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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581

Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 9-12-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in  particolare  l'art.
8; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995; 
  Ritenuto di recepire le relative  osservazioni,  salvo  per  quanto
concerne la denominazione del giudice  delegato  alla  vigilanza  del
registro, atteso  che  la  denominazione  di  giudice  del  registro,
utilizzata nel testo del regolamento, e' la medesima  utilizzata  dal
codice civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1995; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato e del commercio con l'estero,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: 
    a)   "Ministro"    e    "Ministero    dell'industria"    indicano
rispettivamente  il  Ministro  e  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
    b)  "camera  di  commercio"  indica  la  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
    c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese; 
    e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico; 
    f)  ((IL  D.P.R.  14  DICEMBRE  1999,  N.   588   HA   CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)). 
    g)  ((IL  D.P.R.  14  DICEMBRE  1999,  N.   588   HA   CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)). 
    h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e 
    amministrative.