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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 maggio 1995, n. 283

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari e del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1995
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Testo in vigore dal: 1-8-1995
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e  22  della  legge  30  aprile
1962, n. 283;
  Visto l'art. 57, commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
  Visto   il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  concernente  la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione  e
per  la  conservazione  delle  sostanze  alimentari,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101  del  22  aprile
1965, modificato da ultimo con il decreto 27 ottobre 1994, n. 759;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre  1967 concernente la
disciplina delle  materie  coloranti  autorizzate  nella  lavorazione
delle  sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 1 febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale
27 ottobre 1994, n. 759;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  maggio  1971  concernente   la
disciplina  degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  18  maggio  1971,
modificato  da ultimo con il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, n.
759;
  Ritenuto  di  dover  provvedere  ad  ulteriori   modificazioni   ed
integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 9 febbraio 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota dell'11 aprile 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'allegato I del  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  e  sue
modificazioni e' modificato come segue:
 a) Titolo I - A Conservanti:
  -  Alle  voci  "E  200  acido  sorbico,  E 201 sodio sorbato, E 202
potassio sorbato ed E 203 calcio sorbato" sono aggiunti  il  seguenti
casi d'impiego:
   i) "bevande aromatizzate analcooliche, 300 mg/l" (*);
------------
             (*)  In caso di impiego di miscela di benzoati e sorbati
          le dosi massime sono rispettivamente 150 mg/l  per  l'acido
          benzoico e 250 mg/l per l'acido sorbico. Escluse le bevande
          a base di latte e derivati.
   ii) "preparazioni di frutta ed ortaggi comprese le salse a base di
frutta,  ad  esclusione di purea, spuma composta, insalate e prodotti
simili in recipienti, 1000 mg/kg";
   iii) "olive conservate, 1000 mg/kg".
  -  Alle  voci  "E  210  acido benzoico, E 211 sodio benzoato, E 212
potassio benzoato e  E  213  calcio  benzoato"  la  dizione:  "bibite
analcooliche  gassate  e  non gassate, contenenti non meno di 12 g di
succo di frutta per 100 ml, 160 mg/l" e'  sostituita  dalla  seguente
"bevande aromatizzate analcooliche 150 mg/l" (*).
------------
             (*)  In caso di impiego di miscela di benzoati e sorbati
          le dosi massime sono rispettivamente  150  mg/l  per  acido
          benzoico e 250 mg/l per l'acido sorbico. Escluse le bevande
          a base di latte e derivati.
  -  Alle  voci "E 220 anidride solforosa, E 221 sodio solfito, E 222
sodio  bisolfito,  E  223  sodio  metabisolfito,   E   224   potassio
metabisolfito,  E  226  calcio solfito, E 227 calcio bisolfito, E 228
potassio solfito acido:
   i) e' aggiunto il seguente caso d'impiego "pesche ed  uva  secche,
2000 mg/kg";
   ii)  la  dizione  "prodotti  dolciari, limitatamente ai biscotti a
pasta laminata, 5 mg/kg (come residuo)" e' sostituita dalla  seguente
"biscotti secchi, 50 mg/kg".
 b) Titolo I - C Antiossidanti:
  -  Alle  voci  "E 300 acido ascorbico, E 301 sodio ascorbato, E 302
calcio ascorbato":
   i) la dizione: "vegetali per sott'aceti e sott'olio o in  salamoia
o  al  naturale,  0,2%" e' sostituita dalla seguente: "preparazioni a
base di frutta e vegetali, S.B.T.I.";
   ii) sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:
      a) salse a base di vegetali, S.B.T.I.;
     b) fette biscottate, S.B.T.I.
 c) Titolo II - A Stabilizzanti, addensanti e gelificanti:
  - Alle voci: "E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E  402
alginato  di  potassio,  E 403 alginato di ammonio, E 404 alginato di
calcio, E 406 agar agar, E 407 carragenine, E 410 farina di  semi  di
carrube,  E  412 farina di semi di guar, E 413 gomma adragante, E 414
gomma arabica, E 415 gomma xantano, E 440 pectina,  E  460  cellulosa
microcristallina   ed   in  polvere,  E  461  metilcellulosa,  E  466
carbossimetilcellulosa"  e'  aggiunto  il  seguente  caso  d'impiego:
"preparazioni  a  base di frutta e vegetali, non destinate al consumo
diretto, S.B.T.I.".
  - Alle voci "E 400 acido alginico ed  E  404  calcio  alginato"  e'
aggiunto   il   seguente  caso  d'impiego:  "creme  per  pasticceria,
S.B.T.I.".
  - Alla voce "E  407  carragenine"  e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego: "preparato per budino, S.B.T.I.".
  -  Alle  voci "E 412 farina di semi di guar ed E 415 gomma xantano"
e' aggiunto il  seguente  caso  d'impiego:  "pastelle  per  panatura,
S.B.T.I.".
  -  Alla  voce  "E  415 gomma xantano" sono aggiunti i seguenti casi
d'impiego:
   i) "prodotti dolciari, limitatamente al ripieno, S.B.T.I.";
   ii) "preparato per budino, S.B.T.I.".
  - Alla  voce  "E  420  sorbitolo"  e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego: "prodotti dolciari da forno, anche farciti, S.B.T.I.".
  - Alla voce "E 422 glicerolo":
   i)  la  dizione:  "prodotti  dolciari,  1%"  e'  sostituita  dalla
seguente: "prodotti dolciari, S.B.T.I.";
   ii)  la  dizione:  "preparati  per  gelati (limitatamente a quelli
destinati ad  uso  familiare),  1%"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"gelati, S.B.T.I.";
   iii)  e'  aggiunto  il  seguente caso d'impiego: "frutta secca e/o
disidratata, S.B.T.I.".
  - Alla voce "E 450 a) pirofosfato disodico" e' aggiunto il seguente
caso d'impiego: "prodotti da forno
fini, 20 gr/kg".
  - Alle voci "E 461 metilcellulosa, E 465 etilmetilcellulosa, E  466
carbossimetilcellulosa"  le dizioni: "caramelle e pastigliaggi, 0,2%"
e  "confetteria,  limitatamente  ai  prodotti  'colati',  0,2%"  sono
sostituite  dalla seguente: "prodotti della confetteria (chewing-gum,
caramelle, compresse, confetti e pastigliaggi), S.B.T.I.".
 d) Titolo II - B Emulsionanti:
  - Alla  voce  "E  322  lecitine"  sono  aggiunti  i  seguenti  casi
d'impiego:
   i)  margarina  leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa,
S.B.T.I.;
   ii) snack a base di farina di mais, farina  di  riso,  farina  e/o
fiocchi  e/o  fecola  di  patate,  estrusi  e/o  tostati  e/o fritti,
S.B.T.I.
  - Alla voce "E 471 mono e  digliceridi  degli  acidi  grassi"  sono
aggiunti i seguenti casi d'impiego:
    a)  margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa,
S.B.T.I.";
    b) fette biscottate, S.B.T.I.
  - Alle voci "E 472 a) esteri acetici dei mono e  digliceridi  degli
acidi  grassi,  E  472 b) esteri lattici dei mono e digliceridi degli
acidi grassi, E 472 c) esteri citrici dei mono  e  digliceridi  degli
acidi  grassi, E 472 d) esteri tartarici dei mono e digliceridi degli
acidi grassi, E 472 e) esteri mono e  diacetiltartarici  dei  mono  e
digliceridi   degli   acidi   grassi,   E   472   f)   esteri   misti
acetico-tartarici dei mono  e  digliceridi  degli  acidi  grassi"  e'
aggiunto  il  seguente  caso  d'impiego:  "crackers senza aggiunta di
grassi, S.B.T.I.".
  - Alla voce  "E  473  sucresteri"  e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego: "prodotti dolciari, 5 g/kg".
  -  Alla  voce  "E  475  esteri poliglicerici degli acidi grassi" e'
aggiunto il seguente caso  d'impiego:  "prodotti  da  forno  fini,  5
g/kg".
  -  Alla  voce  "E 481 stearoil-2-lattilato di sodio" e' aggiunto il
seguente caso d'impiego: "prodotti da forno fini, 5 g/kg".
 e) Titolo VI - Agenti di rivestimento:
  - Alla voce: "E 414 gomma arabica" e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego:   "prodotti  dolciari,  compresi  i  prodotti  a  base  di
cioccolata, S.B.T.I.".
  - E'  inserita  la  seguente  voce:  "talco  (esente  da  asbesto):
confetti, anche al cioccolato, S.B.T.I.".
  - Alla voce: "cera d'api":
   i)   la  dizione  "pastigliaggi,  S.B.T.I."  e'  sostituita  dalla
seguente:  "prodotti  della  confetteria  (compreso  il  cioccolato),
S.B.T.I.";
   ii) sono aggiunti i seguenti casi d'impiego:
     a)  piccoli  prodotti  da  forno  fini  ricoperti di cioccolato,
S.B.T.I.";
     b) spuntini, S.B.T.I.".
 f) Titolo VII - Acidificanti:
  - Alla voce "acido malico":
   i) la dizione "caramelle, S.B.T.I." e' sostituita dalla  seguente:
"prodotti   della  confetteria  (chewing-gum,  caramelle,  compresse,
confetti e pastigliaggi), S.B.T.I.";
   ii) e' inserito il seguente caso d'impiego: "gelati, S.B.T.I.".
