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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 239

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-6-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336 (in G.U. 16/08/1995, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1995)
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Testo in vigore dal: 22-6-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  stabilire  un
tetto   massimo   per   gli  onorari  spettanti  ai  sindaci  dottori
commercialisti per le attivita' di cui all'articolo  37  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Fino a quando la materia non  sara'  disciplinata  con  apposito
regolamento,  gli  onorari da corrispondere a norma dell'articolo 37,
commi 2, 3 e 4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre  1994,  n.  645, non possono superare, anche cumulativamente,
lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.