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LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1997)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-1-1996
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per l'anno 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 147.900  miliardi,
al netto di lire 12.400 miliardi per  regolazioni  debitorie.  Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il  livello  massimo
del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un
importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1996  -
resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.200 miliardi per
l'anno finanziario 1996. 
   2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenute
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,  in  lire  158.300  miliardi  ed  in  lire   146.500
miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi  per  l'anno  1997  e  lire
5.682 miliardi per l'anno 1998,  per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente,  in  lire  416.000  miliardi  ed  in  lire   377.000
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1997  e  1998,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  385.500  miliardi  ed  in  lire   331.000
miliardi. 
          AVVERTENZA: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  30  gennaio  1996  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.