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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995, n. 580

Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal: 15-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  recante  norme  per  la
razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
pubblico impiego; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  norme  per  la  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  la  revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego; 
  Visto l'art. 73, sesto comma, del citato decreto legislativo n.  29
del 1993, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione  di  norme
di adeguamento della disciplina contenuta nell'art.  2  della  citata
legge  n.  421  del   1992,   relative   all'organizzazione   ed   al
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1995; 
  Ritenuta, in parziale  difformita'  dal  parere  del  Consiglio  di
Stato, sufficiente la competenza del presidente  del  T.A.R.  per  la
preposizione del magistrato al relativo ufficio massimario; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  sono  dirette   a
disciplinare l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  strutture
amministrative del  Consiglio  di  Stato  e  degli  altri  organi  di
giustizia  amministrativa  al  fine  di  adeguarli  alla   disciplina
contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
  2. Per "altri organi di giustizia amministrativa" si  intendono  il
consiglio di giustizia amministrativa, per la  regione  siciliana;  i
tribunali  amministrativi  regionali,  il  tribunale   regionale   di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto  Adige,  e  la  sezione
autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  recante  norme  per  la
razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
pubblico impiego; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  norme  per  la  razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  la  revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego; 
  Visto l'art. 73, sesto comma, del citato decreto legislativo n.  29
del 1993, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione  di  norme
di adeguamento della disciplina contenuta nell'art.  2  della  citata
legge  n.  421  del   1992,   relative   all'organizzazione   ed   al
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1995; 
  Ritenuta, in parziale  difformita'  dal  parere  del  Consiglio  di
Stato, sufficiente la competenza del presidente  del  T.A.R.  per  la
preposizione del magistrato al relativo ufficio massimario; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  sono  dirette   a
disciplinare l'organizzazione ed  il  funzionamento  delle  strutture
amministrative del  Consiglio  di  Stato  e  degli  altri  organi  di
giustizia  amministrativa  al  fine  di  adeguarli  alla   disciplina
contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
  2. Per "altri organi di giustizia amministrativa" si  intendono  il
consiglio di giustizia amministrativa, per la  regione  siciliana;  i
tribunali  amministrativi  regionali,  il  tribunale   regionale   di
giustizia amministrativa per il Trentino-Alto  Adige,  e  la  sezione
autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale.