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LEGGE 18 novembre 1995, n. 496

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 26-11-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal: 7-2-1996
aggiornamenti all'articolo
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato:
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ((
la   convenzione   sulla   proibizione  dello  sviluppo,  produzione,
immagazzinaggio  ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ))
con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.