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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 aprile 1995, n. 170

Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-5-1995
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Testo in vigore dal: 31-5-1995
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
  Visto l'art. 80, comma 9, del decreto legislativo  n.  285  del  30
aprile 1992 "Nuovo codice della strada" come modificato dall'art.  36
del decreto legislativo n. 360 del 10 settembre 1993, che demanda  al
regolamento di esecuzione dello stesso codice il compito di fissare i
requisiti tecnico professionali delle imprese di cui allo stesso art. 
80, comma 8; 
  Visto l'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  che  fissa  i  suddetti
requisiti; 
  Considerata la necessita' che le predette imprese siano in possesso
di un'adeguata capacita' finanziaria, in relazione alla  garanzia  da
offrire  per  il  mantenimento  in  esercizio   dei   locali,   delle
strumentazioni e delle attrezzature da destinare  alle  revisioni,  e
cio' sia che le imprese stesse operino singolarmente sia che agiscano
sotto forma di consorzi o societa' consortili; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 1657 del 4 aprile 1995); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La capacita' finanziaria delle imprese singole di  cui  all'art.
80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  come
modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 
360, deve essere non inferiore a L. 300.000.000 e dimostrata mediante
un'attestazione  di  affidamento  nelle   forme   tecniche   previste
dall'art. 239, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  2.  La  capacita'  finanziaria  di  ciascuna   delle   imprese   di
autoriparazione, partecipanti a consorzi  o  a  societa'  consortili,
deve essere non inferiore a L. 100.000.000 se iscritte  in  una  sola
delle sezioni del registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge  5
febbraio  1992,  n.  122,  ovvero  dello  speciale  elenco   previsto
dall'art. 4 della medesima legge.  Detta  capacita'  finanziaria,  da
dimostrare  mediante  un'attestazione   avente   le   caratteristiche
specificate  all'art.  1,  e'  elevata  a  L.  170.000.000  ed  a  L.
230.000.000, rispettivamente, nel caso di iscrizione in due o in  tre
sezioni del registro o dello speciale elenco citato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 6 aprile 1995 
                                                Il Ministro: CARAVALE 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 
  Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995 
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 95 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Il testo dell'art. 80, comma 9, del D.Lgs.  30  aprile
          1992, n. 285, come modificato dall'art. 36  del  D.Lgs.  10
          settembre 1993, n. 360, e' il seguente: "9. Le  imprese  di
          cui al comma 8 devono  essere  in  possesso  dei  requisiti
          tecnico-professionali, di attrezzature e di  locali  idonei
          al  corretto  esercizio  delle  attivita'  di  verifica   e
          controllo per le revisioni, precisati nel  regolamento;  il
          titolare della  ditta  o,  in  sua  vece,  il  responsabile
          tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e
          professionali precisati  nel  regolamento.  Tali  requisiti
          devono  sussistere   durante   tutto   il   periodo   della
          concessione.  Il  Ministro  dei  trasporti  definisce   con
          proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative  per
          le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8". 
             - Il  testo  dell'art.  239,  comma  2,  del  D.P.R.  16
          dicembre 1992, n. 495, e' il seguente: "2.  Le  imprese  di
          cui all'art. 80, comma 8, del  codice,  per  effettuare  la
          revisione  dei   veicoli   immatricolati   nelle   province
          individuate   dal   Ministro   dei   trasporti   al    fine
          dell'affidamento in concessione delle revisioni di  cui  al
          comma indicato, devono possedere i seguenti requisiti: 
               a) essere iscritte in tutte  le  quattro  sezioni  del
          registro di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio
          1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro  le  sezioni  dello
          speciale elenco previsto dall'art. 4 della medesima legge; 
               b) possedere adeguata capacita' finanziaria dimostrata
          mediante  un'attestazione  di   affidamento   nelle   forme
          tecniche rilasciata da parte di: 
               1) aziende o istituti di credito; 
               2)  societa'  finanziarie  con  capitale  sociale  non
          inferiore a 5.000.000.000 di lire; 
               c) avere sede in una delle province per  le  quali  il
          Ministro dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della 
          facolta' di cui all'art. 80, comma 8, del codice". 
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.