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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1995, n. 529

Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 febbraio 1996, n. 59 (in G.U. 16/02/1996, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1996)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-12-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per consentire il funzionamento degli uffici periferici
del Ministero della pubblica istruzione  nelle  province  di  recente
istituzione,  anche  al  fine di attuare un piu' stretto collegamento
fra amministrazioni ed istituzioni scolastiche nei rispettivi  ambiti
territoriali,  nonche'  di  migliorare  la  qualita'  del servizio al
cittadino;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
i Ministri del bilancio e della programmazione  economica  e  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Per le esigenze connesse all'esercizio dclle funzioni attribuite
agli  organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla
vigente normativa, nelle province di Biella,  Crotone,  Lecco,  Lodi,
Prato,  Rimini,  Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti
provveditorati agli  studi,  ad  ognuno  dei  quali  e'  preposto  un
dirigente   amministrativo   ed   assegnato   personale   dei   ruoli
dell'amministrazione  centrale  e   dell'amministrazione   scolastica
periferica    della    pubblica    istruzione,    nell'ambito   delle
disponibilita' di organico esistenti.
  2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del  medesimo
articolo  tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni
organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.