  -  Alla  voce  "E  338  acido  fosforico"  le   dizioni:   "bevande
analcooliche tipo cola 600 mg/l, chinotto 500 mg/l e ginger 300 mg/l"
sono  sostituite  dalla seguente: "bevande aromatizzate analcooliche,
700 mg/l".
 g) Titolo IX - Agenti lievitanti:
  - Alle voci "sodio bicarbonato" e "ammonio bicarbonato" e' aggiunto
il seguente caso d'impiego: "pastelle, S.B.T.I.".
  - Alla voce  "sodio  bicarbonato"  e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego:  "snack  salati  a base di mais aromatizzati al formaggio,
S.B.T.I.".
  - Alla voce "E 450  a  i)  pirofosfato  disodico"  e'  aggiunto  il
seguente caso d'impiego: "pastelle, 5 g/kg".
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nella  tabella B del decreto 14
febbraio 1994, n.  225,  le  dosi  d'impiego  numericamente  definite
previste  per  gli additivi "E 334 acido tartarico, E 335 tartrati di
sodio, E 336 tartrati di potassio ed E 337 tartrato doppio di sodio e
potassio" sono sostituite da S.B.T.I.
 h) Al Titolo XIII - Vari:
  - Alla voce "idrossido di  sodio"  e'  inserito  il  seguente  caso
d'impiego: "prodotti della biscotteria, S.B.T.I.".
  -  E'  inserita  la  seguente  voce:  "acidi grassi: prodotti della
confetteria   (chewing-gum,   caramelle,   compresse,   confetti    e
pastigliaggi), S.B.T.I.".
  i) Titolo XIV - Correttori di acidita':
  -  Alla  voce  "E  330  acido citrico" e' inserito il seguente caso
d'impiego: "preparazioni per infusi a base di frutta, S.B.T.I.".
  - Alla voce "E 331 citrato di sodio" e' inserito il  seguente  caso
d'impiego:  "sorbetti,  prodotti a base di latte e/o frutta pronti da
congelare, S.B.T.I.".
  - Alla voce "idrossido di  sodio"  e'  aggiunto  il  seguente  caso
d'impiego:  "infusi  di  caffe'  ottenuti  per  estrazione  a  caldo,
S.B.T.I.".
  3. Nella sezione B dell'elenco allegato al decreto ministeriale del
22 dicembre 1967 e' inserita la seguente disposizione: "i coloranti E
170 carbonato di calcio ed E 171 biossido di titanio  possono  essere
impiegati  nei  prodotti  della  confetteria (chewing-gum, caramelle,
compresse, confetti e pastigliaggi) S.B.T.I.".
  4. Nella parte II dell'allegato al decreto  ministeriale  3  maggio
1971  riguardante  gli  amidi modificati e' inserito il seguente caso
d'impiego: "Ketchup, S.B.T.I.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si trascrive il testo dell'art. 5, lettera g), e degli
          articoli 7 e 22 della legge n. 283/1962,  sulla  disciplina
          igienica  della  produzione  e della vendita delle sostanze
          alimentari e delle bevande:
             "Art. 5. - E' vietato impiegare  nella  preparazione  di
          alimenti   o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere  o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
              a)-f) (omissis);
               g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di  qualsiasi
          natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
          sanita'  o,  nel  caso   che   siano   autorizzati,   senza
          l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
          decreti  di  autorizzazione  sono  soggetti   a   revisioni
          annuali".
             "Art.  7.  -  Il  Ministro  per  la  sanita' con proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari  e  bavande  che  abbiano  subito   aggiunte   o
          sottrazione  o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni, prescrivendo, del pari, anche  le  indicazioni  che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             "Art.  22.  - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro un anno il Ministro per  la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle sostanze
          alimentari.
             Il Ministro per la sanita' e' autorizzato  a  provvedere
          con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
          aggiornamenti".
             - Il testo dell'art. 57, commi 2 e  3,  della  legge  n.
          142/1992,   recante   disposizioni   per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita'  europee  (legge  comunitaria per il 1991), e' il
          seguente:
             "2. A partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento  di  attuazione della direttiva 89/107/CEE, e
          comunque con effetto dal 1 luglio  1992,  e'  soppressa  la
          lettera f) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
             3.  Al  primo  comma  dell'art. 10 della legge 30 aprile
          1962, n. 283, le parole: 'nella colorazione delle  sostanze
          alimentari  e  della  carta o degli imballaggi destinati ad
          involgere  le  sostanze  stesse'  sono   sostituite   dalle
          seguenti: 'nella colorazione della carta o degli imballaggi
          destinati ad involgere le sostanze alimentari'".
             -   I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato  ed
          aggiornato in precedenza il  D.M.  31  marzo  1965  sono  i
          seguenti:
              19  febbraio  1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 72 del 23 marzo 1966;
              28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          204 del 16 agosto 1967;
              20  febbraio  1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 89 del 5 aprile 1968;
              14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          173 del 10 luglio 1968;
              12  febbraio  1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 95 del 14 aprile 1969;
              10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          184 del 23 luglio 1969;
              12  agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          220 del 29 agosto 1969;
              15 dicembre 1970, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              3  maggio  1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          132 del 26 maggio 1971;
              30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          229 dell'11 settembre 1971;
              9  maggio  1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          135 del 25 maggio 1972;
              1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          186 del 19 luglio 1972;
              31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          300 del 18 novembre 1972;
              22  giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          194 del 28 luglio 1973;
              29 dicembre 1973, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 13 del 15 gennaio 1974;
              6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
          del 3 aprile 1974;
              6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          342 del 30 dicembre 1975;
              31  marzo  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          117 del 5 maggio 1976;
              15 luglio 1976, pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976;
              30  dicembre  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 3 del 5 gennaio 1977;
              18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          157 dell'8 giugno 1978;
              28  luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          231 del 19 agosto 1978;
              20 ottobre 1978, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978;
              16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          21 del 22 gennaio 1979;
              7  marzo  1980,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          114 del 28 maggio 1980;
              21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          38 del 9 febbraio 1981;
              14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          299 del 30 ottobre 1981;
              14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          120 del 4 maggio 1983;
              1  agosto  1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          228 del 20 agosto 1983;
              29 novembre 1983, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 331 del 2 dicembre 1983;
              13  luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          203 del 25 luglio 1984;
              20 febbraio 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 57 del 7 marzo 1985;
              7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          45 del 24 febbraio 1986;
              18  settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 231 del 4 ottobre 1986;
              12 agosto  1987,  n.  396,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  229 del 1 ottobre 1987;
              31  dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 4 del 5 gennaio 1989;
              24 luglio  1990,  n.  252,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  204 del 1 settembre 1990;
              6  novembre  1992,  n.  525,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993;
              2  agosto  1993,  n.  582,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 13 del 18 agosto 1994;
              14  febbraio  1994,  n.  225, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  78 del 5 aprile 1994;
              6  aprile  1994,  n.  288,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994;
             6   aprile  1994,  n.  334,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1994;
              26 luglio 1994,  n.  558,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1994;
              27 ottobre 1994,  n.  759,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  30 del 6 febbraio 1995.
             -   I  decreti  ministeriali  che  hanno  modificato  ed
          aggiornato in precedenza il D.M. 22 dicembre  1967  sono  i
          seguenti:
              10  luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          189 del 26 luglio 1969;
              15 dicembre 1970, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 1971;
              6 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
          del 13 marzo 1975;
              3  settembre  1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 249 del 18 settembre 1976;
              21  marzo  1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          92 del 5 aprile 1977;
              26 luglio 1994,  n.  558,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1994;
              27 ottobre 1994,  n.  759,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  30 del 6 febbraio 1995.
             -   Il  D.M.  3  maggio  1971  e'  stato  modificato  in
          precedenza unicamente dal D.M. 27  ottobre  1994,  n.  759,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 30 del 6 febbraio
          1995.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - L'allegato I al D.M. 31 marzo  1965  riporta  l'elenco
          degli  additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e
          prevede i casi e le dosi  d'impiego  nei  singoli  alimenti
          come  pure  le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza
          degli additivi stessi.
             -  La  tabella  B  annessa  al  D.M.  n.  225/1994,   di
          aggiornamento  del  citato  D.M.  31  marzo  1995,  riporta
          l'elenco degli additivi alimentari ammessi  negli  alimenti
          di proseguimento per soggetti in buona salute.
             -  La  sezione  B dell'allegato al D.M. 22 dicembre 1967
          riporta l'elenco degli alimenti  di  cui  si  autorizza  la
          colorazione.
             -  L'allegato  al  D.M.  3 maggio 1971 riporta gli amidi
          modificati  mediante  procedimenti  fisici  ed  enzimatici,
          nonche'   quelli   modificati   mediante   mezzi   chimici,
          assimilati per  quanto  concerne  l'utilizzazione  per  usi
          alimentari  agli amidi nativi, con la precisazione dei casi
          e delle dosi massime d'impiego (parte I), nonche' gli amidi
          modificati mediante  mezzi  chimici,  assimilati,  ai  fini
          della  utilizzazione negli alimenti, agli additivi chimici,
          con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego
          (parte II).