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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 1994, n. 773

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito dall'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1995
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 30-6-1995
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto l'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, di 
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, che istituisce il Fondo per lo sviluppo  ed  in  particolare  il
comma 2 che prevede che i criteri e le modalita' di utilizzo di detto
Fondo siano stabiliti con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri su proposta dei  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
tesoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
settembre 1992  che  istituisce,  nell'ambito  della  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri,  il  Comitato  per  il  coordinamento  delle
iniziative per l'occupazione; 
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con 
modificazioni  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.   488,   recante
"Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n.  64,  in  tema  di  disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; 
  Vista la deliberazione CIPI 22 aprile 1993 concernente "Direttive 
per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma  2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge  19
dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno; 
  Visto il regolamento CEE, n. 2081/1993, del Consiglio del 20 luglio 
1993 che definisce le missioni dei Fondi a finalita' strutturale; 
  Visto il regolamento CEE, n. 328/1988, del Consiglio del 2 febbraio 
1988  che  istituisce  un  programma  comunitario  a   favore   della
riconversione di zone siderurgiche; 
  Visto il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante "Misure di
sostegno e  di  reindustrializzazione  in  attuazione  del  piano  di
risanamento della siderurgia"; 
  Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; 
  Visti gli articoli 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 17 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerata la necessita' di accrescere l'efficacia delle risorse 
finanziarie pubbliche e degli altri strumenti disponibili ai fini del
sostegno   e   dello   sviluppo   delle   attivita'   produttive    e
dell'occupazione, operando  attraverso  programmi  di  intervento  in
grado  di  concentrare  nelle  aree  di   crisi   le   disponibilita'
finanziarie  di  provenienza  regionale,  nazionale  e   comunitaria,
nonche' privata; 
  Considerato che in questo stesso contesto assume fondamentale 
importanza la possibilita' di accedere al cofinanziamento comunitario
nella forma della sovvenzione globale; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza 
generale del 4 luglio 1994; 
  Vista la proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza 
sociale, dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
tesoro, sentito il parere del Comitato  per  il  coordinamento  delle
iniziative per l'occupazione; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Interventi ammissibili 
  1. Le disponibilita' del Fondo per lo sviluppo, istituito ai sensi 
dell'art. 1-ter, comma 1, della legge 19 luglio 1993,  n.  236,  sono
destinate a promuovere e realizzare programmi di sviluppo localizzati
nelle aree di intervento di cui all'art. 1 della citata legge. 
  2. I programmi ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo 
devono riguardare in via prioritaria: 
    a) interventi per la realizzazione di nuove iniziative 
imprenditoriali, di reindustrializzazione, di ristrutturazione  e  di
riconversione dell'apparato produttivo esistente,  che  prevedano  il
reimpiego  degli  addetti  espulsi  dai  processi   produttivi,   con
priorita' per l'attuazione dei programmi di  riordino  delle  imprese
gia' appartenenti alle partecipazioni statali; 
    b) interventi indirizzati alla promozione ed al sostegno di 
iniziative industriali ivi compresi i servizi comuni alle imprese; 
    c) interventi volti alla promozione dell'efficienza complessiva 
dell'area di intervento,  anche  attraverso  l'acquisizione  di  aree
dismesse, la loro eventuale bonifica ed il loro recupero  funzionale,
nonche' la realizzazione di infrastrutture tecnologiche. 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al D.P.C.M. del 3 novembre 1994:
             - L'art. 1 della legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante
          "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  1  (Fondo  per  l'occupazione). - 1. Per gli anni
          1993-1995  il  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
          dal Comitato per  il  coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri   15   settembre   1992,   misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere i livelli occupazionali:
               a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e
          2 del regolamento CEE n. 2052/1988 o del regolamento CEE n.
          328/1988  cosi'  individuate  ai  sensi del decreto-legge 1
          aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e
          di  reindustrializzazione  in  attuazione  del   piano   di
          risanamento della siderurgia;
               b)  nelle  aree  che  presentano  rilevante squilibrio
          locale tra domanda ed  offerta  di  lavoro  secondo  quanto
          previsto  dall'art.  36,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          accertati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  su  proposta  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego,   sulla  base  delle  intese  raggiunte  con  la
          Commissione delle Comunita' europee.
             1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui
          al comma 1 si tiene altresi' conto:
               a) della presenza di crisi territoriali di particolare
          gravita' o di crisi  settoriali  strutturali  con  notevole
          impatto  sui  livelli occupazionali, facendo riferimento ai
          criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente
          per particolari settori;
               b)  della  sussistenza  di  situazioni   di   sviluppo
          ritardato o di depressione economica;
               c)  della sussistenza di processi di ristrutturazione,
          di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
               d)  della  presenza  di  gravi  fenomeni  di   degrado
          sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
          e difesa del patrimonio storico e artistico.
             2.   Le  misure  di  cui  al  comma  1,  riservate  alla
          promozione di iniziative per il  sostegno  dell'occupazione
          con  caratteri  di  economicita'  e  stabilita'  nel tempo,
          comprese le dotazioni di opere  di  pubblica  utilita',  di
          servizi     terziari     e     di     edilizia    abitativa
          economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore
          ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro,
          per  ogni  unita'  lavorativa  occupata  a   tempo   pieno,
          aggiuntiva  rispetto  alle  unita'  effettivamente occupate
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          secondo  modulazioni  decrescenti  che non possono superare
          complessivamente una annualita' del costo medio  pro-capite
          del  lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni
          di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9,  della  legge  23
          luglio  1991 n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29
          dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi  di  cui  al  presente
          comma   devono   favorire   l'occupazione   femminile,   in
          conformita' ai principi di cui alla legge 10  aprile  1991,
          n. 125.
             3.  Alle  misure  di  cui  al  comma  2 possono accedere
          soggetti pubblici e privati,  anche  organizzati  in  forma
          cooperativa,  che  presentino  motivata  domanda relativa a
          tutti  i  settori  economici,   purche'   funzionali   alle
          finalita'  di  cui  al  comma  1. Possono altresi' accedere
          imprese,  pubbliche  o  private,  incaricate   di   gestire
          progetti  di  pubblica utilita', di durata non inferiore ad
          un  anno,  nei  quali siano impiegati lavoratori sospesi in
          cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  lavoratori
          rientranti  nelle  categorie  di cui all'art.  25, comma 5,
          della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  promossi   dalle
          amministrazioni statali o dalle regioni.
             4.  Gli  interventi  previsti  dal comma 2 sono estesi a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione  di  persone   svantaggiate,   promosse   dai
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          legge 3 novembre 1991, n. 381.
             5. Con uno o  piu'  decreti  da  emanarsi  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea
          con la normativa  comunitaria,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   e   dei   datori  di  lavoro
          maggiormente  rappresentative  sul   piano   nazionale,   i
          requisiti  soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo
          alle unita' dei giovani disoccupati  in  conseguenza  della
          ultimazione  dei  lavori  in tema di valorizzazione di beni
          culturali ed ambientali e, comunque, di interventi  per  la
          realizzazione  di  opere  di  utilita'  collettiva  di  cui
          all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art.
          23  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  i  modelli  in
          conformita'   dei   quali   vanno  redatte  le  domande  di
          contributo in cui al comma 3, i termini e le  modalita'  di
          erogazione  dei  benefici di cui al comma 2, anche mediante
          conguagli  con  i  contributi  previdenziali,  nonche'   le
          modalita'   di   controllo  sui  risultati  conseguiti.  Ai
          provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al
          comma 7 e di autorizzazione delle relative  spese  provvede
          il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale nei
          limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. La  mancata
          attuazione   del   programma   indicato  nella  domanda  di
          contributo di cui al comma  3  comporta  la  decadenza  dai
          benefici  con  restituzione  di  quanto  eventualmente gia'
          fruito.
             6. Per le finalita' di cui al comma 1 il  Ministero  del
          lavoro  e  della previdenza sociale, sentite le commissioni
          regionali per l'impiego, stipula convenzioni  con  consorzi
          di  comuni  e  con  enti,  societa', cooperative o consorzi
          pubblici e privati, di comprovata  esperienza  e  capacita'
          tecnica  nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
          con  gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per   la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
          1  dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti
          all'incremento dell'occupazione, per progettare  modelli  e
          strumenti  di  gestione  attiva  della  mobilita'  e  dello
          sviluppo di nuova occupazione, anche delineando  metodi  di
          valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati
          conseguiti.
             7.  Per  le  finalita'  di  cui  al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero dei lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
             7-bis.  I  contributi che verranno erogati dalla CEE per
          la realizzazione dei servizi di  informazione  sul  mercato
          del  lavoro  comunitario  e  per  gli  scambi  di domande e
          offerte di lavoro tra gli  Stati  membri,  nonche'  per  le
          attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi  per l'impiego
          comunitario,  verranno  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza sociale.
             8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma  7  e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di  lire  400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. Le
          somme  non  impegnate  in  ciascun  esercizio   finanziario
          possono esserlo in quello successivo".
          Note alle premesse:
             - L'art. 1-ter del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, aggiunto
          dalla  legge  di  conversione 19 luglio 1993, n. 236, cosi'
          recita:
             "Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire
          la  realizzazione  nelle  aree  di   intervento   e   nelle
          situazioni  individuate  ai  sensi  dell'art.  1  di  nuovi
          programmi di reindustrializzazione, di  interventi  per  la
          creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione
          dell'apparato   produttivo  esistente,  con  priorita'  per
          l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
          statali,  nonche'  per  promuovere  azioni  di  sviluppo  a
          livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
          dell'efficienza   complessiva  dell'area  anche  attraverso
          interventi   volti   alla   creazione   di   infrastrutture
          tecnologiche,    in    relazione    ai   connessi   effetti
          occupazionali, e' istituito presso il Ministero del  lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  un  apposito  Fondo  per lo
          sviluppo con la dotazione finanziaria di lire  75  miliardi
          per  l'anno  1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli
          anni 1994 e 1995.
             2.  I  criteri  e  le  modalita'   di   utilizzo   delle
          disponibilita'  del  Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta   dei  Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1,  comma
          1,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto.
             3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
          1, il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          d'intesa  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  puo'   avvalersi   delle   societa'   di
          promozione   industriale  partecipate  dalle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalla  trasformazione  degli   enti   di
          gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15
          del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da
          enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.a.
             4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al  comma  1
          sono  determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488.
             5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono
          essere utilizzate, nei  limiti  delle  quote  indicate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma  2,  per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche
          ed agli operatori pubblici  e  privati  interessati,  della
          quota  di  finanziamento  a carico del bilancio dello Stato
          per l'attuazione  di  programmi  di  politica  comunitaria,
          secondo  le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987,
          n. 183, successive modificazioni.
             6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
          100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1994  e  1995,  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale".
             -  Il  D.L.  22  ottobre  1992,  n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 23 dicembre
          1992.
             - Il regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio  del  20
          luglio  1993  che  modifica il regolamento CEE n. 2052/1988
          relativo all'emissione dei Fondi a  finalita'  strutturali,
          alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi
          e  di  quelli  della  Banca  Europea per gli investimenti e
          degli altri strumenti finanziari  esistenti  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193
          del 31 luglio 1993.
             - Il testo del regolamento CEE n. 328/1988 del Consiglio
          che istituisce un  programma  comunitario  a  favore  della
          riconversione  di  zone  siderurgiche  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L  33  del  5
          febbraio 1988.
             -  Il  D.L.  1  aprile  1989,  n.  120,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,  recante
          "Misure   di   sostegno   e   di  reindustrializzazione  in
          attuazione del piano di  siderurgia"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1989.
             -  L'art.  36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977,
          n. 616 (Attuazione della delega di  cui  all'art.  1  della
          legge 22 luglio 1975, n. 382) cosi' recita: "Resta ferma la
          competenza     dell'amministrazione    centrale    relativa
          all'assistenza tecnica e  dal  finanziamento  dei  progetti
          speciali  da  eseguirsi da parte delle regioni per ipotesti
          di rilevante squilibrio locale tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro".
             - Il testo dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359, recante: "Misure urgenti per il  risanamento  della
          finanza pubblica" e' il seguente:
             "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale  -  IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi - ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia elettrica - ENEL sono trasformati in  societa'  per
          azioni  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
             2. Il capitale iniziale di ciascuna delle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalle  trasformazioni  e  accertato  con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro  in   base   al   netto
          patrimoniale  risultante  dai rispettivi ultimi bilanci. Le
          societa' derivanti dalla trasformazione emetteranno  azioni
          del  valore  nominale  di L. 1.000 cadauna e per un importo
          globale pari al capitale determinato come sopra.
             3.  Le  azioni  delle  societa'  di  cui  al  comma   1,
          unitamente  a  quelle  della BNL S.p.a., sono attribuite al
          Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercitera'  i
          diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio
          e   della  programmazione  economica,  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato   e   delle   partecipazioni
          statali.  Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro
          le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti  nell'IMI
          S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia
          e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della
          Cassa  depositi  e  prestiti dal trasferimento al Ministero
          del tesoro delle partecipazioni di cui  al  presente  comma
          sono  poste  a  carico  del  fondo  di  riserva della Cassa
          stessa.
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni sara' deliberato dalla prima  assemblea.  In
          via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e
          statutarie,  che  disciplinano i singoli enti. I presidenti
          delle societa' per azioni  derivanti  dalla  trasformazione
          convocheranno  le  rispettive assemblee sociali entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             5.  La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di
          tutti gli adempimenti, in  materia  di  costituzione  delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".
             -  L'art.  12  della  legge  7 agosto 1990, n. 241 cosi'
          recita:
             "Art.  12.  -  1.   La   concessione   di   sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici e privati sono subordinate alla  predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,   nelle   forme   previste    dai    rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
             2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle  modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
             - Il testo dell'art. 17 della medesima legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs.   3 febbraio 1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.  Tali regolamenti per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".