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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1995, n. 381

Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/09/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1995, n. 480 (in G.U. 17/11/1995, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2000)
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Testo in vigore dal: 18-11-1995
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                               Art. 1.
  1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28
febbraio   1986,   n.  41,  a  titolo  di  concorso  delle  spese  di
mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e'  determinato  per  l'anno 1995 in (( lire 35.500
milioni  ))  ed  e'  ripartito  secondo  i  criteri di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.
  2.   A   completamento   dell'intervento   statale  destinato  alla
perequazione,  per  l'anno 1995 e' autorizzata la spesa di lire (( 10
miliardi   ))  da  erogarsi  alle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  con  le  stesse  modalita'  e gli stessi
criteri  di  cui  all'articolo  3,  comma  6,  del  decreto-legge  23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato viene ripartita fra le camere di commercio di Cuneo,
Alessandria  ed  Asti  la somma di lire 4.000 milioni, a valere sulle
disponibilita'  residue  per  il  1994  del  conto  istituito  presso
l'Unione  italiana  delle  camere di commercio dall'articolo 12 della
legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  per  interventi  finalizzati al
sostegno  delle attivita' economiche colpite dagli eventi alluvionali
nella  prima  decade  del  mese  di  novembre  1994,  sulla  base dei
risultati  dell'indagine  conoscitiva  del  Governo  sui danni subiti
dalle  imprese localizzate nei comuni individuati dall'articolo 1 del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
((4.   All'onere   derivante  dall'applicazione  dei  commi  1  e  2,
determinato  in  lire  45,5  miliardi  per  l'anno  1995, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  medesimo,  all'uopo  parzialmente  utilizzando, per lire 12,5
miliardi,   l'accantonamento   relativo  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia,  e  per  lire  33  miliardi  l'accantonamento  relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.))
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.