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DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 08/10/2013
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-4-2010
al: 24-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
              (( (Ambito applicativo e definizioni). )) 
 
 
  ((1. Il presente testo  unico  disciplina  l'imposizione  indiretta
sulla produzione e sui consumi. 
  2. Ai fini del presente testo unico si intende per: 
    a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo
dei  prodotti  energetici,  dell'alcole  etilico  e   delle   bevande
alcoliche, dell'energia elettrica e dei  tabacchi  lavorati,  diversa
dalle  altre  imposizioni  indirette  previste  dal  Titolo  III  del
presente testo unico; 
    b)  Amministrazione   finanziaria:   gli   organi,   centrali   o
periferici,  dell'Agenzia  delle  dogane   preposti   alla   gestione
dell'accisa sui prodotti energetici,  sull'energia  elettrica,  sugli
alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre  imposte
indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui  agli  articoli
62-bis   e   62-ter,   o   gli   organi,   centrali   o   periferici,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  preposti  alla
gestione  dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  e   dell'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi; 
    c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica
il regime fiscale delle accise; 
    d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il  prodotto  per
il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto; 
    e)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricati,
trasformati, detenuti, ricevuti  o  spediti  prodotti  sottoposti  ad
accisa,  in  regime  di  sospensione  dei  diritti  di  accisa,  alle
condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria; 
    f) depositario autorizzato: il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale; 
    g)  regime  sospensivo:  il  regime  fiscale   applicabile   alla
fabbricazione,  alla  trasformazione,   alla   detenzione   ed   alla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non  vincolati  ad  una
procedura doganale sospensiva o ad  un  regime  doganale  sospensivo,
fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o  del  verificarsi  di
una causa estintiva del debito d'imposta; 
    h) procedura doganale sospensiva o  regime  doganale  sospensivo:
una delle  procedure  speciali  previste  dal  regolamento  (CEE)  n.
2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci
non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della
Comunita', la custodia temporanea,  le  zone  franche  o  i  depositi
franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1),
lettera a), di detto regolamento; 
    i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa:  l'entrata  nel
territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un
regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali  prodotti  da
una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; 
    l)  destinatario  registrato:  la  persona  fisica  o  giuridica,
diversa   dal   titolare    di    deposito    fiscale,    autorizzata
dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua
attivita'  economica,  prodotti  sottoposti  ad  accisa   in   regime
sospensivo, provenienti da un altro Stato  membro  o  dal  territorio
dello Stato; 
    m)  speditore  registrato:  la   persona   fisica   o   giuridica
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria  unicamente  a  spedire,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti  ad
accisa in regime  sospensivo  a  seguito  dell'immissione  in  libera
pratica in conformita' dell'articolo  79  del  regolamento  (CEE)  n.
2913/92; 
    n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui
alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei  movimenti  e  dei
controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 
  3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: 
    a)  si  intende  per  "Stato"  o  "territorio  dello  Stato":  il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di
Livigno e di Campione d'Italia e delle acque  italiane  del  lago  di
Lugano; 
    b) si intende per Comunita'  o  territorio  della  Comunita':  il
territorio corrispondente  al  campo  di  applicazione  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni,  oltre
a quelle indicate nella lettera a): 
     1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare; 
      2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland
ed il territorio di Busingen; 
      3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 
      4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 
      5) le isole Anglo-normanne; 
    c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 
      1) del Principato di Monaco sono considerate  come  provenienti
dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 
      2)  di  Jungholz  e  Mittelberg   (Kleines   Walsertal),   sono
considerate come provenienti  dalla,  o  destinate  alla,  Repubblica
federale di Germania; 
      3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti  dal,  o
destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 
      4) della  Repubblica  di  San  Marino,  sono  considerate  come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette
operazioni devono essere  perfezionate  presso  i  competenti  uffici
italiani con l'osservanza  delle  disposizioni  finanziarie  previste
dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa
esecutiva  con  la  legge  6  giugno  1939,  n.  1320,  e  successive
modificazioni; 
      5) delle zone di sovranita'  del  Regno  Unito  di  Akrotiri  e
Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o  destinate  alla,
Repubblica di Cipro.))