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LEGGE 12 gennaio 1996, n. 24

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  A  decorrere  dall'anno  1995  all'Unione  italiana  ciechi  e'
corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni. 
  2. Entro il 31 marzo  di  ciascun  anno  l'Unione  italiana  ciechi
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi  ad  essa
trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti. (1)((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17)
che "Il contributo compensativo annuo  concesso  all'Unione  italiana
ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a
decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
191) che e' autorizzata la spesa di  6,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei  ciechi
e degli ipovedenti di cui al presente articolo.