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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 524

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-12-1995
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-12-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente
attuazione  della  direttiva  91/493/CEE  che  stabilisce  le   norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti della pesca;
  Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni  ed  integrazioni
al citato decreto legislativo n. 531 del 1992;
  Visto l'art. 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 1995;
  Sulla proposta del Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea  e  del  Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  531,  e'
sostituito dal seguente:
  "Attuazione  della  direttiva  91/493/CEE  che  stabilisce le norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti  della  pesca,  tenuto conto delle modifiche apportate dalla
direttiva  92/48/CEE  che  stabilisce  le  norme   igieniche   minime
applicabili  ai  prodotti  della  pesca  ottenuti  a  bordo di talune
navi.".
  2. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, sono  apportate
le seguenti modificazioni e integrazioni:
    a) nell'art. 2, comma 1:
    1)  alla  lettera  a)  la  parola:  "lattine" e' sostituita dalla
seguente: "lattime";
    2) alla lettera p)  la  parola:  "determinazione"  e'  sostituita
dalla seguente: "detenzione";
    3)  alla  lettera  s)  la  parola: "pelatura" e' sostituita dalla
seguente: "spellatura";
    b) nell'art. 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare,
oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g).";
    c) nell'art. 6 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene  effettuato
dal Ministero della sanita'.";
    d)  nell'art.  6,  comma  5,  l'ultimo  periodo e' sostituito dal
seguente:
  "Sono fatte salve le misure previste  dall'art.  3,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
    e) nell'art. 7 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "  8.  Il  Ministero  della  sanita'  procede periodicamente, anche
mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei,
alla  verifica  dell'uniformita'  delle  procedure  ispettive  e  dei
criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.";
    f) nell'art. 7 il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "  9.  Le  spese  relative  alle verifiche effettuate dal Ministero
della sanita' di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico  delle  imprese,
secondo  le  tariffe  e  le modalita' stabilite con provvedimento del
Ministero della sanita'.";
    g) nell'art. 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "12-bis.   Il   Ministero   della   sanita'   puo'   concedere   il
riconoscimento     provvisorio     di    idoneita'    su    richiesta
dell'interessato,   accompagnata    da    copia    dell'istanza    di
riconoscimento  presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere
favorevole del servizio veterinario dell'unita' sanitaria  locale  ad
essa allegato.";
    h) nell'art. 9, comma 5:
    1)   le   parole:   "nei  mercati  all'ingrosso,  negli  impianti
collettivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati all'ingrosso
e negli impianti collettivi";
    2) sono soppresse le parole: "e negli stabilimenti riconosciuti";
    i) nell'art. 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed
ai conseguenti provvedimenti, nonche' alle misure di salvaguardia  da
applicarsi  da parte dell'autorita' competente, si applicano le norme
fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.";
    l) nell'art. 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. L'importazione di prodotti della pesca e' eseguita secondo  le
norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.".
  3.  L'allegato  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e'
sostituito dall'allegato al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                    Ministri e Ministro del tesoro e,
                                    ad interim, Ministro di grazia  e
                                    giustizia
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                    della  programmazione  economica,
                                    incaricato  per  il coordinamento
                                    delle    politiche    dell'Unione
                                    europea
                                  GUZZANTI, Ministro della sanita'
                                  AGNELLI,   Ministro   degli  affari
                                    esteri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - La direttiva  91/493/CEE  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. 268 in data
          22 luglio 1991.
             - L'art. 6, comma 1, della legge 22  febbraio  1994,  n.
