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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1995, n. 120

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/4/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 (in G.U. 21/06/1995, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1999)
Testo in vigore dal: 27-10-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1.
  1.  Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico
Umberto  I,  l'Universita'  "La  Sapienza"  di  Roma e' autorizzata a
rinnovare  ((  improrogabilmente  fino al 30 giugno 2000, provvedendo
entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del
nuovo  personale,  secondo  quanto  previsto dalla vigente disciplina
contrattuale  del rapporto di lavoro, )) previa intesa con la regione
Lazio,  i  contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, nonche' i
contratti  di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico
in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto-legge 21
dicembre  1993,  n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa
da   inidoneita'.   I   relativi   oneri  gravano  sul  finanziamento
dell'attivita'     assistenziale     dedotto     nella    convenzione
universita-regione.