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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 agosto 1995, n. 413

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-10-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 24-10-1995
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                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
   DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  della  legge  8  luglio 1986, n. 349,
istitutiva del Ministero dell'ambiente;
  ((Visto  il  regolamento  CEE  n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo
1992,))  concernente  un  sistema  comunitario  di assegnazione di un
marchio di qualita' ecologica;
  Visto  l'art.  9  del  predetto  regolamento, in base al quale ogni
Stato  membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione
dei compiti previsti dal regolamento stesso;
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  1993,  n. 216, convertito, con
modificazioni   dalla  legge  9  agosto  1993,  n.  294,  concernente
"Adempimenti  finanziari  per  l'attuazione  del  regolamento  CEE n.
800/19 del Consiglio sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel";
  Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno
  1993,  concernente  un sistema di adesione volontaria delle imprese
  del
settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni
Stato  membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione
dei compiti previsti dal regolamento stesso;
  Visto  l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge
del  21  gennaio  1994,  n.  61,  recante "Disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione  dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".
  Vista  la  legge  25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la
semplificazione  degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di  sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema di
ecogestione e di audit ambientale";
  Considerato  che  si deve provvedere all'istituzione dell'organismo
competente,  nonche'  agli  adempimenti  relativi  ai procedimenti di
assegnazione   del  marchio  di  qualita'  ecologica  e  di  adesione
volontaria  ad  un  sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme
restando  tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto
immediatamente applicabili;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 20 luglio 1995;
  Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui e' stata
data   comunicazione   preventiva  dello  schema  di  regolamento  al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                              Titolo I
                ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE
                               Art. 1.
              Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
  1.  E'  istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per
il  marchio  comunitario  di qualita' ecologica dei prodotti e per il
sistema  comunitario  di  ecogestione  e audit, in seguito denominato
"Comitato".
  2.  Il  Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art. 9 del
regolamento   n.   880/92/CEE   del  Consiglio  del  23  marzo  1992,
concernente  un  sistema comunitario di assegnazione di un marchio di
qualita'   ecologica,   di   seguito   denominato  come  "Regolamento
comunitario Ecolabel".
  3.   Il   Comitato  e'  altresi'  l'organismo  competente  previsto
dall'art.  18  del  regolamento  n.  1836/93/CEE del Consiglio del 29
giugno  1993,  concernente  l'adesione  volontaria  delle imprese del
settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit,
di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".
  4.  Il  Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n.
880/92  e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa
attuazione e dal presente regolamento.