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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995, n. 469

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, concernente le spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/11/1995
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 26-11-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 8  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
concernente  nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione  del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
509, di approvazione del regolamento delle spese da farsi in economia
per  i  servizi  dell'amministrazione  centrale  e   periferica   del
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei  cassieri
e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  gennaio  1975,  n.  5,  concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805, recante organizzazione del Ministero per i beni  culturali  e
ambientali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994,
n. 760, di approvazione del regolamento concernente  l'individuazione
degli  uffici  di  livello dirigenziale generale dell'amministrazione
centrale del Ministero per i beni  culturali  e  ambientali  e  delle
relative funzioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1995;
  Sulla  proposta  del Ministro per i beni culturali e ambientali, di
concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'alinea dell'art. 1, primo comma, del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978,  n.  509,  e'
sostituito dal seguente:
  "Ferma  restando  l'applicazione  delle  norme  recate  dal decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e nel rispetto delle  competenze
del  Provveditorato  generale dello Stato per i servizi inerenti alle
proprie attribuzioni, l'Amministrazione centrale per i beni culturali
e ambientali e  gli  organi  ed  uffici  che  ne  dipendono,  possono
eseguire in economia le seguenti spese:".
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1 del D.P.R. 17 maggio 1978, n.
          509, di approvazione del regolamento delle spese  da  farsi
          in  economia  per i servizi dell'Amministrazione centrale e
          periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali,
          come modificato dagli articoli 1 e 2 del presente  decreto,
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Ferma  restando l'applicazione delle norme
          recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.  39,  e
          nel  rispetto  delle competenze del Provveditorato generale
          dello  Stato  per   i   servizi   inerenti   alle   proprie
          attribuzioni,   l'Amministrazione   centrale   per  i  beni
          culturali e ambientali  e  gli  organi  ed  uffici  che  ne
          dipendono, possono eseguire in economia le seguenti spese:
              1)  manutenzione  e  riparazioni ordinarie e pulizie di
          locali e dei relativi impianti;
              2) manutenzione  ordinaria,  rimessaggio,  noleggio  ed
          esercizio  dei  mezzi  di trasporto, con l'osservanza delle
          disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926,  n.
          746;
              3)  acquisto,  manutenzione  e  riparazione di mobili e
          suppellettili per gli uffici, apparecchiature  elettroniche
          ed  informatiche, programmi applicativi e relativi servizi,
          macchine   da   calcolo    e    da    scrivere,    macchine
          fotoriproduttrici   e   duplicatrici,   spese  di  ufficio,
          cancelleria e stampa;
              4) installazione e spese di esercizio  e  di  impianti,
          anche  provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di
          illuminazione e forza motrice, di elevazione,  di  acqua  e
          telefoni;
              5)  acquisto  e  legatura  di libri, stampe, opuscoli e
          simili, abbonamenti a giornali  e  riviste,  scientifici  e
          amministrativi  italiani e stranieri, acquisto di materiale
          didattico,     mezzi     audiovisivi,     fotografici     e
          cinematografici,         films         e         microfilms
          documentari-scientifici,  stampati  speciali,  riproduzioni
          fotografiche,  spese  per  stampa tipografica, litografica,
          xerografica e cianografica, pellicole e carta sensibile per
          fotografie e cinematografia;
              6) spese per  l'espletamento  dei  corsi,  concorsi  ed
          esami  compreso  l'affitto  di  locali  a breve termine, il
          noleggio di mobili, strumenti ed altre attrezzature;  spese
          per la divulgazione a mezzo stampa dei concorsi;
              7)  spese  per  la  compilazione,  redazione,  stampa e
          diffusione di pubblicazioni; spese per traduzioni;
              8)  spese  relative  ad  organizzazione   di   convegni
          nazionali  ed  internazionali  e  per  il  funzionamento di
          comitati, commissioni, consigli;  compensi  ad  interpreti;
          spese per l'attuazione di accordi culturali;
              9)   spese   per   indagini  scientifiche  connesse  ad
          attivita' istituzionali;
              10) spese per manifestazioni  di  carattere  didattico,
          scientifico e culturale;
              11)  spese  di trasporto e facchinaggio; spese minute e
          varie;
              12) spese per diplomi, medaglie e premi;
              13) spese per  l'acquisto  di  vestiario  al  personale
          ausiliario,  operaio e addetto ai laboratori o indumenti in
          genere prescritti o  comunque  occorrenti  all'espletamento
          del servizio;
              14)  spese  per  l'acquisto  di  armi e munizioni per i
          servizi  di  vigilanza  armata  e  relative  spese  per  il
          periodico addestramento del personale addetto;
              15) spese per la preparazione e realizzazione di mostre
          in Italia e all'estero;
              16)  spese  per la esecuzione di studi e documentazioni
          relative  a  cose,  mobili   o   immobili,   di   interesse
          archeologico,      storico-artistico,      ambientale     e
          architettonico, archivistico e bibliografico;
              17)  spese  per  il  rilevamento  e  catalogazione  del
          patrimonio  archeologico,  storico-artistico,  ambientale e
          architettonico, archivistico e bibliografico;
              18)  spese  per  l'acquisto  in Italia ed all'estero di
          materiale archeologico, storico e artistico, archivistico e
          bibliografico, di collezioni scientifiche, di documenti, di
          manoscritti e stampe;
              19) spese per l'esecuzione di lavori di  conservazione,
          manutenzione,  restauro,  ripristino e sistemazione di cose
          mobili   ed   immobili   di   interesse   archivistico    e
          bibliografico;
              20)  spese  per  l'esecuzione delle opere relative alla
          prevenzione antifurto e antincendio degli archivi di  Stato
          e delle biblioteche pubbliche statali;
              21)   spese  per  l'esecuzione  di  lavori  in  edifici
          destinati a sedi di raccolte statali di beni archivistici e
          bibliografici,   per   i   quali   non   provvedono   altre
          amministrazioni;
              22) spese per la manutenzione e per il restauro di cose
          di   interesse   archivistico   e   bibliografico,  per  la
          manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione
          e la protezione degli archivi di Stato e delle  biblioteche
          pubbliche statali".