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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1995, n. 547

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1996)
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Testo in vigore dal: 28-12-1995
al: 26-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  il  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni  legislative in materia di interventi in campo economico
e sociale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari
e  forestali,  del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della
sanita' e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Interventi nel campo della ricerca
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3,  comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996.
  2.  I  fondi  di  cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1 agosto
1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995,
anche  per  l'assunzione  di  personale  mediante  contratto ai sensi
dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
febbraio  1991,  n.  171,  purche' a favore di strutture operanti nel
Mezzogiorno.
  3.   Al   fine   di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'
scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di
fisica  teorica  di  Trieste  (I.C.T.P.),  in attesa della ratifica e
conseguente  entrata  in  vigore  dell'accordo tripartito tra Italia,
UNESCO  ed  AIEA, e' autorizzata la concessione al Centro medesimo di
un   contributo   straordinario  di  lire  10  miliardi  nel  biennio
1994-1995,  in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4
miliardi  per  l'anno  1995.  Al  relativo onere si provvede a carico
dello   stanziamento  iscritto  sul  capitolo  7706  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno
1995.
  4.   Il   termine   per  la  definizione,  da  parte  dei  soggetti
interessati,  dei  contenuti  dei  contratti  concernenti la vendita,
l'uso  o  la  locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3
della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 29 febbraio
1996.
  5.  Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge
3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo
9,  comma  8,  della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente
differito al 29 febbraio 1996.