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DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1995, n. 515

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-12-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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Testo in vigore dal: 4-12-1995
al: 2-2-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di collocamento, di lavori socialmente utili,
di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  di
concerto   con  i  Ministri  delle  finanze,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Disposizioni per l'attivazione
                    dei lavori socialmente utili
  1.  Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili
il Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  e'  incrementato  ai  sensi  del
comma  4  e,  in  attesa  della revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili, a questi ultimi trova  applicazione  la  normativa
previgente  a  quella  recata  dall'articolo  14 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio  1994,  n.  451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della
tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione  dei
lavori socialmente utili:
    a)   per   gli   enti  locali  spetta  alla  giunta  assumere  le
deliberazioni in materia di promozione di progetti;
    b)   per    gli    enti    locali,    la    giunta,    ai    fini
dell'approvvigionamento  di  quanto  strettamente  necessario  per la
immediata  operativita'  dei   progetti,   puo'   ricorrere,   previa
autorizzazione del commissario di Governo, a procedure straordinarie,
anche  in  deroga  alle  normative vigenti in materia, fermo restando
quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita'
organizzata;
    c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente
utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti,  secondo  le
disposizioni  dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
esclusione del comma 4 del medesimo articolo,  nonche'  dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    d)  la  commissione  regionale  per  l'impiego  e, per i progetti
interregionali, la Commissione centrale  per  l'impiego,  provvedono,
anche  attraverso  apposite  sottocommissioni,  all'approvazione  del
progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo  si  intende
approvato;
    e)  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo'
disporre, in considerazione della specificita',  anche  territoriale,
dell'emergenza    occupazionale,    modalita'    straordinarie    per
l'assegnazione  dei  lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili,  ivi
compresa  l'adozione  di  criteri  quali  il carico familiare, l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza;
    f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto  nel  progetto,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro  dell'interno, designa un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle  seguenti
norme  dell'articolo  14  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451:
comma  1,  relativamente  ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai
soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati  dal
comma  3  del  presente  articolo;  comma  7.  Per l'assegnazione dei
lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la  capacita'  dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente  che,  per  i  progetti  formulati  con  riferimento a crisi
aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a  gruppi  di  lavoratori  espressamente  individuati  nel   progetto
medesimo.
  3.  All'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  "Tale  importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un  numero  di  ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4  e'  sostituito  dal
seguente:  "  4.  I  soggetti  di cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati  nell'ambito
del  progetto  per  non  piu'  di  dodici mesi e per essi puo' essere
richiesto, a carico del fondo di cui al  comma  7,  un  sussidio  non
superiore  a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'INPS e
per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita'
e di indennita' di mobilita'.  Ai  lavoratori  medesimi  puo'  essere
corrisposto,  dai  soggetti  proponenti  o  utilizzatori,  un importo
integrativo di  detti  trattamenti,  per  le  giornate  di  effettiva
esecuzione delle prestazioni.".
  4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento  dei  piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi di occupazione di cui  all'articolo  15  del  decreto-legge  16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di  cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire  669 miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno
1996 e di lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito
delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo  non  inferiore  al
quaranta  per  cento e' ripartito a livello regionale in relazione al
numero dei lavoratori di cui  al  comma  5  e  all'articolo  5  e  le
relative  risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che
utilizzano i medesimi lavoratori.
  5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i  trattamenti
di  mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  26  novembre   1993,   n.   478,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio
1995  i  trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale, i quali non
abbiano piu' titolo a fruire per  ulteriori  periodi  di  alcuno  dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento  dell'importo  mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  come
sostituito  dall'articolo  1,  comma  5,  del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994,  n.  451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai periodi di loro  occupazione  in  lavori  socialmente  utili,  nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di cui al comma 4, nei limiti
delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma.  I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
  6.  Fino  al  31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto  un
sussidio fissato:
    a)  per  il  periodo  dal  1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella
misura del 70  per  cento  dell'ultimo  trattamento  di  integrazione
salariale,  di  mobilita'  ovvero  di disoccupazione speciale fruito;
tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo  derivante
dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
    b)  per  il  periodo  dal  1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella
misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5,  ridotta  del  30
per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo
del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
  7.   Per   consentire  una  migliore  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate  alla  formazione
professionale,  il  sussidio  di  cui  al  comma  5  viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo  5,  anche  per  i
periodi  di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di  formazione  approvati  prima  del  31  maggio   1995,   sino   al
completamento  dei  corsi  e  comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi al termine  dei  corsi,
possono  essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione del sussidio previsto  dal  comma  5  per  un  periodo  che
sommato  a  quello  del  corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
  8. Per il periodo dal  1  giugno  al  31  luglio  1995  gli  uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  ovvero  le agenzie per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e  all'articolo  5
non  ancora  occupati  in  lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  6,  comma  5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236,  finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte  dei  predetti  uffici
della  partecipazione  alle  attivita'  predette,  e' riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b).  Per i casi  in
cui  i  lavoratori  non  siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili  alla  data  del  1  agosto  1995  il  predetto   sussidio   e'
riconosciuto  per  un  ulteriore  periodo  e comunque non oltre il 30
settembre  1995.  Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di cui  al  comma  4,  nei  limiti  delle  risorse  preordinate  alle
finalita' di cui al medesimo comma.
