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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1995, n. 190

Regolamento di attuazione dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1995
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Testo in vigore dal: 9-6-1995
                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994, n. 944/1994;
  Vista la comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota del 12 dicembre 1994, n. 140;
                             A D O T T A
                       il seguente regolamento
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione
della  pubblica  istruzione  sia  che conseguano obbligatoriamente ad
iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
  2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica
istruzione devono  concludersi  con  un  provvedimento  espresso  nel
termine  stabilito,  per ciascun procedimento, nella allegata tabella
A, che costituisce parte integrante del presente  regolamento  e  che
contiene,  altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e
della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento
nella allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto
da altra fonte  legislativa  o  regolamentare  o,  in  mancanza,  nel
termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Per il testo degli articoli  2  e  4  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             La  legge  n.  241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi".    Gli  articoli  2  e  4 cosi'
          recitano:
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2.  Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          delle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alle
          note alle premesse.