stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 novembre 1995, n. 513

Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 19-12-1995
nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 19-12-1995
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le
parole:   "residenti  negli  stessi  comuni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "residenti in comuni montani".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 novembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
                                 ------------
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio
          1994, n.   97 (Nuove disposizioni  per  le  zone  montane),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti
          nei  comuni  montani, in deroga alle norme sul collocamento
          della   mano   d'opera,   possono   assumere   senza  oneri
          previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'art.  5  del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,  o  in
          forma  stagionale,  coltivatori diretti residenti in comuni
          montani, iscritti allo SCAU".