cui  all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e' ridotta al 6 per cento.  Alla  determinazione  delle
predette  circoscrizioni,  valida  anche ai fini dell'applicazione di
altre  norme  che  facciano  riferimento  al  medesimo  criterio,  si
provvede  annualmente  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
  9. Il datore di lavoro che  assume  senza  osservare  l'obbligo  di
riserva  di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista  dal  comma
3,  terzo  periodo,  per  ogni  lavoratore  riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale  e  da  quella
regionale,  con  riferimento  ai  lavoratori  che  abbia  assunto dal
momento della violazione.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge  28
febbraio  1987,  n.  56,  nell'ambito  della convenzione stipulata ai
sensi del medesimo articolo, possono essere stabiliti  nei  confronti
dei  soggetti  di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, nonche' di quelli di cui alla legge 2 aprile  1968,  n.
482,  periodi  di prova di durata maggiore rispetto a quella prevista
dalla  contrattazione collettiva ovvero assunzioni a termine anche in
deroga alla vigente normativa.
  11. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere
costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare  riguardo  ai
controlli   sul  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei  commi
precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente  dipendenti  dal  capo
dell'ispettorato  provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente
adibito anche personale di profilo  professionale  non  ispettivo  in
possesso  di adeguata professionalita'. A quest'ultimo personale sono
attribuiti,  per  il  periodo  della  adibizione,  i  poteri  di  cui
all'articolo   3   del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
  12. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale  per il proprio personale, finalizzati allo svolgimento
di mansioni di addetti alla vigilanza o di ispettori,  a  parita'  di
livello  di inquadramento. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo  onere,  comprensivo  delle
spese  di missione per il personale interessato, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236.
  13.  In  attesa  della  riforma dei servizi all'impiego, gli uffici
regionali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  e  gli  uffici
provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  nonche' le
agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante  convenzione  con  enti
pubblici,  organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con
gli organismi di cui all'articolo  6,  comma  2,  lettera  d),  nuovi
servizi  per  il  monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento
scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro  tra  domanda
ed  offerta  di  lavoro,  nonche'  lo svolgimento dei tirocini di cui
all'articolo 6.
  14. Salvo diversa determinazione della  commissione  regionale  per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i  lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali  o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che   si
presentano  presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego nel
giorno  prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli   uffici,
attraverso   i   mezzi  di  informazione,  provvedono  a  dare  ampia
diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro  quindici
giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da  avviare si perviene
secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino
gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
  15. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al  comma  14
si  tiene  conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite
massimo  di  sessanta  mesi,  salvo   diversa   deliberazione   delle
commissioni   regionali   per   l'impiego   le  quali  possono  anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  28
febbraio  1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che concorrono alla loro formazione.
  16.   Il   periodo   di  quattro  mesi  nell'anno  solare  previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio  1987,
n. 56, e' elevato a sei.
  17.  Con  riferimento all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni, l'applicabilita' dei  contratti  a
termine e' estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato
che  esplica  mansioni di tipo professionale e dipendente da societa'
di servizi o studi professionali per attivita' da  svolgere  sia  sul
territorio nazionale che all'estero.
  18. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al  fine di realizzare una piu'
efficiente azione amministrativa in  materia  di  collocamento,  sono
dettate   disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.    345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e  le
denunce  dei  datori  di  lavoro,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n. 346. Il relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su
proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per  la  materia
disciplinata  dal  citato  decreto del Presidente della Repubblica n.
346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto  e  comunque  per  un
periodo  non  superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto rimane sospesa  l'efficacia  delle  norme
recate  dai  citati  decreti  n.  345,  n.  346  e  n. 487, capo IV e
l'allegata tabella dei criteri per la formazione  delle  graduatorie.
Dalla  tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n.  608,  e'  eliminata  la  commissione  regionale  per
l'impiego.  All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del
1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per quelle
del personale delle agenzie per  l'impiego  di  cui  all'articolo  24
della  legge  28  febbraio  1987, n. 56, da assumere con contratto di
diritto privato a termine.".
  19. In attesa della piena  attuazione  del  riordino  degli  uffici
periferici  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, il
personale dei nuclei dell'Arma dei  carabinieri  in  servizio  presso
l'ispettorato  provinciale  del  lavoro  dipende, funzionalmente, dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,  dal
comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e  operante  alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  il  quale, con proprio decreto, puo' attribuire al predetto
personale i poteri ispettivi necessari all'assolvimento  dei  servizi
di vigilanza per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
La  dotazione  organica  del contingente dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  19
marzo  1955,  n.  520,  e'  aumentata  di  centodue unita' di cui due
ufficiali, settanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
dieci unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere,  brigadiere  e
brigadiere  capo,  venti  unita'  appartenenti  al  ruolo appuntati e
carabinieri. All'onere derivante  dall'incremento  valutato  in  lire
1.800  milioni  per  l'anno  1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere
dall'anno  1996,  si provvede: quanto a lire 1.800 milioni per l'anno
1995 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1113
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per il  medesimo  anno  e  quanto  a  lire  5.423  milioni  a
decorrere  dall'anno  1996  a  carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 2509 del medesimo stato di  previsione  per  l'anno  1996  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  20.  Contro  i  provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di  rilascio  e  revoca
delle    autorizzazioni   al   lavoro   in   favore   dei   cittadini
extracomunitari,  nonche'  contro  i  provvedimenti  adottati   dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di  lavoratori,
e'  ammesso  ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento  del   provvedimento   impugnato,   rispettivamente,   al
direttore   dell'ufficio   regionale   del  lavoro  e  della  massima
occupazione e al direttore  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro,
competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo.
I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14
giugno  1995,  continuano  ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
  21. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5  e  6  del  presente
articolo  si  applicano anche alle assunzioni degli apprendisti. Sono
abrogati il comma 1, lettera a),  dell'articolo  23  della  legge  19
gennaio 1955, n. 25, nonche' il corrispondente precetto contenuto nel
comma 1, lettera a), dell'articolo 29 della medesima legge.