          146  (Disposizioni  per l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  1993)  prevede  che:  "La  disposizione
          dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche  ai  decreti
          legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al
          Governo  con  le  leggi  29  dicembre  1990,  n.    428,  e
          successive modificazioni,  19  febbraio  1992,  n.  142,  e
          successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
          Note all'art. 1:
             -  Si trascrive, nell'ordine progressivo degli articoli,
          il  testo  delle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.   531/1992,
          modificate dal presente articolo:
             "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          si intende per:
               a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di
          acqua  dolce  o  parti  di  essi,  comprese  le loro uova e
          lattine, esclusi i  mammiferi  acquatici,  le  rane  e  gli
          animali  acquatici  oggetto  di  altre  norme relative alla
          protezione delle specie ed alla politica comune della pesca
          e dei mercati;
               b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti  della
          pesca  nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo
          fino  al  momento  della  loro   commercializzazione   come
          prodotti   alimentari.  Si  considerano  tuttavia  prodotti
          dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o
          di mare catturati giovani nel  loro  ambiente  naturale  ed
          allevati  in  cattivita' fino a quando abbiano raggiunto la
          taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I  pesci
          ed  i  crostacei  di  taglia commerciale catturati nel loro
          ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti piu'
          tardi non sono considerati  prodotti  dell'acquacoltura  se
          vengono  semplicemente  conservati in vivai senza che venga
          fatto nulla per aumentare la taglia o il peso;
               c)  refrigerazione:  il  procedimento   che   consiste
          nell'abbassare  la  temperatura  dei  prodotti  della pesca
          tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;
               d)  prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o
          preparati, compresi i prodotti confezionati sotto  vuoto  o
          in  atmosfera  modificata che, ai fini della conservazione,
          non  hanno   subito   alcun   trattamento   diverso   dalla
          refrigerazione;
               e)   prodotti   preparati:   i  prodotti  della  pesca
          sottoposti  ad  una  operazione  che  ne  abbia  modificato
          l'integrita'    anatomica,    quali   l'eviscerazione,   la
          decapitazione,   l'affettatura,   la    sfilettatura,    la
          tritatura, ecc.;
               f)  prodotti  trasformati:  i prodotti della pesca che
          hanno subito un procedimento chimico o fisico,  ad  esempio
          cottura,     affumicamento,     salagione,    essiccazione,
          marinatura,  ecc.  applicato  ai  prodotti  refrigerati   o
          congelati  associati  o  meno  ad altri prodotti alimentari
          oppure una combinazione di questi procedimenti;
               g)  conserva:  il  procedimento   che   consiste   nel
          confezionare  i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi
          o  sottoporli  ad  un  trattamento  termico  sufficiente  a
          distruggere   o   inattivare   tutti  i  microrganismi  che
          potrebbero proliferare indipendentemente dalla  temperatura
          alla quale il prodotto e' destinato ad essere conservato;
               h)   prodotti   congelati:   i  prodotti  della  pesca
          sottoposti ad un procedimento di congelazione  con  cui  e'
          stata  raggiunta  al  centro  del  prodotto una temperatura
          minima di almeno XX 18 ›C, previa stabilizzazione termica;
               i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere  i
          prodotti  della pesca mediante un involucro, un contenitore
          o altro materiale idoneo;
               l) lotto: il  quantitativo  di  prodotti  della  pesca
          ottenuto in circostanze praticamente identiche;
               m)  partita:  il  quantitativo di prodotti della pesca
          destinati ad
          uno o piu'  acquirenti  inoltrato  con  un  solo  mezzo  di
          trasporto;
               n)  mezzi  di  trasporto: le parti riservate al carico
          negli  autoveicoli,  nei  trasporti  su  rotaia   e   negli
          aeromobili nonche' le stive dei pescherecci o i contenitori
          per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
               o)  stabilimento:  ogni locale in cui i prodotti della
          pesca sono preparati, trasformati, refrigerati,  congelati,
          imballati  o  immagazzinati  ivi  compresi  i locali dove i
          prodotti dell'acquacoltura vengono macellati. Gli  impianti
          collettivi  per  le aste e i mercati all'ingrosso in cui si
          effettua soltanto l'esposizione e la  vendita  all'ingrosso
          non sono considerati stabilimenti;
               p)  commercializzazione: la detenzione o l'esposizione
          per la  vendita,  la  messa  in  vendita,  la  vendita,  la
          consegna  o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato
          ad esclusione della vendita al dettaglio e  della  cessione
          diretta,  sul  mercato  locale,  di piccole quantita' da un
          pescatore al venditore al minuto o al consumatore;
               q)  importazione:  l'introduzione nel territorio della
          Comunita' di prodotti  della  pesca  provenienti  da  paesi
          terzi;
               r)  acqua  di  mare pulita: l'acqua marina o salmastra
          che non presenta contaminazioni  microbiologiche,  sostanze
          nocive  e/o  plancton  marino  tossico in quantita' tali da
          incidere sui requisiti sanitari dei prodotti  della  pesca,
          da   utilizzare  alle  condizioni  stabilite  dal  presente
          decreto;
               s) nave officina:  la  nave  a  bordo  della  quale  i
          prodotti  della  pesca  sono sottoposti ad una o piu' delle
          seguenti operazioni seguite  da  un  preconfezionamento  ai
          sensi  del  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 109:
          sfilettatura,    affettatura,    spellatura,     tritatura,
          congelazione  o  trasformazione;  non sono considerate navi
          officina i pescherecci che praticano  soltanto  la  cottura
          dei  gamberetti  e dei molluschi a bordo nonche' quelli che
          provvedono soltanto al congelamento a bordo".
             "Art. 3 (Prescrizioni). -  1.  I  prodotti  della  pesca
          catturati  nel loro ambiente naturale sono commercializzati
          se rispondono ai seguenti requisiti:
               a) sono stati:
               1)  catturati  ed  eventualmente  manipolati  per   il
          dissanguamento,  la  decapitazione,  l'eviscerazione  e  il
          taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo  delle
          navi   conformemente  alle  norme  igieniche  riportate  in
          allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca  catalogate
          per  la  pesca  mediterranea  ed  oceanica  debbono inoltre
          rispettare le condizioni supplementari di igiene  riportate
          in allegato, capitolo I, punto II;
                2)   eventualmente   manipolati   in   navi  officina
          riconosciute in conformita'  dell'art.  7,  rispettando  le
          norme  del  capitolo  I, punto IV dell'allegato. La cottura
          dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve  rispettare  le
          disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto I,
          par.  5  e  nel  capitolo IV, punto IV, par. 7, lettera a).
          Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica  da
          parte delle autorita' competenti;
               b)  durante  e dopo le operazioni di sbarco sono stati
          manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'allegato;
               c)   sono   stati   manipolati    e,    eventualmente,
          preconfezionati,    preparati,    trasformati,   congelati,
          scongelati  o  immagazzinati  in  condizioni  igieniche  in
          stabilimenti  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.    7,  con
          l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato.
             Il servizio veterinario della unita'  sanitaria  locale,
          puo'  autorizzare,  in  deroga  al  capitolo  II,  punto  2
          dell'allegato,  il  travaso  alla  banchina  dei   prodotti
          freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione
          immediata  in  uno stabilimento o in un impianto collettivo
          per le aste o in un mercato all'ingrosso riconosciuti;
               d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario  ai
          sensi   dell'art.   9,  con  l'osservanza  del  capitolo  V
          dell'allegato;
               e)  sono  stati  imballati  nel  modo appropriato, con
          l'osservanza del capitolo VI dell'allegato;
               f) sono muniti di un contrassegno  di  identificazione
          con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato;
               g)   sono   stati   immagazzinati   e  trasportati  in
          condizioni igieniche soddisfacenti,  con  l'osservanza  del
          capitolo VIII dell'allegato.
              2.  Quando  e'  possibile  dal punto di vista tecnico e
          commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il  piu'
          rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco.
             3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercializzati
          se rispondono ai seguenti requisiti:
               a)   la   macellazione   deve   essere  effettuata  in
          condizioni    igieniche     appropriate;     i     prodotti
          dell'acquacoltura  non  devono essere insudiciati da terra,
          fanghiglia o feci; se non vengono trasformati  subito  dopo
          la  macellazione,  devono  essere  conservati refrigerati o
          congelati;
               b) devono inoltre soddisfare i  requisiti  di  cui  al
          comma 1, lettere da c) a g).
             4.  I  molluschi  bivalvi preparati o trasformati devono
          soddisfare,  oltre  ai  requisiti   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  dicembre 1992, n.   530, anche a quelli di
          cui al comma 1, lettere da c) a g)".
             "Art. 6 (Autocontrollo). - 1.  Le  persone  responsabili
          dello  stabilimento e delle navi officina di cui all'art. 7
          prendono tutte le misure necessarie affinche', in tutte  le
          fasi  della  produzione  dei  prodotti  della  pesca, siano
          osservate le disposizioni del presente decreto.
             2. A tal fine dette persone procedono  ad  autocontrolli
          basati sui seguenti principi:
               a)  identificazione dei punti critici, in funzione dei
          procedimenti
          di fabbricazione utilizzati;
               b) definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza
          e di controllo di detti punti critici;
               c) prelievo di campioni per analisi in un  laboratorio
          riconosciuto  dal  Ministero  della  sanita',  ai  fini  di
          controllo dei metodi di pulizia e  di  disinfezione  ed  ai
          fini  di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal
          presente decreto;
               d)  conservazione  di  una  documentazione  scritta  o
          registrata  in  maniera indelebile dei punti precedenti, in
          vista della  loro  presentazione  al  servizio  veterinario
          della unita' sanitaria locale competente per territorio.
             I  risultati  dei  vari  controlli  ed esami saranno, in
          particolare, conservati durante un periodo  di  almeno  due
          anni.
             3. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al comma
          2,  lettera  c)  gli stabilimenti e le navi officina di cui
          all'art. 7, ove non dotati di proprio  laboratorio,  devono
          indicare  il  laboratorio  riconosciuto del quale intendono
          servirsi.
             I  laboratori  annessi  agli  stabilimenti  e  alle navi
          officina costituiscono parte integrante dei medesimi ed  il
          loro riconoscimento viene effettuato in base alla procedura
          dell'art. 7.
             4.  Il  riconoscimento  dei laboratori non annessi viene
          effettuato dal Ministero della sanita'.
            5. Qualora i risultati degli  autocontrolli  o  qualsiasi
          informazione  di  cui dispongono le persone responsabili di
          cui al comma 1 evidenziano o fanno  sospettare  l'esistenza
          di  un  rischio  sanitario,  il  servizio veterinario della
          unita' sanitaria locale  adotta  le  misure  appropriate  a
          tutela  della  salute  pubblica. Sono fatte salve le misure
          previste dall'art. 3, comma 4, del decreto  legislativo  30
          gennaio 1993, n. 28".
             "Art. 7 (Procedure di riconoscimento). - 1. Il Ministero
          della  sanita'  riconosce  l'idoneita'  degli stabilimenti,
          delle navi officina, degli impianti collettivi per le  aste
          e  dei  mercati  all'ingrosso  in  base  alla  natura delle
          attivita'  esercitate  o  che  si   intendono   esercitare,
          attribuendo  un  numero  di  riconoscimento  veterinario  a
          ciascuno di essi e redige un  elenco  ufficiale.  Copia  di
          tale  elenco  e  di  ogni modifica viene inviata agli altri
          Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' Europee.
             2. Il riconoscimento di idoneita' delle navi officina e'
          fatto di concerto con il Ministero della marina mercantile.
             3. Al fine del riconoscimento di idoneita', il  titolare
          responsabile  dello  stabilimento,  nave officina, impianto
          collettivo per le aste, mercato all'ingrosso presenta  alla
          regione  o  provincia  autonoma  competente  per territorio
          istanza  corredata  dalla  documentazione   relativa   alla
          sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti
          dal  presente  decreto, unitamente al parere favorevole del
          servizio  veterinario   della   unita'   sanitaria   locale
          competente per territorio. Copia dell'istanza viene inviata
          per conoscenza al Ministero della sanita'.
             4.   Entro   novanta  giorni  dalla  data  di  ricezione
          dell'istanza, la  regione  dopo  avere  eseguito  eventuali
          accertamenti  per la verifica dei requisiti di cui al comma
          3, provvede alla trasmissione al  Ministero  della  sanita'
          dell'istanza,   comprensiva   del   verbale  di  ispezione,
          unitamente al parere di merito.
             5. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero  della
          sanita',  entro  novanta  giorni dalla disponibilita' della
          documentazione di cui  al  comma  3  e  4,  effettuati  gli
          accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento
          di   idoneita'  ed  il  relativo  numero  CEE,  oppure  da'
          comunicazione alla regione e all'impresa interessata  delle
          carenze da rimuovere con appositi interventi.
             6.  L'impresa  interessata,  entro sessanta giorni dalla
          ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende noto
          alla  regione,  per  la  segnalazione  al  Ministero  della
          sanita',  la  data prevista per il completamento dei lavori
          d'adeguamento.
             7.  Al  completamento  di  detti  lavori, effettuati gli
          ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministro
          della sanita' provvede al rilascio del riconoscimento CEE o
          al diniego del medesimo.
             8. Il Ministero della  sanita'  procede  periodicamente,
          anche  mediante  ispezioni  a  sondaggi  degli stabilimenti
          riconosciuti idonei, alla verifica  dell'uniformita'  delle
          procedure  ispettive  e  dei criteri di valutazione seguiti
          dagli organi territoriali.
             9. Le  spese  relative  alle  verifiche  effettuate  dal
          Ministero  della  sanita'  di  cui ai commi 5, 7 e 8 sono a
          carico delle imprese, secondo le  tariffe  e  le  modalita'
          stabilite con provvedimento del Ministero della sanita'.
             10.  Entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione
          del presente decreto, il Ministro della sanita' indica  con
          proprio   provvedimento   la   documentazione  da  allegare
          all'istanza di cui al comma 3.
             11.  Il  Ministro  della  sanita',  tenuto  conto  delle
          risultanze  delle ispezioni e dei controlli di cui ai comma
          5, 7, 8 se i requisiti richiesti non sono piu' soddisfatti,
          adotta   le   opportune   misure   nei   confronti    degli
          stabilimenti,   navi   officina,  mercati  all'ingrosso  ed
          impianti collettivi per le aste.
             12. Il riconoscimento di idoneita' degli stabilimenti  e
          delle  navi  officina deve essere rinnovato ove si inizi ad
          esercitare una attivita' diversa da quella per la quale  e'
          stato rilasciato il riconoscimento.
             12-bis.  Il  Ministero  della  sanita' puo' concedere il
          riconoscimento  provvisorio  di  idoneita'   su   richiesta
          dell'interessato,  accompagnata  da  copia  dell'istanza di
          riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e  da  copia
          del  parere favorevole del servizio veterinario dell'unita'
          sanitaria locale ad essa allegato".
            "Art. 9  (Vigilanza  e  controllo  sanitario).  -  1.  Il
          Ministero   della   sanita',   il  Ministero  della  marina
          mercantile, le regioni, i servizi veterinari  delle  unita'
          sanitarie  locali e le Capitanerie di porto sono incaricati
          della esecuzione e della  vigilanza  della  esecuzione  del
          presente decreto.
             2.  La  registrazione  dei  pescherecci secondo le leggi
          vigenti e' subordinata al  parere  favorevole  dei  servizi
          veterinari  delle  unita'  sanitarie  locali competenti per
          territorio.
             3.  Il  servizio  veterinario  della  unita'   sanitaria
          locale,   di   concerto   con   le  Capitanerie  di  porto,
          nell'ambito delle  rispettive  giurisdizioni  territoriali,
          assicura  un controllo dei pescherecci al rientro nei porti
          e delle condizioni di sbarco dei prodotti  della  pesca  in
          conformita' a quanto prescritto dall'allegato.
             4. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale
          competente per territorio assicura:
              l'ispezione  degli  stabilimenti  di cui all'art. 7, ad
          intervalli regolari, in particolare per accertare:
                a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;
                b)  la  corretta  manipolazione  dei  prodotti  della
          pesca;
                c) lo stato di pulizia dei locali, degli  impianti  e
          degli utensili nonche' l'igiene del personale;
                d) la corretta applicazione dei bolli;
              il  controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti
          collettivi per le aste;
              la  verifica  delle  condizioni  di  conservazione,  di
          trasporto e di commercializzazione.
             5. Il servizio veterinario della unita' sanitaria locale
          competente  per territorio esegue il controllo dei prodotti
          della pesca anteriorimente  alla  loro  commercializzazione
          nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le
          aste  al  fine  di  stabilire  se i prodotti sono idonei al
          consumo  umano.  Tale  controllo  consiste  in   un   esame
          effettuato  in  conformita' a quanto previsto al capitolo V
          dell'allegato.
             6. Le modalita' del controllo di cui  ai  commi  4  e  5
          possono  essere  modificate  con decreto del Ministro della
          sanita'  in  conformita'  a   decisioni   della   Comunita'
          Economica Europea.
             7.  Ad  integrazione  dei  controlli  di  cui al comma 5
          possono   essere   effettuati   i   controlli   chimici   o
          microbiologici   secondo   le   modalita'  ed  i  programmi
          stabiliti ai sensi del capitolo V".
             "Art. 11 (Controlli interni). - 1.  Per  quanto  attiene
          all'organizzazione  dei controlli interni ed ai conseguenti
          provvedimenti,  nonche'  alle  misure  di  salvaguardia  da
          applicarsi da parte dell'autorita' competente, si applicano
          le  norme  fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993,
          n. 28".
            "Art.   12    (Controlli    all'importazione).    -    1.
          L'importazione  di prodotti della pesca e' eseguita secondo
          le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993,  n.
          93.
             2.  In attesa che la Commissione delle Comunita' Europee
          stabilisca le condizioni particolari per l'importazioni  di
          prodotti della pesca valgono le norme attualmente vigenti.
             3.  Il  Ministro della sanita' attua con proprio decreto
          le condizioni stabilite dalla Comunita' ai sensi del  comma
          2".
             - Per la direttiva 91/493/CEE, v. nota alle premesse.
             -  La  direttiva  92/48/CEE  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2a  serie
          speciale - n. 78 del 16 giugno 1992.
             -   Il   D.Lgs.  n.  530/1992  reca:  "Attuazione  della
          direttiva 91/492/CEE  che  stabilisce  le  norme  sanitarie
          applicabili   alla  produzione  e  commercializzazione  dei
          molluschi bivalvi vivi".
             - Il D.Lgs. n. 28/1993 reca: "Attuazione delle direttive
          89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari  e
          zootecnici  di taluni animali vivi e su prodotti di origine
          animale applicabili negli scambi intracomunitari".
             - Il D.Lgs. n. 93/1993 reca: "Attuazione delle direttive
          90/675/CEE  e  91/496/CEE  relative  all'organizzazione dei
          controlli veterinari su prodotti e animali  in  provenienza
          da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea".