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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 566

Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 febbraio 1996, n. 58 (in G.U. 15/02/1996, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1996)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-12-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  reddito  di  impresa per gli esercenti
impianti di distribuzione di carburante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, e del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Per gli esercenti impianti di distribuzione  di  carburante  per
uso  di  autotrazione,  il reddito di impresa e' ridotto, a titolo di
deduzione   forfetaria   degli   oneri   connessi   alla   necessaria
ristrutturazione  delle  reti  distributive e delle perdite derivanti
dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto,  di  un  importo
pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui
all'articolo  53,  comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
    a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
    b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4
miliardi;
    c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
  2. La disposizione del comma 1 si applica per il periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi.
  3. Alle minori entrate  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo,  valutate  in  lire  91  miliardi  per  il 1996, in lire 52
miliardi per il 1997 e in lire 13 miliardi per il 1998,  si  provvede
mediante   utilizzo  di  parte  delle  maggiori  entrate  recate  dal
decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.