  9.  Per  i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al  31  luglio  1995,  il
riconoscimento  d'ufficio  di  cui  al  comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n.  223.  Per  i  sussidi  imputati  a  periodi
successivi  a  tale  data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento rileva ai soli fini  dell'acquisizione  dei  requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
  10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla
data  del  31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti
nei  cui  confronti  siano  cessati  entro  il  31  agosto  1995,   i
trattamenti  di  integrazione  salariale  o di mobilita', ai medesimi
soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al  completamento
del  progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a
decorrere dalla predetta cessazione.
  11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995,  sono  avviati  con  priorita'  ai
lavori   socialmente  utili  i  lavoratori  di  cui  al  comma  5  ed
all'articolo 5. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino  al
31  dicembre  1995  concorrono  con  i  predetti  lavoratori  anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di  cui  agli
obiettivi  n.  1  e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, per  i  quali  il  trattamento  di  mobilita'  e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio  1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che
non abbiano  piu'  diritto  all'indennita'  di  mobilita'.  Essi,  se
avviati  per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5;  se  avviati  per  progetti  approvati
successivamente  alla  predetta  data, per essi trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4,  del  decreto-legge  16
maggio  1994, n.   299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.   451, come  modificato  dal  comma  3  del  presente
articolo.  Ai  predetti  lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente  utili  i  lavoratori  che
dichiarino  alle  sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza la loro disponibilita', con  esclusione  dei  soggetti  che
abbiano   gia'   dichiarato   detta  disponibilita'  in  applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
  12.  I  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi ultimi, sia richiesta  la  medesima  professionalita'  con  la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
  13.  I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita'  fino  alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione   di
anzianita'  o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai  sindaci  dei  comuni  di  residenza  dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  14.  Per  i  disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e  successive
modificazioni  e  integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della legge 8 agosto 1991, n. 274, e  continua  per  essi  a  trovare
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  2 della legge 6 agosto
1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La  medesima
disposizione  di  cui  all'articolo  4, comma 2, della legge 8 agosto
1991, n. 274, non trova altresi'  applicazione  nei  confronti  degli
addetti  ai  lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche  amministrazioni,  fermo
restando  per  essi  quanto  previsto  dall'articolo  6, comma primo,
lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per  le  assunzioni  di
questi  ultimi  lavoratori  continuano  ad  applicarsi  le  norme sul
collocamento ordinario.
  15. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi
per  l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997,
si provvede:
    a) quanto a  lire  342  miliardi  per  l'anno  1995,  lire  482,6
miliardi  per  l'anno  1996  e  a  lire  514,3  miliardi  a decorrere
dall'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    b)   quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita'  in  conto  residui  dei
capitoli  5069,  5879  e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995,  le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96;   quanto   a   lire   200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di  cui
al   capitolo   191   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  per  lo  stesso
anno;   quanto   a  lire  141  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della  gestione  di  cui
all'articolo  25  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  16. Le  somme  di  cui  al  comma  15,  lettera  b),  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale.
  17.  Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e'  pari,  fino  al  31
gennaio  1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto  riguarda
i  sussidi,  per  i  lavoratori  in  esso  impegnati,  le agenzie per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti  proponenti,  i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza   dei   meccanismi   di   calcolo  del  sussidio  di  cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal comma 3, che  per  essi  viene  applicato  dal  1
febbraio 1996.
  18.   I   progetti  di  lavoro  socialmente  utile  possono  essere
presentati dalle cooperative sociali di cui  alla  legge  8  novembre
1991,  n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito
dell'attivita'  ordinaria  delle  cooperative  medesime.  I  progetti
possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa.
Essi   possono   essere   approvati   quando  ricorrano  le  seguenti
condizioni:
    a) l'attivita' della cooperativa deve  essere  stata  avviata  da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'art. 3 della citata legge n. 381 del 1991;
    b)  il  numero  dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30
per cento o il 15  per  cento  dei  lavoratori,  dipendenti  e  soci,
rispettivamente   per  le  cooperative  di  cui  ai  punti  a)  e  b)
dell'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991;
    c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale  nei
dodici  mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative
sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente  utile,
ai sensi del presente comma, possono presentare nuovi progetti quando
almeno  il  50  per  cento  dei  lavoratori  impegnati sulla base del
precedente progetto sia stato  assunto  ovvero  sia  diventato  socio
lavoratore.
  19.  I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti
a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle  agenzie
per  l'impiego  o  dalle  sezioni  circoscrizionali ad intervalli non
inferiori a tre mesi. Per il periodo di  svolgimento  delle  predette
attivita',  che  saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori continuano  a  percepire  il  medesimo  sussidio  ad  essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
  20.  Dal  1  gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei  lavori  socialmente
utili,  e  non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per  cento,  a  livello
regionale  in  relazione  al  numero  dei disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma  2,  determinano  criteri  e  priorita'  nell'assegnazione  dei
soggetti,  tenendo  conto  in  particolare  del  criterio del maggior
bisogno.