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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1995, n. 530

Disposizioni urgenti per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1996)
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Testo in vigore dal: 19-12-1995
al: 16-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   il  decentramento  e  la  semplificazione  delle
procedure  di  esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e
paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  del decentramento e di un piu' efficace esercizio dei
poteri  statali  in  materia di tutela ambientale e paesaggistica, si
applicano le seguenti disposizioni:
    a)  sono  emanati dal Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, gli
atti  di  cui  all'articolo  82,  comma  secondo, lettera a), e comma
quarto, limitatamente a beni qualificabili come bellezze naturali non
inclusi  negli elenchi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio   1977,   n.   616,   come   modificato  dall'articolo  1  del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
    b)  salvo  quanto  previsto  dalle  lettere  a)  e  c),  sono  di
competenza   dell'ufficio   centrale   per   i   beni   ambientali  e
paesaggistici,  gli atti di cui all'articolo 82, commi quarto, nono e
decimo,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.  616,  come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431;
    c)  e' attribuito alle soprintendenze territorialmente competenti
l'esercizio  dei  poteri  di  autorizzazione in via surrogatoria e di
annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previsti dall'articolo 82, comma
nono,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  come  modificato  dall'articolo  1  del decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985,   n.   431,   limitatamente  agli  interventi  interessanti  il
territorio di un unico comune.
  2.  Le  istanze  e le comunicazioni relative ai procedimenti di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 vanno presentate alle soprintendenze
territorialmente competenti.
  3.  Il termine per l'esercizio del potere di annullamento, previsto
dall'articolo  82,  comma  nono,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1
del   decreto-legge   27   giugno   1985,  n.  312,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  si  intende
rispettato  purche' il relativo provvedimento sia emanato nel termine
di sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione regionale.