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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1994, n. 770

Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1995
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 6-4-1995
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                           DI CONCERTO CON 
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
                                  E 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.  470,  e  dal
decreto  legislativo  23  dicembre  1993,  n.  546,  riguardante   la
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico 
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
  Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in  particolare  i
commi 1, 2, 3 e 5; 
  Visto l'art. 3, commi 31, 32, 33 e  34,  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre  1993,  n.  593,  recante:   "Regolamento   concernente   la
determinazione e  la  composizione  dei  comparti  di  contrattazione
collettiva di cui all'art. 45, comma 3,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29"; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13  aprile  1994,
recante: "Individuazione delle confederazioni sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale che partecipano  alla  trattativa
per  la  definizione  dell'accordo  sindacale  riguardante  la  nuova
disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi  sindacali
nelle amministrazioni pubbliche"; 
  Visto l'accordo raggiunto in data 8 aprile  1994  fra  il  Ministro
pro-tempore per la funzione pubblica - delegato  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri - e le confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale CGIL  -  CISL  -  UIL  -  CIDA  -
CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RdB/CUB; 
  Vista la lettera prot. n. 1368/94/8.93.5 del  23  giugno  1994  del
Dipartimento della  funzione  pubblica,  con  la  quale  -  ai  sensi
dell'art. 54, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  come
modificato dall'art. 20 del decreto  legislativo  n.  470/1993  -  e'
stato  chiesto   alle   amministrazioni   regionali   di   esprimere,
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa,  per
gli aspetti di interesse regionale, in ordine allo schema di  decreto
concernente la nuova disciplina dei distacchi,  delle  aspettative  e
dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche; 
  Vista  la  deliberazione  del  2  agosto  1994   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, con la quale e' stata espressa l'intesa
delle amministrazioni regionali in ordine  ai  contenuti  del  citato
schema di decreto; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  comunicazione  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri  adottata  nella  seduta  del  5  agosto  1994   riguardante
l'approvazione dello schema di decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in merito al regolamento concernente: "Nuova  disciplina
dei distacchi, delle  aspettative  e  dei  permessi  sindacali  nelle
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma 34,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n.  29,  come  modificato  dall'art.  20  del  decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 470"; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 6 ottobre 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta del 27 ottobre 1994; 
                             A D O T T A 
                      Il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Area di applicazione 
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le disposizioni di
cui all'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come  modificato  dal
          decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto
          legislativo   23   dicembre   1993,   n.   546,   reca   la
          "razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23  ottobre  1992,  n.  421".  Si  riporta  il  testo
          dell'art. 54, commi 1, 2, 3 e 5, del D.Lgs. n. 29/1993: 
            "Art. 54 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. Al fine
          del    contenimento,    della    trasparenza    e     della
          razionalizzazione  delle   aspettative   e   dei   permessi
          sindacali   nel   settore   pubblico,   la   contrattazione
          collettiva ne determina i limiti  massimi  in  un  apposito
          accordo, stipulato tra  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni  sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul  piano   nazionale,   da
          recepire con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,
          previa intesa con le  amministrazioni  regionali,  espressa
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli aspetti di interesse regionale. 
            2. I limiti di cui al comma 1 devono  essere  determinati
          tenendo conto, con riferimento a ciascun comparto  ed  area
          di contrattazione collettiva, della  diversa  dimensione  e
          articolazione organizzativa  delle  amministrazioni,  della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i permessi sindacali giornalieri. 
            3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali  tra  le
          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo
          provvede,  in  proporzione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime accertata ai sensi dell'art. 47, la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica,  sentite  le  confederazioni  ed   organizzazioni
          sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano
          si terra' conto di quanto previsto dall'art. 9 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58. 
            4. (Omissis). 
            5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa
          contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate
          le disposizioni che regolano attualmente la gestione  e  la
          fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali  nelle
          amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma  1
          sono anche definiti tempi e  modalita'  per  l'applicazione
          della  legge  20  maggio  1970,  n.   300,   e   successive
          modificazioni,  in  materia  di  aspettative   e   permessi
          sindacali. Fino alla emanazione del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma  1,  restano  in
          vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          che   ripartiscono   attualmente   i   contingenti    delle
          aspettative  sindacali  nell'ambito  delle  amministrazioni
          pubbliche. Resta salva la disposizione  di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 3 e sono a  tal  fine  aumentati  di  una
          unita', fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
          cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti". 
