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LEGGE 29 novembre 1995, n. 520

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI).

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1995
Testo in vigore dal: 22-12-1995
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    (Abrogazione della normativa
                         sui culti ammessi)
   1.  I  rapporti  tra  lo  Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in
Italia (CELI) sono regolati dalle  disposizioni  degli  articoli  che
seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 20 aprile 1993, allegata
alla presente legge.
   2.  Con  l'entrata  in vigore della presente legge le disposizioni
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28  febbraio
1930,  n.  289,  cessano  di  avere  efficacia  ed applicabilita' nei
riguardi della CELI e delle Comunita', degli enti che ne fanno  parte
e degli organi e persone che la costituiscono.
          AVVERTENZA
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge 24 giugno 1929, n. 1159, reca:  "Disposizioni
          sull'esercizio   di   culti   ammessi  nello  Stato  e  sul
          matrimonio  celebrato  davanti  ai   ministri   dei   culti
          medesimi".
             -  Il  R.D.  28  febbraio 1930, n. 289, reca: "Norme per
          l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti
          ammessi nello Stato e per  coordinamento  di  essa  con  le
          altre leggi dello Stato".