stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1995, n. 502

Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-12-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2001)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-8-2001
aggiornamenti all'articolo
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  che  demanda  ad  un  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  la determinazione dei contenuti del contratto, ivi compresi
i  criteri  per  la  determinazione  degli  emolumenti, del direttore
generale,  del  direttore  amministrativo  e  del direttore sanitario
dell'unita' sanitaria locale;
  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  come  modificato  dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517,  che  prevede  che gli ospedali costituiti in aziende
ospedaliere   abbiano  gli  stessi  organi  previsti  per  le  unita'
sanitarie locali, con le stesse attribuzioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995;
  Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato
per  quanto  attiene  la  richiesta  di precisare che la scadenza del
contratto  a termine dei direttori amministrativi e sanitari avviene,
normalmente,   entro  tre  mesi  dalla  scadenza  del  contratto  del
direttore  generale, atteso che l'art. 3, comma 7, del citato decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni,  dispone  che  i  direttori  amministrativi  e sanitari
"cessano  dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo
direttore generale";
  Sulla proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali;
                               ADOTTA
il seguente regolamento:

                               Art. 1

                  Contratto del direttore generale
  1. La regione ed il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
o  dell'azienda  ospedaliera, nominato ai sensi (( degli articoli 3 e
3-bis  ))  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e
successive  modificazioni,  entro quindici giorni dall'atto di nomina
sottoscrivono  il  contratto  di  lavoro predisposto dalla regione in
conformita' ai contenuti di cui al presente articolo ((. . .)).
  ((  2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed
e'  regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore
a  tre  e  non  superiore  a  cinque  anni, rinnovabile, stipulato in
osservanza  delle  norme del titolo terzo del libro quinto del codice
civile. ))
  3.  Il  direttore  generale  e'  tenuto  ad  esercitare le funzioni
stabilite  dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e
successive   modificazioni,  nonche'  ogni  altra  funzione  connessa
all'attivita'  di  gestione  disciplinata  da  norme  di  legge  e di
regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
  4.  Con  la  sottoscrizione  del  contratto  di lavoro il direttore
generale  si  impegna a prestare la propria attivita' a tempo pieno e
con impegno esclusivo a favore dell'ente cui e' stato preposto.
  5.  Al  direttore  generale  e' attribuito il trattamento economico
omnicomprensivo  individuato  dalla  regione in relazione ai seguenti
parametri:
    a)  volume delle entrate di parte corrente della unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera;
    b) numero di assistiti e di posti letto;
    c) numero di dipendenti.
  ((  Il  trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a),
b)  e  c),  non  puo'  essere  superiore  a  lire trecentomilioni. Il
trattamento  economico  puo' essere integrato di una ulteriore quota,
fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei
criteri  determinati  ai  sensi  del  comma 5 dell'articolo 3-bis del
decreto  legislativo  n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei
risultati  di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi
di  salute  e  di  funzionamento  dei servizi, assegnati al direttore
generale  annualmente  dalla  regione. )) Il trattamento economico e'
comprensivo  delle  spese  sostenute per gli spostamenti dal luogo di
residenza  al  luogo  di  svolgimento  delle  funzioni.  Al direttore
generale,   per  lo  svolgimento  delle  attivita'  inerenti  le  sue
funzioni,  spetta  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto ed
alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo
le  modalita'  stabilite  per  i  dirigenti  generali  dello Stato di
livello C.
  (( 5-bis. La regione puo' disporre che il trattamento economico del
direttore  generale  sia  integrato  fino ad un importo massimo di 10
milioni,  in  relazione  a  corsi  di  formazione  manageriale  e  ad
iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle
quali  il  direttore generale debba partecipare per esigenze connesse
al proprio ufficio.
  6. Nulla e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso, al direttore
generale  nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata
conferma, revoca o risoluzione del contratto nonche' per dimissioni.
  7.  Per  quanto  non  previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal
presente  decreto  si  applicano  le norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile. ))