            - I commi 31, 32, 33 e 34  dell'art.  3  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica", cosi' dispongono: 
            "31. Le aspettative ed i  permessi  sindacali  retribuiti
          previsti  dagli  accordi  sindacali  di  comparto  per   il
          pubblico impiego, in atto alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, stipulati ai  sensi  della  legge  29
          marzo  1983,  n.  93,  e  successive  modificazioni,   sono
          complessivamente ridotti del 50 per cento.  E'  vietato  il
          cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari. 
            32. In tutti i comparti del pubblico impiego  si  applica
          la legge 20 maggio 1970,  n.  300.  Durante  i  periodi  di
          aspettativa sindacale i  dipendenti  pubblici  iscritti  ai
          fondi esclusivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
          conservano il  diritto  alle  prestazioni  previdenziali  a
          carico dei competenti enti  preposti  all'erogazione  delle
          stesse. 
            33. L'effettiva utilizzazione dei permessi  sindacali  di
          cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970,  n.  300,  deve
          essere    certificata     al     capo     del     personale
          dell'amministrazione  di  appartenenza   da   parte   della
          struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato  il
          permesso. 
            34. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, da' attuazione a quanto previsto  dall'art.  54  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni". 
            - Il D.P.C.M.  30  dicembre  1993,  n.  593,  approva  il
          regolamento concernente la determinazione e la composizione
          dei comparti di contrattazione collettiva di  cui  all'art.
          45, comma 3, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29. 
            - Il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  cosi'
          dispone: "3. I comparti sono determinati e  possono  essere
          modificati, sulla base di accordi stipulati  tra  l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
          sul  piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio   dei   Ministri,   previa    intesa    con    le
          amministrazioni regionali, espressa  dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e Bolzano, per gli aspetti di  interesse  regionale.
          Fino a  quando  non  sia  stata  costituita  l'agenzia,  in
          rappresentanza della parte pubblica provvede il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o un suo delegato". 
            - Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del  7
          aprile 1994 recante  "Individuazione  delle  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          che  partecipano  alla  trattativa   per   la   definizione
          dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina  dei
          distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle
          amministrazioni  pubbliche",  e'  stato  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1994. 
            - L'accordo raggiunto  in  data  8  aprile  1994  fra  il
          Ministro pro tempore per la funzione  pubblica  -  delegato
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   -   e   le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale CGIL - CISL -  UIL  -  CIDA  -  CONFEDIR  -
          CONFSAL - CISAL - CISNAL - RDB/CUB, reca: "Accordo  per  la
          nuova disciplina dei distacchi,  delle  aspettative  e  dei
          permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
          ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10
          novembre 1993, n. 470". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
            Note all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs.  3
          febbraio 1993, n. 29: "2. Per amministrazioni pubbliche  si
          intendono  tutte  le  amministrazioni  dello   Stato,   ivi
          compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e  le
          istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni  dello
          Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le  province,  i
          comuni,  le  comunita'  montane,   e   loro   consorzi   ed
          associazioni, le istituzioni  universitarie,  gli  istituti
          autonomi case popolari, le camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura e loro  associazioni,  tutti  gli
          enti pubblici non economici nazionali, regionali e  locali,
          le amministrazioni, le aziende  e  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale". 
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma  4,  del  citato
          D.Lgs. n. 29/1993: "4. In deroga ai commi 2 e  3  rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle
          Forze di polizia di  Stato,  il  personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   a   partire
          rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione
          e di vice consigliere di prefettura, i  dirigenti  generali
          nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e  quelli  agli
          stessi equiparati per effetto dell'art.  2  della  legge  8
          marzo 1985, n. 72, nonche'  i  dipendenti  degli  enti  che
          svolgono  la  loro  attivita'  nelle  materie   contemplate
          dall'art. 1 del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4  giugno
          1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287".