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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 1994, n. 769

Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-4-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2007)
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Testo in vigore dal: 18-4-1995
al: 10-8-2007
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
  n.   39,   recante   norme   in   materia  di  sistemi  informativi
  automatizzati;
Vista la proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento,  emanato  ai  sensi  dell'art. 5 del
decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, disciplina la gestione
delle  spese  occorrenti  per  il  funzionamento  dell'Autorita'  per
l'informatica  nella pubblica amministrazione - di seguito denominata
Autorita'  -  istituita  con l'art. 4, comma 1, del predetto decreto,
nonche'  per  la  realizzazione  dei progetti innovativi dalla stessa
direttamente gestiti.
          AVVERTENZA:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della
          legge  n.      421/1992   (Delega   al   Governo   per   la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', pubblico impiego, previdenza e  finanza
          territoriale) e' il seguente:
             "1.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  uno o piu' decreti legislativi, diretti al
          contenimento, alla razionalizzazione e al  controllo  della
          spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
          dell'efficienza  e  della  produttivita',  nonche' alla sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
              a) - ll) (omissis);
               mm)  al  fine  del  completamento  del   processo   di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici".
             - Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/1993 si veda
          in nota all'art. 1.
          Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/1993,
          recante   norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge  23  ottobre
          1992, n. 421:
             "Art.  5.  -  1.  L'Autorita'  propone al Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   l'adozione   di    regolamenti
          concernenti  la  sua  organizzazione, il suo funzionamento,
          l'amministrazione  del   personale,   l'ordinamento   delle
          carriere,  nonche',  la  gestione  delle  spese  nei limiti
          previsti dal presente decreto.
             2.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese  per  il proprio funzionamento e per la realizzazione
          dei progetti innovativi da essa direttamente  gestiti,  nei
          limiti  dei  fondi  da  iscriversi in due distinti capitoli
          dello stato di previsione della spesa della Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri.  I  fondi  sono iscritti mediante
          variazione compensativa disposta con decreto  del  Ministro
          del    tesoro.        Detti    capitoli   sono   destinati,
          rispettivamente,  alle  spese  di  funzionamento   e   alla
          realizzazione  dei  citati progetti innovativi. La gestione
          finanziaria e' sottoposta  al  controllo  consuntivo  della
          Corte dei conti".
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del medesimo
          D.Lgs.  n.    39/1993:  "1.  E'  istituita  l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai
          fini del presente decreto Autorita', la quale opera  presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri con autonomia
          tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio".