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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230

((Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.))

note: Entrata in vigore del decreto: 28-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2020)
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vigente al 12/08/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-3-2001
al: 26-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in  particolare  l'articolo
4, recante delega al Governo per  l'attuazione  delle  direttive  del
Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e 84/466/EURATOM in  materia
di  tutela  dalle  radiazioni  ionizzanti  per   i   lavoratori,   la
popolazione e le persone sottoposte ad esami e trattamenti medici; 
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo
41, recante proroga del termine della delega legislativa  contemplata
dall'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1990, nonche' delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM in materia di
informazione della popolazione per i casi di emergenza radiologica; 
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo
6, recante proroga del termine della delega  legislativa  contemplata
dall'articolo 41 della citata legge n. 142 del 1992,  nonche'  delega
al  Governo  per   l'attuazione   delle   direttive   del   Consiglio
90/641/EURATOM  e  92/3/EURATOM,  in  materia,  rispettivamente,   di
protezione operativa dei lavoratori esterni dai rischi di  radiazioni
ionizzanti  e  di  sorveglianza  e  di  controllo  delle   spedizioni
transfrontaliere di residui radioattivi; 
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Cam-
era dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome; 
Sentiti l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente
(ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del
lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' (ISS), il  Consiglio
nazionale  delle  ricerche  (CNR)  e  l'Agenzia  nazionale   per   la
protezione dell'ambiente (ANPA); 
Sentito   il   Consiglio   interministeriale   di   coordinamento   e
consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e  alla
protezione sanitaria della  popolazione  e  dei  lavoratori,  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995; 
Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno,  della  difesa,  dei
trasporti e della navigazione, della  sanita',  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente,  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica, per il coordinamento della protezione civile  e  per  la
funzione pubblica; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) alla costruzione, all'esercizio ed alla  disattivazione  degli
impianti nucleari; 
    b) a  tutte  le  pratiche  che  implicano  un  rischio  dovuto  a
radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente  artificiale  o  da
una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o
siano stati trattati per le loro  proprieta'  radioattive  fissili  o
fertili e cioe': 
      1) alla  produzione,  trattamento,  manipolazione,  detenzione,
deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego,  commercio,
cessazione  della  detenzione,  raccolta  e  smaltimento  di  materie
radioattive; 
      2) al funzionamento di macchine radiogene; 
      3) alle lavorazioni minerarie secondo la  specifica  disciplina
di cui al capo IV; 
  b-bis) alle attivita' lavorative diverse dalle pratiche di  cui  ai
punti 1, 2 e 3 che implicano la  presenza  di  sorgenti  naturali  di
radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis; 
  b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o  nucleare
o  in  caso  di  esposizione  prolungata  dovuta  agli   effetti   di
un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivita'  lavorativa  non
piu' in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X. 
  1-bis. Il presente decreto  non  si  applica  ((all'esposizione  al
radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni)), ossia non
si applica ne' ai radionuclidi contenuti  nell'organismo  umano,  ne'
alla  radiazione  cosmica  presente  al  livello   del   suolo,   ne'
all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti  nella  crosta
terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono  escluse  le
operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso
di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in  cui  dette
operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero  di
suoli contaminati con materie radioattive. 
  2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in  relazione  agli
sviluppi  della  tecnica  ed   alle   direttive   e   raccomandazioni
dell'Unione europea, con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita',  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, del lavoro e della  previdenza  sociale  e  per  la
funzione pubblica, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita'  (ISS)
e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti  sono  altresi'
individuate,  in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  ed  alle
direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita'
di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra le  quali
quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni. 
  2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma  2  le
condizioni di applicazione sono ((quelle fissate negli allegati  I  e
I-bis)). 
  2-ter. Con decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
emanare entro i termini di applicazione dell'articolo 10-ter, commi 1
e 3, secondo la procedura di cui al comma 2, i valori dei livelli  di
azione ((di cui all'allegato I-bis)), paragrafo 4, sono aggiornati in
base alle indicazioni  dell'Unione  europea  e  agli  sviluppi  della
tecnica. (2) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 ha disposto (con l'art. 42,  comma
1) che le presenti modifiche si applicano a  partire  dal  1  gennaio
2001.